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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 28 von 49
Datum: 30.06.1922
Umfang: 49
. Art. 10. Presso gli Uffici di collocamento e plesso 'i/e Goirumtesijoni di avviamento al lavoro, a cura dei prefetti,' dei sinda ci, (delle organizzazioni operaie e pa dronali, debbono essere depositale le ta riffe concordate con carattere generale per un determinato mercato di lavorò o per ciascuna industria o professione. L'Ufficio di collocamento non può proporre il collocamento a condizioni in feriori a quelle stabilite nelle tariffe de positate. Art. li. I datori di lavoro, comprese

le pub bliche amministrazioni, che non inten dano assumere direttamente, o per mez zo dei propri incaricati, la mano d'opera loro necessaria, sono tenuti a rivolgersi agli uffici autorizzati di collocamento, indicando il numero di operai occorrenti, !,e categorie di mestiere e le condizioni di lavoro e di salario offerte. E' vietato l'esercizio della mediazione di mano d'opera a .scopo di lucno. II datore di lavoro che assuma operai per mezizo 'di {mediatori è punico con multa da L. 10 a L. 100 per

ogni operaio assunto. Uguail'e pena è applicabile al media tore; e, se si tratta di un'agenzia d'af fari, può essere sospeso o vietato l'eser cizio. In caso di recidiva al mediatore può essere applicata la d'etenziiorie fino ad un massim'o di 30 giorni. Art. 12. Ogni operaio deve essere munito di libretto conforme al modello approvato dal Ministro per l'industria, commercio e il lavoro, sentita la Giunta esecutiva c'entrale pr il collocamento e la däisoccu- pazione. I'l libretto deve essere fornito

all'ope raio dalla Ditta presso la quale si tro verà al lavoro alla data da stabilirsi con decreto del Ministro per l'industria, ijl commercio e il lavoro o dalla Ditta, presso la quale si recherà a lavorale ulterior- miente, qualora a quell'epoca si trovi di soccupai». - , Art. 10. Bei den Vermittlungsämtern und bei den Gemeiri|d!efcommilssi'onen für Arb'eits- veirmittlung müssen durch die Obsorge dei' Fräfekten, der Bürgermeister, der Organisationen der Arbeiter und Arbeit- gel>er, die vereinbarten

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 37 von 49
Datum: 30.06.1922
Umfang: 49
, vNV)n si dànno sussidi pene- le giornate festive. Dopo il godimento del sussidio per il pefciiodb previ&to Inel presente p/rticdlo, l'assicurato non potrà ricomlintiare a percepire il sussidio di disoccupazione se non dopo trascorsi alméno sei mesi dal l'ultimo giorno d'i disoccupazione sussi diata, ferina rimanendo in ogni caso l'al tra limitazione dei 120 gioini di cui al terzo comma dell'attuale articolo. Dà diritto a sussidio unicamente la di soccupazione nei periodi di stagione mor

ta pei* le lavorazioni stagionali, a meno clie non sia pagato, dagli operai che vi sono soggetti, uno speciale supplemento di contributo nella mièura da stabilirsi nello statuto di ciascuna Cassa. Con decreto del Ministro per l'indu- fjtria, il commercio ed il lavoro, sentita la Giunta centrale esecutiva peir il col locamento e la disoccupazione, saranno stabilite 1^ tabelle delle industrie e lavo razioni aventi disoccupazione stagionale. Non dà diritto a sussidio la disoecu- paziione derivante

da conflitti tra lavora tori e datori di lavoro. Art. 36. Il riconoscimento dellp condizioni/ pei* avere diritto al sussidi«) è devoluto alla Giunta provinciale per }1 collocamento e la disoccupazione, alla quale l'organo e Uogati/tore dii cuti al presente articolo, in- vierà entro due giorni dalla presentazio ne, le relative domande insieme al pro prio parere. ' Le domande saranno restituite, con la decisione della Giuntp, provinciale per il collocamento e la disoccupazione entro, otto fri orni dalla

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 35 von 49
Datum: 30.06.1922
Umfang: 49
- ki - Consiglio superi.ore della previdenza e d'elle assicunajzioni, di provvedere a coordinare il funziona mento dei servizi per !a disoccupazione con quelli della Gassa nazionale per le ass. curaz ioni sociali. Art. 31. In via provvisoria'e.fino a nuova tft- spo stilatone i contributi da versare alle Gasse di assicurazi'one obbligatoria con tro la disoccupazione sono sta.bil:ti nella seguente misura: I contriibuti sono per metà a carico del da foro di lavoro e per metà a ' cari- C(0 del

lavoratore o impiegato; ma il da tore di lavoro è responsabile del loro versamento, da effettuarsi non più tar di] del giorno in cui ha luogo il paga mento dei salari. La quota, a carico del lavoratore o im piegato potrà essere r.'tenuta. sulla ri spettiva retribuzione. La determinazione delle retHibuz;!oni giornaliere sarà stabilita mediante ta belle di salari medi, secondo le norme clie verranno dettate nel regolamento. II contributo 11011 è dovuto per gli ojx*- peraii clie sii trovano disoccupati

durante il periodo di disoccupazione involonta ria per mancanza di lavoro. Art, 32. Alla fine di ogni esercizio finanziario potirà, con decreto del Ministro per l'in dustria, il commercio ed il lavoro, senti ta. la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, essere modificata la lividura dc4i contributi per le Gasse le cui entrate non siiano suffi cienti/ al pagamento dei sussidi. Alla fine dji ogni triennio potrà con de creto del Ministro per l'industria, il com mercio

ed il lavoro, sentita la Giunta cen- s'igkeit und des obersten Rates für só- jfiale Bftirs'orge und Versicherungen den Dienst der Arbeitslosigkeit mit der Tätigkeit der Staatskasse für soziale Versicherungem in Einklang zu brin gen. Art.. 31. Bis auf Widerruf werde die an die obligatorischen Versicherungskassen gegen die Arbeitslosiikge'it zu leistenden Beiträge in der folgenden Höhe fest gesetzt: Die Beiträge entfallen sur Half te zu Lasten des Arbeitgebers und zur Hälf te des Arbeiters

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 24 von 49
Datum: 30.06.1922
Umfang: 49
Finche non siano stabilite dal Mini stero per l'indù stria, il commerciti ed il lavoro, sentita la Giunta esecutiva cen trale per il collocamento e la dis'occupa- ziione, le norme per la disegnazion© dei rappresentanti indicati alle lettere b) e c) essi saranno designati dalla Giunta stes sa fra i Presidenti d'egli Uffici di collo camento e d'elle Gasse professionali di provincàia. Quando ad una Cassa di disoccupa zione sono inscritti più di 200 apparte nenti al personale non operaio dipen

ministro per l'industria, il commercio ed 'il; lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrale per il collo camento e la disoccupazione, i rappre sentanti delle classi {interessate Inetye Giunte provinciali e nella Commiissione centrale per il collocamento e la disocu- pazione saranno designati direttamente dlai lavoratori ed impiegati inscritti ob bligatoriamente alle Casse di assicura zione contro la disoccupazione e dai da tori di lavoro che eseguiscono i versa menti di contributi nelle Gasse stesse

, c'on le norme che saranno determinate con lo stesso o con altro decreto, in e- gual modo emanato. Art. 4. La Giunta proviciale per i;l Colloca mento e la disocupazione : 1.) Sorveglila, il funzionamento degli Uffici locali di collocamento e delle Commissioni comunali di avviamento al lavoro; 2.) Coordina il collocamento quale stanza cBi compensazione della mano d'opera dedla provincia, mediante appo solante die Bestimmungen für die Er nennung der unter bj und ein erwähnten. Vertreter seitens

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 29 von 49
Datum: 30.06.1922
Umfang: 49
% - 258 - All'atto del ìflilais/cio dieil Oji-bfrätto, la Ditta, deve inviane alla Oralità provinciale pei* il collocamento e la disoccupazione 1111 tagli iando annesso al libretto, col quale si certifica l'avvenuta consegna. Nel libretto devono, a cura della Ditta essaene- trascritte le successive variazioni concernenti l'a.mmisisL'one e la dimissione d«il lavoro. All'operaio, che trovi disoccupato all'entrata, in vigore del presente articolo è rilasciata, a cura. dell'Ufficio di collo camento

press-io il quaie è inserito, urna speciale tessera di disoccupazione. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con ammen da da lire 10 a l'ire 100 per ogni libreto al quale la contravvenzione si riferisce. Art. 13. Il libretto di operaio di cui all'articolo 12 è depositato presso il datore di lavoro dal quale il titolare del libretto è occupa to e. dev'è essergli restituito all'atto dell licenziamento. Iter potersi inscrivere ad un organo di collocamento il titolare

deve depositare presso il med'eslimo il libretto di operaio'. E' sospeso il collocamento ed il paga mento dei sussidi di disoccupazione per l'operaio il cui libretto presenti trac eie di alterazioni 'o manomissioni. Sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, saranno, con decreto d'el Ministro per la industria, il commercio e il lavoro, sta bilite le norme e le cautele per le eventua li regolarizzazioni e per la rinnovazione dei libretti smlarriti, alterati

o manomes si. Art. 14. Ogni quindicina i datori dì lavoro de vono notificare al competente organo di colica,monto il nome e le quailificìie degli operai assunti al -la voto nella 'quindiicina stessa, v.' Art. 15. G$i impiegati di aziende private sogget te all'assicurazione obbligatoria, contro wind, fallls' er zu jener Zeit arbeitslos sein wind. Bei der Uebergabe des . Arbeitsbücher; hat idüe Firma dem Provinzialausschuss ;fü-r Arbeitsvermittlung iund (Arbeitslo sigkeit das dem Arbeitsbuch angehäng

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 31 von 49
Datum: 30.06.1922
Umfang: 49
- m - Art. 18. Alle stehen occorenti pev l'esecuzioni del presente decreto sarà, provveduto sul fon tlo di cui all'art. 20. TITOLO III. Assiourasione contro fa disocGu /xizioif -e involontaria per mancanza di lavoro. Art. 23. E' costituito presso. l'Uffi cio nazionale per il collocamento e la di soccupazione un fondo nazionale per la disoccupazione involontaria, formato co me segue: 1. le somme che rimarranno disponibi li sul fondo idli disoccupazione», costitui ti) iin ba^se al decreto

, il commercio ed il lavoro,e peir i pjiimi tre esercizi sarà di liire 40 milioni. A partire dal successivo esercii aio la misura dell'annualità sarà stabilita c'on regio decreto promosso dfai ministri per l'industria, il coniercio, il lavioro e per il tesoro, e non potrà in nessun caso superale il terzo della, me dia dei sussidi corrisposti nel triennio precedente. Il fondo è animi nastrato dalla tri unta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, alla quale, a tale sco po, sono aggiunti

il direttore generale della Gassa Nazionale per l'è assicurazio ni sociali e iil Cap'o dell'Ufficilo tecnico attuaaial'e preisso il Ministero dell'indu stria^ commercio e lavoro. Art. 24. - La Giunta centrale esecutiva per la diisioccupazàone : 1. Coordina e sorveglia il funzionam'en ten über den Arbeitsmarkt zum Zwecke der Stelleinvermittlung für die Arbeiter stattfinden. Art. 18: Die zur Durchführung des vorliegen den -Dekretes erforderlichen Kosten werden aus riiejn Kapitel des Art. £3 gedeckt

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Seite 41 von 49
Datum: 30.06.1922
Umfang: 49
- «M - »ani idi collocamento come delle casse eli disoccupazione o dai funzionari ed organi incaricati della vigilanza. Art. 46. I datori di lavoro, i quali non provve dano al versamento dei contributi per la assicurazione contro la disoccupazione, sono puniti con una multa pari al doppio dei contributi non versati, con un massi- ino di L. 10.000 rimanendo altresì obbli gati al versamento dei contributi o delle psìrti di contributo non versati, tanto per la quota a proprio carico, quanto per

di stussidìo inicl(eb ? :tamente percepite, salvo' le even tuali maggiori pene stabilite dal Codice penale. Eguale ammenda, salvo sempre le mag giori pene del Codice penale, è applicata ai idiatori. dìi lavoro e a chiunque con da ti dolosi renda possibile l'indebita perce zione del sussidio o il tentativo relativo. Art. 49. T proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto sa ranno versati per una metà alle compe tenti casse di assicurazione contro 3a di soccupazione e per metà

al fondo nazio nale per la disoccupazione di cui all'art. 23. •' ; , • ; ■ ■ Art. 50. Oon decreto del Ministro per l'indu stria, il commeircio e il lavoro, sentita la rektoren, dien Organen der ArbeiitsVer- mjittlungs'ämter, sowie den Kassen gegen die Arbeitslosigkeit oder von dein mit der Aufsicht betrauten Beamten und Or ganen verlangt werden. Art. 46. Die ArbeAts$gebetr, v die die Bezahlung idler Beitrag© für 1 die Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit nicht bewirken, wer den mit einer Gelstrafe

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 30 von 49
Datum: 30.06.1922
Umfang: 49
la disoccupaziono debbono esistere mimiti del libretto di impiego conforme al mo della approvato dal Mjini&tfro per l'in dustriai, il commercio' e il lavoro 1 , semita la Giunta esecutiva centrale per il eoülo- camjento e la disoccupazione. &om> applü'caibüjli aJgjl/L dixx^lei^atl sud detti gli art. 12, 13 e 14 del pi-esente decreto. Art. 16 . Agl'i organi per U collocamento, che eommcittionoi infrazioni alle disvpovsÙKioni vigenti ed a,lle istjuzi'.oiiii ricevute, pooso- no essere tappili cati

al Ministro per Ifin- dusstriai, il commercio e il lavoro, sentita la Giunta esecutiva centrate: 1.) La censura; 2.) La sotspensione del su&siidio o con tributo ; 3.) La sospensione del funzionamento per un periodo da uno .a sei mesi; 4.) La revoca della registrazione e della conseguente autorizzazione ai funziona mento. Nei casji eli cui all'art. 3 ie 4 può ersero nominato un commissario pel prosieguo dell© funzioni, fino alla reintegra o alla costituzione dì un nuovo organo d'i collo camento. Per

, stabilite nor- mie per la esecuzione delle richieste ap provate. Fra l'Ufficio nazionale per il colloca mento e la disoccupazione e il Oommiis- sariato genterlaile VMiPemigtiazioiiie totìi stabilita una regolare comunicazione di notizie sul mercato del lavoro in. relazioni? al collocamento della man» d'opera. die Arbeitslosigkeit unterliegen, müssen mit dem Angestelltenbucli versehen «ein, das dem vom Minister für Industrie, Handel und Arbeit, nach Anhörung' des exekutiven Zentralausschusses

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