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Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 68 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e Centrata in vi gore, se il Governo consente, non sono subordinate ai ter mini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Com missario del Governo nella Eegione. Art. 50. Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Eegione, nei testi

italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblica zione, salvo diversa disposizione della legge. In caso di dubbi Pinterpretazione delle nonne ha luogo sulla base del testo italiano. Copia del Bollettino Ufficiale è inviata al Commissario del Governo. Art. 51 Nel Bollettino Ufficiale della Eegione sono altresì pubbli cati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore. Art

. 52. Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una se zione apposita della Gazzetta. Ufficiale della Repubblica. Art. 53. La legge regionale regola l’esercizio dell’iniziativa popo lare e il referendum per le leggi regionali e provinciali. TITOLO IV. L X T ILO C A L I Art. 54. NelTordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le nonne atte ad assicurare la rappresentanza

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Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Seite 57 von 69
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Verlag: Istituto poligr. dello Stato
Umfang: 60 S.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Signatur: II 104.517
Intern-ID: 245358
Art. A rt. Art. verificalisi in Alto Adige, stabilire con questo articolo che, salva la disposizione dell’art, 85, terzo comma dello Statuto, gli atti ufficiali degli organi e degli uffici pubblici nella Regione devono essere redatti in italiano. Aggiunto dalla C. I. al fine di chiarire, coordinando l’art, 84 dello Statuto (principio che nella Regione la lingua ufficiale è quella italiana) col successivo art. 35 (facoltà dell’uso della lingua tedesca nelle adunanze degli organi collegiali della

richiedente (italiana o tedesca). Si è voluto qui chiarire, nel primo comma, analogamente a quanto fatto a suo luogo in materia scolastica e a quanto stabilito dal disegno di legge in materia di uso della lingua tedesca davanti alla Magistratura, che tale disposizione, costituendo un’eccezione al principio generale che unica lingua ufficiale è l’italiana, riguarda esclusivamente i cittadini italiani di lingua tedesca e quindi non anche le persone di tale lingua che non siano cit tadini. Ma il comma

in esame ha anche un’altra portata, ed è quella di affermare che la corrispondenza in tedesco può essere usata tra uffici e singoli cittadini, non tra ufficio ed ufficio, in omaggio sempre al ripetuto principio che unica lingua ufficiale in tutto lo Stato è quella italiana. Il secondo comma — che sostituisce il secondo periodo del l’unico comma proposto dalla C. M., dove si ripeteva identi camente il secondo periodo del terzo comma del citato art. 85 dello Statuto: « Ove sia avviata d’ufficio

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