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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 44 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
— 3 — Atti Parlamentari N. 2933 Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI films in lingua tedesca da proiettare in pro vincia di Bolzano. A tale scopo sono istituite sezioni di revisione in primo ed in secondo grado a carattere locale che sostituiscono in quella provincia la commissione centrale. Le sezioni sono tre, al fine di assicurare che anche il giudizio di secondo grado possa essere espresso in sede locale da due sezioni riunite, diverse da quella

pronunciatasi in prima istanza, nel rispetto del sistema previ sto dalla citata legge n. 161. La composizione delle sezioni tiene conto delle necessità di adeguamento derivanti dal decentramento del servizio ed anche della destinazione dei films in oggetto alla popola zione di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Titolo II. - (Ripartizione tra Stalo e pro vincia del materiale dell’Archivio di Stato di Bolzano) - misura 108. Si provvede alla ripartizione tra Stato e provincia di Bolzano del materiale

custodito nell’Archivio di Stato di Bolzano. Un appo sito allegato indica gli archivi e i documenti che passano all’istituendo Archivio della pro vincia e quelli che invece rimangono all’Ar chivio di Stalo. Ai fini della concreta ripartizione del ma teriale archivistico, si è osservalo il criterio di conservare alTArchivio di Stato i docu menti emanati da organi a carattere « sovra no », e perciò propriamente statali; inoltre, 'secondo una regola della scienza archivistica, si è ritenuto opportuno non

scorporare - per quanto possibile - i fondi archivistici inte ressati. Dopo aver disposto là ripartizione del ma teriale, il disegno di legge demanda alla pro vincia la custodia e manutenzione degli atti di particolare interesse storico-locale, rima nendo ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica e sulla consultabilità degli atti e sugli scarti. Il Presidente della Giunta provinciale - at tesa la struttura autonomistica della provin cia di Bolzano nella cui organizzazione andrà ad inserirsi

l’istituendo archivio provinciale - risponderà allo Stato dell’applicazione delle norme statali in materia archivistica. Titolo III. - (Rapporti tra ISTAT e re gione e province per censimenti ed indagini statistiche) - misura 109. Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare censimenti e statistiche in genere, si riconosce alla regione Trentino-Allo Adige e alle province di Trento e di Bolzano il di ritto di effettuare particolari censimenti e ri levazioni nei settori di loro competenza legi slativa

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Seite 5 von 37
Autor: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Ort: Trento
Umfang: S. 1 - 35
Sprache: Italienisch; Deutsch
Anmerkungen: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Signatur: III 109.513
Intern-ID: 219739
Ari. 19. Le Provincie possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici. Ari. 15. Kella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuo le materne c nelle scuole d’istruzione elementare, posi* elementare, media, classica, scientifica, magistrale, lècni-i ca e artistica è impartito nella lingua ma lenta degli alun ni da docenti per i quali tale lìngua sia ugualmente quel la mal mia. Il provveditore agli sludi di Bolzano deve avere

la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pub blica istruzione sentito il parere del Presidente della Giun ta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma o per la vigilanza alle medesime sono assegnali al Provveditorato agli studi di Bolzano un vicc- provvedilorc, nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni. Il gruppo

di Trento e Bolzano. Per l’esercizio del diritto elettorale attivo può esser stabilito il requisito della residenza nel territorio de Regione per un periodo ininterrotto non superiore a Ir; anni. Art. 20. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislativ attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegl' dalla Costituzione, dal presente Siatelo e dalle altre teg gì dello Stato. Art. 21. Il Consiglio regionale dura in carica quattro, anni la sua attivila si svolge in sessioni biennali temile

alter nativamente nelle citià di Trento e di Bolzano. Le elezioni per il nuovo Consiglio sono' indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima dell' scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio è convocaL dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dall proclamazione dei risultati delle elezioni. Art. 22. I membri del Consiglio regionale rappresentano l’in tera Regione. Non possono essere chiamati a rispondere delle opi nioni e dei voli espressi nell’esercizio delle loro

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 13 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
un’alternanza periodica di presidenti ap partenenti a diverso gruppo linguistico. Per assicurare la migliore tutela del prin cipio di parità tra i gruppi linguistici .locali, l’articolo 47 riconosce una speciale legittima zione a proporre ricorsi avverso atti ammi nistrativi di enti ed organi locali, ritenuti le sivi del principio stesso, ai consiglieri della regione, delle province e - ove si tratti di provvedimenti di comuni siti .in provincia di Bolzano - a consiglieri comunali. Atteso lo speciale

carattere del ricorso e delle questioni in contestazione, l’impugnati va va in ogni caso proposta - come già delio - all’autonoma sezione di Bolzano del tribu nale regionale di giustizia amministrativa. La norma contenuta nell’articolo 48 costi tuisce un riflesso del particolare sistema di giustizia amministrativa instaurato in provin cia di Bolzano sui giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato. La disposizione dell’articolo 49 si limita a premettere all’attuale' formulazione del pri mo comma

dell’articolo 82 dello Statuto l’in ciso : « Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49 -bis e 73, comma sesto e settimo dello Statuto »; ciò allo scopo di tener conto delle innovazioni apportate dalle norme con tenute nel disegno di legge in materia di im pugnativa di leggi regionali e provinciali le sive del principio di parità tra gli apparte nenti ai divèrsi gruppi linguistici (articolo 26) e di impugnativa delle leggi di bilancio del la regione e della provincia di Bolzano e dei capitoli

lesione della sfera autono mistica delle province stesse. La norma costituisce applicazione, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano dei princìpi generali che rego lano i giudizi davanti alla Corte costituzio nale da parte dello Stato e, rispettivamente, delle regioni. In sostanza, la nuova formulazione esten de alle province i poteri di impugnativa di retta e di proposizione dei conflitti di attri buzione che l’attuale ordinamento riconosce soltanto alla regione. Il secondo comma

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Seite 15 von 39
Autor: Agostini, Mario / Mario Agostini
Ort: Milano
Verlag: Giuffrè
Umfang: 39 S.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Signatur: II 206.334
Intern-ID: 323651
del- Fart, 14, inteso nel senso della delega, per sistema, delle funzioni am ministrative agli enti locali ( 21 ), invocano una norma che mira a ga rantire alla Provincia ciò che lo Statuto speciale, con altre forme, con altri mezzi e con maggiore intensità già assicura alle Provincie auto nome di Trento e di Bolzano, posto che sostanzialmente le funzioni di interesse locale, ormai appartengono alla competenza delle stesse. ( 21 ) In un recente memoriale inviato dal Partito Popolare Sud-Tirolese

(S.V.P.) al Presidente del Consiglio dei Ministri, sono esposte varie richieste, le quali per ciò che riflette la questione trattata nel testo, al punto IV sono precisate come segue: realizzazione dell’autonomia provinciale integrale, con applicazione, nella misura massima, dell’art. 14 dello Statuto speciale: delega dei poteri regionali alla provincia. (V.: L. Sofisti, in Bolzano Nuova, del 29 agosto 1954). Ed in questo senso infatti venne presentato un progetto di legge regionale, nei seguenti

, dal suo presidente, dall’assessore competente o dagli altri organi provinciali,-secondo le rispettive attribuzioni. Art. 3. — Passano alle dipendenze delle rispettive provincie e diventano uffici, istituti e comitati provinciali: a) Gli ispettorati provinciali dell’agricoltura di Trento e Bolzano; b) Gli ispettorati ripartimentali forestali di Trento e Bolzano; c) Le stazioni sperimentali di S. Michele (prov. di TN.) e Teodone (prov. di BZ.); d) I comitati provinciali della caccia di Trento

e Bolzano; e) Gli uffici regionali per la sistemazione dei bacini montani di Trento e Bolzano; Art, 4-5-6, — Omissis.

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Seite 14 von 39
Autor: Agostini, Mario / Mario Agostini
Ort: Milano
Verlag: Giuffrè
Umfang: 39 S.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Signatur: II 206.334
Intern-ID: 323651
In forza di detto articolo, cui corrisponde hart. 13 p.p. St. T.-A.A. « spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamen te locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali». Ora allorquando, come nel caso particolare, anzi unico, dello Statuto Trentino-Alto Adige, alle Provincie di Trento e di Bolzano sono già attribuite, anche

riflettenti l’uso della lingua tedesca, (da ta luni ritenuto nientemeno che condizione indispensabile e presupposta per il funzionamento dello Statuto), che l’art. 85 non limita affatto l’uso di detta lingua agli uffici della provincia di Bolzano, avendo facoltà i cittadini ,di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della P.A. situati nella provincia o aventi competenza regio nale. La stessa lingua può essere usata « nelle adunanze degli

organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali ». (V. artt. 70, 71, 72 D.P. 30 giugno 1951 n. 574). La facoltà per i cittadini di lingua tedesca di usare detta lingua anche al di fuori della provincia di Bolzano, nei rapporti con gli uffici aventi compe tenza regionale,' (ad es.: Corte di Appello, Tribunale per i minorenni, Com missariato del Governo, Provveditorato regionale per le opere pubbliche ecc.), evidentemente esclude che il problema della bilinguità fosse stato di tale

rilievo da imporre l’aggregazione di autorità dei comuni mistilingui alla provincia di Bolzano. Comunque quanto qui si intende far notare, è l’arbitrio compiu tosi con l’art. 3 dello Statuto, giacché, pur ammettendosi la possibilità di detta aggregazione, essa era dallo Statuto attuabile soltanto rispettando le condizioni poste dall’art. 133 della Costituzione, nei riguardi cioè di quei co muni che in tal senso si fossero espressi, non essendo lecita nè ammissibile alcuna presunzione di volontà

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Seite 10 von 39
Autor: Agostini, Mario / Mario Agostini
Ort: Milano
Verlag: Giuffrè
Umfang: 39 S.
Sprache: Italienisch
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Signatur: II 206.334
Intern-ID: 323651
legislativo regionale e si dispose che la stessa doveva svolgersi in sessioni biennali, tenute alternativamente nelle cit tà di Trento e di Bolzano (art. 21 S. T.-A.A.). Comunque, pur essendo la norma contenuta neH’art. 118 della Costituzione identica a quella espressa nellart. 14 dello Statuto spe ciale, tuttavia il terreno sul quale esse sono chiamate ad operare è diverso, tanto che se si consideri la particolare conformazione della Regione autonoma, composta di due Provincie, nel loro ambito pure

autonome, ben differenziata da quella prevista dalla Costituzione, an che e sopratutto per quanto attiene alla maggior vastità ed impor tanza delle funzioni amministrative attribuite alla Regione Trentino- Alto Adige, rispetto alle regioni ad autonomia normale ed alla diversa posizione delle provincie nell’ambito di tali regioni, in confronto di quelle autonome di Trento e di Bolzano, vien fatto di chiedersi se i legislatori dell’Assemblea Costituente abbiano inserito nell’art. 14 del lo Statuto

ed amministrativa autonoma di cui sono dotate quel le di Trento e di Bolzano. A ciascun ente autonomo è stato, invero, attribuito dallo Statuto Speciale una propria competenza per materia ( 16 ), sulla base di un ( 18 ) Talune delle quali materie, riconosciute dall’art. 117 della Costi tuzione, alla competenza della Regione con autonomia normale, sono state in vece affidate alla competenza delle provincie di Trento e di Bolzano: artt. 11 nn. 2, 4, 6, 10.

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 50 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
Alti Parlamentari — 9 — N. 2933 Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI TITOLO ILI RAPPORTI TRA ISTAT, REGIONE E PRO VINCE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE Art. 13. Ferma reslando allo Sialo la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano hanno la facoltà - con modalità da concordarsi con l’Istituto centrale di statistica

o provinciale, previa deliberazione di giunta. Art. 15. LTstituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza. Art. 16. Le indagini e le rilevazioni che 1’Jstilul.o centrale di statistica effettua su scala regio nale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano. TITOLO

IV RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURI DICHE PRIVATE A CARATTERE LOCALE Art. 17. Spelta alle province autonome di Trento e dì Bolzano, per le materie di loro compe tenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche privale, operanti nell’ambito pro vinciale.

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Seite 32 von 95
Autor: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Ort: Roma
Umfang: 39, 21, 32 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Schlagwort: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Signatur: III 8.529/1-3
Intern-ID: 250203
e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di com petenza delle province. La quota sarà stabi lita annualmente d’accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ». Art. QS-quater. « L’articolo 119, terzo comma, della Costi tuzione si applica anche alle province auto nome di Trento e di Bolzano ». Aht. 39. L’articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

, approvalo con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: « Le province hanno competenza legisla tiva, nei limiti stabiliti dalTarlicoIo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ». Art. 40. L’articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « Per far fronte alle esigenze del bilingui smo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione

. In casi eccezionali, allo scopo di ade guare le finanze dei comuni al raggiungi mento delle finalità e all’esercizio delle fun zioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione ». Art. 41. L’articolo 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvalo con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « I bilanci predisposti dalla giunta regio nale o da quella provinciale e i rendiconti

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 64 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinque cento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall’ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica. Il territorio della Regione è ripartito nei Collegi provin ciali di Trento e Bolzano. Per l’esercizio del diritto

e di Bolzano. Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presi dente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio ; il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni. Art. 22. T membri del Consiglio regionale rappresentano l’intera Regione. Hon possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. - Art. 23. I consiglieri regionali, prima

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Kategorie:
Geographie, Reiseführer , Sprachwissenschaft
Jahr:
(2008)
Ladinia : sföi culturâl dai Ladins dles Dolomites ; 32. 2008
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Seite 205 von 392
Ort: San Martin de Tor
Verlag: Ist. Ladin Micurá de Rü
Umfang: 389 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Sprache: Deutsch; Italienisch; Ladinisch
Anmerkungen: Bauer, Roland: Pavao Tekavcic und das Rätoromanische : Nachruf und Bio-Bibliographie / Roland Bauer, 2008</br> Eichenhofer, Wolfgang: Bemerkungen zu diversen Etymologien im NVRST / Wolfgang Eichenhofer ; 4</br> Goebl, Hans: ALD-II: 5. Arbeitsbericht (2007) / Hans Goebl ; Edgar Haimerl ; Fabio Tosques, 2008</br> Goebl, Hans: ¬Ein¬ ethnopolitisch brisanter Brief des Statistikers Carl von Czoernig an den österreichischen Kultusminister Karl von Stremayr aus dem Jahr 1873 / Hans Goebl, 2008</br> Runggaldier, Jürgen: Arbeitsbericht II des Istitut Ladin Micurà de Rü: lexikographische Projekte, Korrektursystem / Jürgen Runggaldier ; Marco Forni ; Paolo Anvidalfarei, 2008</br> Schürr, Diether: Bösaiers haus : eine literarisch-topographische Recherche zum zweiten Winterlied Oswalds von Wolkenstein / Diether Schürr, 2008</br> Solèr, Clau: Spracherhaltung Rätoromanisch - die Quadratur des Kreises? : sprachliche und außersprachliche Aspekte / Clau Solèr, 2008</br> Toso, Fiorenzo: Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia / Fiorenzo Toso, 2008</br> Verra, Roland: ¬Die¬ Entwicklung der drei Schulmodelle in Südtirol seit 1945 / Roland Verra, 2008</br> Videsott, Paul: Dolomitenladinische linguistische Bibliographie 2005 - 2006 - 2007 / Paul Videsott, 2008</br> Videsott, Paul: Jan Batista Alton und die Besetzung der romanistischen Lehrkanzel in Innsbruck 1899 : Quellen zur Geschichte der Romanistik an der Alma Mater Oenipontana / Paul Videsott, 2008
Schlagwort: g.Ladiner ; f.Zeitschrift<br />g.Ladinisch ; f.Zeitschrift
Signatur: II Z 1.092/32(2008)
Intern-ID: 497329
disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, da più esempi appare chiaro come la sua approvazione abbia finito per alterare equilibri consolidati, per creare confusione nella percezione di alcune situazioni, per mettere in discussione la sostanza di forme di tutela basate addirittura su ac cordi

all’Italia nel 1919 insieme all’Alto Adige di lingua tedesca, ma appare oggi amministrativa mente frammentata, con le valli Gardena, Badia e Marebbe in provincia di Bolzano, la val di Fassa in provincia di Trento, e Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia in provincia di Belluno. Al di fuori di quest’area, per la quale i diritti linguistici della popolazione sono san citi da tempo, esiste poi in Provincia di Belluno 46 un’area di dialetto ladino-veneto 46 Il primo studio

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