. Art. 10. Presso gli Uffici di collocamento e plesso 'i/e Goirumtesijoni di avviamento al lavoro, a cura dei prefetti,' dei sinda ci, (delle organizzazioni operaie e pa dronali, debbono essere depositale le ta riffe concordate con carattere generale per un determinato mercato di lavorò o per ciascuna industria o professione. L'Ufficio di collocamento non può proporre il collocamento a condizioni in feriori a quelle stabilite nelle tariffe de positate. Art. li. I datori di lavoro, comprese
le pub bliche amministrazioni, che non inten dano assumere direttamente, o per mez zo dei propri incaricati, la mano d'opera loro necessaria, sono tenuti a rivolgersi agli uffici autorizzati di collocamento, indicando il numero di operai occorrenti, !,e categorie di mestiere e le condizioni di lavoro e di salario offerte. E' vietato l'esercizio della mediazione di mano d'opera a .scopo di lucno. II datore di lavoro che assuma operai per mezizo 'di {mediatori è punico con multa da L. 10 a L. 100 per
ogni operaio assunto. Uguail'e pena è applicabile al media tore; e, se si tratta di un'agenzia d'af fari, può essere sospeso o vietato l'eser cizio. In caso di recidiva al mediatore può essere applicata la d'etenziiorie fino ad un massim'o di 30 giorni. Art. 12. Ogni operaio deve essere munito di libretto conforme al modello approvato dal Ministro per l'industria, commercio e il lavoro, sentita la Giunta esecutiva c'entrale pr il collocamento e la däisoccu- pazione. I'l libretto deve essere fornito
all'ope raio dalla Ditta presso la quale si tro verà al lavoro alla data da stabilirsi con decreto del Ministro per l'industria, ijl commercio e il lavoro o dalla Ditta, presso la quale si recherà a lavorale ulterior- miente, qualora a quell'epoca si trovi di soccupai». - , Art. 10. Bei den Vermittlungsämtern und bei den Gemeiri|d!efcommilssi'onen für Arb'eits- veirmittlung müssen durch die Obsorge dei' Fräfekten, der Bürgermeister, der Organisationen der Arbeiter und Arbeit- gel>er, die vereinbarten