Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
Art. A rt. Art. verificalisi in Alto Adige, stabilire con questo articolo che, salva la disposizione dell’art, 85, terzo comma dello Statuto, gli atti ufficiali degli organi e degli uffici pubblici nella Regione devono essere redatti in italiano. Aggiunto dalla C. I. al fine di chiarire, coordinando l’art, 84 dello Statuto (principio che nella Regione la lingua ufficiale è quella italiana) col successivo art. 35 (facoltà dell’uso della lingua tedesca nelle adunanze degli organi collegiali della
richiedente (italiana o tedesca). Si è voluto qui chiarire, nel primo comma, analogamente a quanto fatto a suo luogo in materia scolastica e a quanto stabilito dal disegno di legge in materia di uso della lingua tedesca davanti alla Magistratura, che tale disposizione, costituendo un’eccezione al principio generale che unica lingua ufficiale è l’italiana, riguarda esclusivamente i cittadini italiani di lingua tedesca e quindi non anche le persone di tale lingua che non siano cit tadini. Ma il comma
in esame ha anche un’altra portata, ed è quella di affermare che la corrispondenza in tedesco può essere usata tra uffici e singoli cittadini, non tra ufficio ed ufficio, in omaggio sempre al ripetuto principio che unica lingua ufficiale in tutto lo Stato è quella italiana. Il secondo comma — che sostituisce il secondo periodo del l’unico comma proposto dalla C. M., dove si ripeteva identi camente il secondo periodo del terzo comma del citato art. 85 dello Statuto: « Ove sia avviata d’ufficio