te daspoeizioiniii del l'artìcolo 5 del R. Decreto. 8 febbraio-1923, N. 279, modificate con successivo decreto 22 marzo, 1923, N. 642, coloro che (saranno inscritti nei detti albi hanno 1 diritto di far trasferirei l'iscrizione nell'albo dei ragionieri del capoluogo della provincia in cui abbiano la loro residenza abituale. Gli inscritti che hanno la residenza nei territori della pro vincia dell'Istria qualora raggiungano al meno,, il numero di quindici, cosituiraimo 1 il. collegio dei ragionieri della detta
provincia con sede in Pola e formeranno; uà albo se parato. Si procederà quindi alla corrispon dente cancellazione della iscrizione avvenuta negli albi, costituiti in conformità dell'art. 5 del citato Regio decreto 8 febbraio 1923- N. 279. Ordiniamo che il presente decreto, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti. di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Rtama, addì 7 giugno 1923. VITTORIO EMANUELE
presente Decreto-, rimarranno abrogate tutte le--leggi e tutte le altrei disposizioni vigenti irei territori 'annessi in quanto ri guardino materie dal m>3desimo, regalate, ovverà contengano norme contrarie a quelle contenute mei Decreto stesso. Art. 27. Il pavesante Deereto entra, in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella 'Gaz zetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo -che il presente decreto, mu nito del sigillo' dello Stato, sia. inserito ntìfia raccolta ufficiale dello léggif e dei rfe
- eretiil deli Regino d'Italia^, mandando a •chiunque spetti di osservarlo' • e di farlo > osservare. Dato a Roma, acidt 13 maggio 1923. VITTORIO -EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 142 Regfc'o Decreto 7 giugno 1923, NJ 1243 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. Decreto 8 febbraio 1923, N. 279, che estende alle nuove Provinci© la legge e il regolamento sull'esercizio della professione di ragioniere; Visto il R. Decreto 22 marzo
1923, Num. 642, che modifica il R. Decreto precedente; Visti i Regi Decreti 18 gennaio 1923, N. 53 e 54, e 21 gennaio 1923, N. 93, che co stituiscono le provi.ncie dell'Istria, di Trie ste» di Zara e di Trento; Udit o il C onsi glio dei Ministri ; sulla proposta del Guardasigilli-, Ministro segretario di Stato per la Giustiziai e gli affWi -dii culto; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Articolo unico. Ferme per la, prima formazione del l'albo died rag-ionlieni in Trlieste, in Tfsnto ed' io Zara