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Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1899
¬La¬ rappresentanza dei comuni rurali tridentini nella Dieta d'Innsbruck
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Seite 4 von 12
Autor: Salvadori, Giovanni / Giovanni Salvadori
Ort: Trento
Verlag: Monauni
Umfang: 12 S.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Innsbruck ; s.Landtag ; g.Trentiner
Signatur: II 64.628
Intern-ID: 230063
la popolazione dei Comuni rurali del Titolo, e quella dei comuni rurali del Trentino, giusta la statistica ecclesiastica, è di 37.360 abitanti. Si avrebbe quindi il rapporto di popolazione 1.105: 1, che corrisponderebbe al 52.50°/ 0 per il Tirolo, e 47.50 % per il Trentino. E queste sono le cifre, non quelle presentate (lalla statistica ufficiale, che dovrebbero essere assunte per il primo fattore della nuova riforma. Giustificherò in poche parole questa categorica afferma zione.— La statistica ecclesiastica

si accorda benissimo, e quasi si copre fino nelle decine colla ufficiale, per quanto riguarda le città e borgate, tanto del Tirolo che del Trentino. Ài comuni rurali del Tirolo assegna 8.000 abitanti (dico nel 1896) meno della ufficiale, e questi sono i Trentini, che durante l’ inverno si recano a lavorare nella, valle dell’Adige superiore, e nel ri manente della provincia, e che non vengono assunti nell’ana grafe ecclesiastica, perchè non aventi domicilio nelle rispettive parrocchie. E finalmente

assegna ai cornimi rurali del Trénti no 84.847 abitanti più della ufficiale, e sono quelli abitanti, che e- migrano nell’inverno, o per un tempo più lungo, ma conser tano il domicìlio, prestano il servizio militare, e pagano le im poste come ogni altro cittadino delia provincia.

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Kategorie:
Geographie, Reiseführer , Recht, Politik
Jahr:
1937
¬Il¬ Monte Grappa : guida storico-turistica.- (Sui campi di battaglia ; 2)
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Seite 157 von 172
Autor: Touring Club Italiano / Touring Club Italiano
Ort: Milano
Verlag: Touring Club Italiano
Umfang: 123 S. : Ill., Kt.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Monte Grappa;s.Historische Stätte;s.Weltkrieg <1914-1918>;f.Führer
Signatur: II 213.265
Intern-ID: 350243
0 Reggimento Fanteria. In una posizione avanzata resisteva per venti giorni ad a tacchi di forze soverchiano. Ferito gravemente, rimaneva sul campo con tinuando ad animare i suoi finché, circondato dagli avversari, veniva pugnalato nel luogo ove giaceva, dimostrando al nemico, col suo eroico contegno, tutto il suo sprezzo e la sua fierezza. (Porte di Sal ton, 15 giugno). Aspirante Ufficiale Lipella Giovanni, da Riva di Trento, della 994* Compagnia Mitragliatrici. Volontario irredento, durante l'infuriare

del bombardamento ne mico, rimasta un’arma senza tiratori e serventi, sotto intenso tiro avversario se la caricò sulle spalle e postatala in altro luogo riaperse da solo il fuoco. Ferito due volte, continuò a sparare, finché cadde ripetutamente colpito al petto. (AL Asolone, 15 giugno). Sottotenente Cortese Edgardo, da Napoli, del 33 0 Reggimento Arti glieria da Campagna. Di pattuglia, quale ufficiale esploratore, benché ferito, portò a compimento il suo mandato c appena medicato tornò al combatti

mento. Vista una sezione mitragliatrici priva di ufficiale corse ad assumerne il comando, rimettendola in azione, finché più volte col pito lasciò la sua eroica esistenza sull’arma. (A/. Asolone, 15 giugno).

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Raffeisen-Bote
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Seite 8 von 15
Datum: 15.03.1932
Umfang: 15
vi a] nostro ufficio che curerà poi di farvi-pervenire il certificato di sottoscrizione che rappresenterà la prova dei versamenti effettuati non solo, ma sarà an che un riconoscimento della partecipazione dei coo peratori ad una iniziativa degna della Cooperazione italiana. Il tasso ufficiale La „Gazzetta Ufficiale“ ilei 21 marzo pubblica un decreto del Ministero delle Finanze col quale il tasso ufficiale di sconlo e delle anticipazioni presso la Banca d’Italia sono ridotti, a decorrere dal

21 mai zo dal 7 al k per cento. Con là riduzione del tasso ufficiale, il Governo Na zionale ha adattato il prezzo dei denaro aìla situazio ne economica e finanziaria del Paese ed internazio nale. Quando il tracollo della lira sierlina nel settem bre scorso minacciò di compromettere la stabilità delle principali divise del mondo, compreso il dol laro, {’Italia si vide costretta ad adottare quelle- mi sure tendenti ad assicurare la stabilità della nostra Lira. Così it saggio , che il 19 maggio 1930

„ meriterebbe di essere rivisto. Una fusione fra le „ prescrizioni civili e quelle commerciali rappresenie- roitb, büß euch bas Zertifikat über die Zeichnung zu- liommt, das nicht allein den Beweis der erfolgten Ein zahlung, sondern auch die Anerkennung der Teilnahme der Genossenschafter an einer wertvollen Initiative der italienischen Genossenschaften darstellt. Der amtliche Zinssatz. Die Gazzetta Ufficiale vom 21. März 1932 veröffent licht ein Dekret des Finanzministeriums, laut welchem der amtliche

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Raffeisen-Bote
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Seite 1 von 12
Datum: 15.02.1934
Umfang: 12
delle Federazioni di Casse Rura- 1 li delle nuove provincie, avanzate per il tramite del- \l’On.le Associazione Nazionale fra Casse Rurali Agra- j rie ed Enti Ausiliari in Roma, ha apportalo notevoli ì variazioni alla legge originale del 6 giugno 1932, No. 656, pubblicata nella „Gazzetta Ufficiale“ del. 22 giu gno 1932. La „Gazzetta Ufficiale“ del 22 febbraio 1934-X11, No7~$i, pùbblica là legge 25 gennaio 1934-XII,- No. '186f che reca le attese modificazioni alla lègge accen nata. Con ciò il nuovo

ordinamento viene esteso in modo inequivocabile anche alle Casse Rurali delle nuove provincie, costituite in forma di consorzi eco nomici a garanzia illimitata, a mente della legge au striaca del 9 aprile 1873, No. 70. Va rilevato che la legge entra in vigore nel suo complessò trascó'fsi~~T5~giofni dalìa''data'3èlldpùb- ^ blicaz4one—nella~-;;Gazz'eita "Ufficiale“, cioè a partire ■daìlS marzo prossimo, eccezione fritta per le disposi zioni dcll'uliima comma dell’<trt. Ajìelì’art. 7 del capo ~primo e dei

des österreichischen Gesetzes vom 9. April 1873. R. G. Bl. Nr. 79, errichtet sind, ausgedehnt. Es wird bemerkt, dah das Gesetz in seiner Ge samtheit 15 Tage nach Veröffentlichung in der ..Gaz zetta Ufficiale" daher mit 8. März 1934. in Kraft tritt, ausgenommen die Bestimmungen des letzten Ab satzes des Artikels 4. des Artikels 7 des 1. Abschnit tes und des 2. und 3. Abschnittes. nach welchen die Raiffeisenkassen innerhalb 3 Jahren vom 1. Juli 1934 bezw. sich den neuen Vorschriften für die Casse Ru- rali

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Raffeisen-Bote
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Seite 5 von 16
Datum: 15.04.1934
Umfang: 16
, nonché alle cooperative edilizie, a contributo statale. Art. 20. — Il presente Decreto, che ha efficacia dal primo gennaio al 31 dicembre 193-1, sarà pubbli cato nella „Gazzetta Ufficiale" dei Remilo. Provvedete tantosto aH’abbonamento pel corrente anno alla „VITA COOPERATIVA“ Rivista mensile di studi ed informazioni cooperative. Abbonamento annuo Lire 12.— nonché a „IL LAVORO COOPERATIVO“ Periodico mensile cooperativo. Abbonamento annuo Lire 15.—. Pubblicati per cura dell’Ente Nazionale Fascista del

Ufficiale" del 19 dicembre 1933, No. 292, ha pubblicato il R. Decreto 5 dicembre 1933, No. 1669, recante modificazioni alle norme .sulla cambiale e sul vaglia cambiario, per metterle in re lazione alla Convenzione di Ginevra del 1930, resa esecutiva col R. Decreto-Legge 25 agosto 1932, No. 1130. Eccone il testo: Art. 1. — Alle disposizioni contenute .nel Codice di commercio, concernenti' la cambiale, sono sosti tuite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario allegate al .presente Decreto c firmate

, auf die Kreditgenossen schaften, wie auch auf die Baugenossenschaften mit staat lichen Beiträgen nicht anwendbar. Artikel 20. Das gegenwärtige Dekret, welches für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1934 Wirk samkeit hat, wird in der Gazzetta Ufficiale des.König reiches verlautbart. flenderung der Beltimmungen über den Wechlel und die Wedhieltraite. . Die Gazzetta Ufficiale vom 19. Dezember 1933, Nr. 292, veröffentlichte. das kgl. Dekret vom 5. Dezember 1933, Nr. 1669, welches Abänderungen der Bestimmungen

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Der Südtiroler
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Seite 3 von 8
Datum: 15.03.1926
Umfang: 8
Beilage Anusbruck, 15. März 1926 Sü-ttrvl im Monate Jänner 182«. Wir sind ersucht worden, zusammensassende Monats berichte herausgeben zu wollen,- diesem Blatte liegen die Berichte über die Monate Jänner—Feber 1926 bei. Auch sind die gesetzlichen Bestimmungen sowie einige der letzten behördlichen Runderlässe beigeschlossen. A. Gesetze und Verordnungen. 1. Die Ilalienisierung der Familiennamen. Die „Gazetta Ufficiale" vom 15. Jänner 1926 ver- Mtbart folgendes kgl. Dekret vom 10. Jänner 192ß, 31t

oder durch eine fremdländische Schreibweise ent- M wurden. Ebenso werden die durch eine fremdländische Schreibweise entstellten Adelsprädikate die italienische Pm wieder annehmen. Die Umwandlung in die italienische Form wird mit Met des Präfekten der Provinz ausgesprochen, das den Parteien mitgeteilt und in der „Gazetta Ufficiale" vär- sMart wird. Die Umwandlungen werden in die Be- Mkemngsregister eingetragen. Wer nach Herstellung des urMnglichen Namens oder Adelsprädikates noch die fremdländische Form gebraucht

. Dann schreibt das Blatt weiter: I kann möglich sein, daß man während der Kur ein Misses Geschrei hört. Sicher ist aber, daß die Kranken^ : Jj! 1 sie während der Operation Schmerzen ausstehen jJ1 en , nach üb erstandener Operation froh sein, und dem k!? ateur * n unserem Falle dem Präfekten der Provinz, öönf en werden." 2. Der Entzug der italienischen Staatsbürgerschaft. A) Die „Gazetta Ufficiale" vom 15. Jänner W ver öffentlicht das kgl. Dekret vom 10. Jänner 192(6, Nr. 16, welches lautet: „Die Gewährung

vom Justizminister designierten Appellationsge richtsräten zusammengesetzt ist. In schweren Fällen kann Wer entsprechenden Vor schlag dieser Kommission mit der Aberkennung der Staats bürgerschaft auch die Konfiskation des Vermögens ver fügt werden." 3. Betriebe von Ausländern im Grenzgebiet. ; In der „Gazetta Ufficiale" vom 20. ,1. 26 ist fol gendes Dekret veröffentlicht: „Apt. 1. In den Grenzgebieten bis innerhalb 30 Kilometer von der Reichsgrenze können die zuständigen Sicherheitsbehörden aus Gründen

. , 15. Lagerhäuser. 16. Radioindustrie. 17. Handel mit Spielkarten, Feuerzeugen, Zündhölzern und sonstigen Monopolartikeln. 18. Betrieb von Unternehmungen, in denen produktions steuerpflichtige Artikel erzeugt werden. Essig, Sy- Phon, Bier,, Kaffeesurrogate, Gas Elekrizität, Sei fensiederei, Branntwein.) 4. Der italienische Unterricht an den Volksschulen. Die „GaWetta Ufficiale" vom 22. 1. 26., Nr. 17., verlöffentlicht nachfolgendes Gesetzesdekret vom 7. 1. 26, lNr. 71: „In den Volksschulen

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Raffeisen-Bote
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Seite 4 von 12
Datum: 15.02.1933
Umfang: 12
della norma contenuta nell’ultimo.com ma dell’articolo 20 del decreto . di amnistia, estenden dolo alle sopratasse, e quindi anche alla denuncia in fedele, ma, per agevolare sempre più ai cittadini l'a dempimento del dovere -tributario, proroga anche il termine dell’articolo 20 del Decreto di amnistia a 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto-Legge in esame, nella. „Gazzetta Ufficiale", ossia a tutto ITI màrzo venturo. Se i contribuenti obbediranno a tale prescrizione, andranno esenti, sia

sotto l'impero della vecchia legge, che della nuova. Ora per tali infrazioni verificatesi e sotto l’impero della vecchia Legge e sotto l’impero della nuova, vie ne concèsso .ugualmente il condono .dell’ammenda e della sopratassa, purché i contravventori presentino la dichiarazione dei loro redditi entro l’indicato ter mine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto- Legge 22 dicembre 1932, nella „Gazzetta Ufficiale" del Regno. - Inoltre il suddetto Decreto-Legge concede il con dono dalla

sopratassa comminata dall’articolo 3 del la Legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dall’artìcolo 15 del Testo Unico 17 settembre 1931, n. 1608, a coloro che abbiano presentalo una. denuncia infedele a con dizione che essi presentino una denuncia integrativa, con cui dichiarino il vero ed effettivo reddito, nello stesso termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di esso-Decreto nella „Gazzetta Ufficiale“, del Regno. V Anche qui. il Decreto-Legge ha richiamato, sia la vecchia; .che : la. nuova legge sulle

der Zuschlagstaxe, wegen Unterlassung der Erklärung oder Vorlage unwahrer Erklärungen, zeigen wollte. Diese Verfügung beschränkt die Erweiterung der im Art. 20 des Amnestiedekretes enthaltenen Normen nicht, sondern dehnt sie auch noch aus die Uebertaxe und daher auch auf die unwahren Anzeigen aus und verlängert den im Art. 20 des Amnestiedekretes bestimmten Termin auf 60 Tage nach der Veröffentlichung des Gesetzdekretes in der Gazzetta Ufficiale, somit bis 11. .März 1933. ... Wenn der Steuerträger

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