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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 7 di 37
Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
.e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporli, che interessino in modo particolare la Regione. Ari. 40. Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta re gionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell’emanazione di provvedimenti legislativi. Capo li. Organi della Provincia. ~ Art. 41. : Sono organi della Provincia: il .Consiglio • provincia-' le, la Giunla provinciale p il suo Presidente. ! Art. 42. | Ciascun Consiglio provinciale è composto dei

, le disposizioni degli articoli 21, 23, 23, 27 e 28. Nel primo biennio di attività del Consiglio provin ciale di llolz.ano il Presidente è dello tra i consiglieri ap partenenti al gruppo di lìngua tedesca cd il vicc-presi- denlc fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il presidente eletto Ira i consiglieri apparte nenti al gruppo di lingua italiana eri il vice-presidente trar quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione

preveduta nell'arl. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici die costituiscono la popo lazione della Provincia stessa. Art. 44. La Giunta provinciale è composta del Presidente clic la presiede, di assessori effellivi e supplenti delti in seno al Consiglio provinciale, nella prima sedula ed a scrutinio, segreto. J1 Consiglio provinciale stabilisce quale degli asses sori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. La composizione della Giunta provinciale

di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentali nel Consiglio della provincia. Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effetti vi nelle rispettive attri buzioni tenendo conto del gruppo linguistico al (piale ap partengono i sostituiti. ‘ Art. 45. Si applicano, al Presidente ed agli assessori provin ciali le disposizioni' fi »gli articoli 31, 32 c 33. Art. 46. IJ Presidente della Giunta provinciale ha la rappre sentanza della

Provincia. ' Adotta i provvedimeli li contingibili ed urgenti ih ma teria di sicurezza c di igiene pubblica neH'inleresse del le popolazioni di due o più Comuni. j Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto eia pubblicarsi nel Bollettino Ujjiciale della Regione. ' - Art. 47. 11 Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. Art. 48. Alla Giunta provinciale spetta

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 19 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
tempo, ma come è stato vissuto dagli attori di quella memorabi le e solenne giornata. Un sabato, un giorno di Santa Lucia, con la solita fiera per le strade di Trento, un gruppetto di perso ne usciva dalla chiesa di S. Maria Maggiore, dove aveva ascoltato una messa celebrata da mons. Mer- ler, e s’avviava, per la stradetta di San Giovanni, in mezzo a rovine di case bombardate, verso i giardini e il palazzo della Provincia. C’era un tricolore al bal cone, accanto al malinconico vessillo della

Provincia, con le sue strisce violacee che ricordano il princi pato d’una volta. La sala delle sedute, con il bell’emiciclo che è un peccato che sia andato disperso, aveva un’aria lieta, con le sue vivide luci che ricordavano i momenti nei quali era stata sala delle feste di quel nobile albergo della « Belle époque ». Sovrintendeva all'andamento della cerimonia quell'ot timo e preparatissimo funzionario che era il dott. Fer retti, segretario generale della Provincia (giacché non sarà il caso

di dimenticare che la Regione fu ospite e pigionale della Provincia fino a qualche anno fa); le norme di attuazione per la giornata si limita vano a poche righe della Presidenza del Consiglio, ciclostilate sopra quella ruvida carta a buon mercato che è in uso presso il Poligrafico dello Stato. L’ufficio provvisorio venne costituito dal più anziano d’età fra i consiglieri eletti: era il buon dottor Negri, che cam minava già un po’ curvo, aveva una voce flebile e sommessa; sotto i lampadari spiccava il vago

: « Mit dem heutigen Tag... ». Voce che poi si avrà modo di ascoltare spesso in Consiglio. Né si potrebbe dimenticare, sempre parlando del gruppo linguistico tedesco - ed è, purtroppo, fra quelli che oramai sono scomparsi, anzi prematura mente scomparsi - quel temperamento positivo e se reno di buon amministratore che era il dott. Karl Erckert, presente nel primo Consiglio regionale e no minato, poi, nell’ambito della Provincia di Bolzano, presidente della Giunta, incarico che mantenne, con grandi qualità

da autodidatta e da idealista vecchio stile. Certamente, Defant fu uno degli autonomisti più seriamente convinti e più vigi lanti sopra ogni passo della nuova istituzione. Per i comunisti, la provincia di Bolzano aveva man dato Bettini-Schettini, che portava una chioma argen tata sempre in movimento, una figure alla Jaurès; al l'estrema destra, Cristoforetti sviluppava la sua verve,

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 44 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
pronunciatasi in prima istanza, nel rispetto del sistema previ sto dalla citata legge n. 161. La composizione delle sezioni tiene conto delle necessità di adeguamento derivanti dal decentramento del servizio ed anche della destinazione dei films in oggetto alla popola zione di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Titolo II. - (Ripartizione tra Stalo e pro vincia del materiale dell’Archivio di Stato di Bolzano) - misura 108. Si provvede alla ripartizione tra Stato e provincia di Bolzano del materiale

l’istituto della delega, i presi denti delle Giunte provinciali dovranno atte nersi alle direttive generali del Governo. Titolo V. - (Iniziative industriali a parte cipazione statale o a capitale estero) - mi sura 112, seconda parte. La norma riguarda la seconda parte della misura. Date le particolarità della provincia di Bolzano si prevede una procedura di intesa Stato-provincia (che in base alla riforma del lo statuto ha competenza in materia di incre mento della produzione industriale) per le

— 3 — Atti Parlamentari N. 2933 Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI films in lingua tedesca da proiettare in pro vincia di Bolzano. A tale scopo sono istituite sezioni di revisione in primo ed in secondo grado a carattere locale che sostituiscono in quella provincia la commissione centrale. Le sezioni sono tre, al fine di assicurare che anche il giudizio di secondo grado possa essere espresso in sede locale da due sezioni riunite, diverse da quella

custodito nell’Archivio di Stato di Bolzano. Un appo sito allegato indica gli archivi e i documenti che passano all’istituendo Archivio della pro vincia e quelli che invece rimangono all’Ar chivio di Stalo. Ai fini della concreta ripartizione del ma teriale archivistico, si è osservalo il criterio di conservare alTArchivio di Stato i docu menti emanati da organi a carattere « sovra no », e perciò propriamente statali; inoltre, 'secondo una regola della scienza archivistica, si è ritenuto opportuno non

scorporare - per quanto possibile - i fondi archivistici inte ressati. Dopo aver disposto là ripartizione del ma teriale, il disegno di legge demanda alla pro vincia la custodia e manutenzione degli atti di particolare interesse storico-locale, rima nendo ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica e sulla consultabilità degli atti e sugli scarti. Il Presidente della Giunta provinciale - at tesa la struttura autonomistica della provin cia di Bolzano nella cui organizzazione andrà ad inserirsi

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 67 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
al gruppo di lingua tedesca ed il vice-presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana ; nel secondo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per la provincia di Bolzano la composizione preveduta nelPart. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi lingui stici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. Art. 44. La Giunta provinciale è composta del

Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio se greto. Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impe- mento. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bol zano

sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti. Art. 45. Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31. 32 e 33. Art. 40. Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappreseli-, tanza della Provincia. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in ma teria di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più Comuni. Il Presidente della Giunta

devolute alla. potestà regolamentare delle Provincie; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari d’in teresse provinciale; 4) l’amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali per servizi pubblici ; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comu nali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e stigli altri enti o istituti locali ; 0) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto

provinciale determina la ri- partizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. ■ Art. 47. Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. Art. 48. Alla Giunta provinciale spetta : 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 4 di 37
Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
l’obbligo della hi linguilà ne! territorio della provincia di llolzano; lì usi e costumi locali e istituzioni culturali (hi blioleehe, accademie, islìtnti, musei) aventi cavaliere jr i vincinlc; 5) manifestazioni artistiche locati; G) urbanistica c piani regolatori; 7) tutela del paesaggio; 8) usi civici; 9) ordinamento delle minime proprietà culturali, an die agli effetti deipari. 847 del Codice civile; ordinameli lo dei «masi chiusi» e delle comunità familiari reite da antichi statuti o consuetudini

la Regione o la Provincia jruò emanare norme legislative, le relative ])o- leslà amministrative, die in base all’ordinamento preesi stente erano attribuite allo Stalo, sono esercitate rispet tivamente dalla Regione e dalla Provincia. Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presen te Statuto. Lo Stalo può inoltro delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia c ad altri enti pubblici locali funzioni pro prie della sua amministrazione

Ari. 8. La Regione può autorizzare l’apertura e il trasferi mento di sporlelli bancari di aziende di credilo a carattere ■ regionale o locale, sentilo il parere ilei Ministero per il tesoro. L’autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, clic svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è dala dal Ministro per il tesoro sentito il parere dei Presidente della Giunta regionale. Art. 9. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico

e le relative proroghe di termini, la Re gione lia facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il de creto di concessione e di proroga. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegalo è invitato a partecipare con volo consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori

pubblici nelle quali so no esaminali i provvedimenti indicali nel primo comma. Art. 10. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idro elettrico, accordale successivamente all’entrata in. vigore della presente legge,’ il concessionario ha l’obbligo di for nire gratuitamente alla Regione per servìzi pubblici o qual siasi altro pubblico interesse una quantità di energia l'i no al sei per cento di quella ricavata dalla' portala minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all’officina

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 70 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Art. 73. I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale. Per l’approvazione è necessario il voto favorevole della .maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l’approvazione stessa è data dal Ministero dell’interno. Art, 74. Fino a quando gii scambi di prodotti con l’estero sono sog getti

dall’ordinamento giudiziario. L’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall’ordinaménto giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell’autoriz zazione. nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario, prov vede lo stesso Presidente. Rei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori

a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d’accordo fra il Governo e la Regione. In caso di scambi con l’estero sulla base di contingenti che interessano l’economia della Regione, verrà assegnata a que sta una quota parte del contingente di importazione ed espor tazione, da stabilirsi d’accordo fra il Governo e la Regione. Art. 75. Le disposizioni generali su] controllo valutario emanale dallo Stato hanno

vigore anche nella Regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità di importa zione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra- le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni. TITOLO VII BArPItESEXTANZA DEL GOVERNO NELLA REGIONE Art. 70. Il Commissario del Governo nella Regione : 1) coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull’andamento dei rispettivi

uffici, salvo quelli riflet tenti l’amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigila sull’esercizio da parte della Regione, delle Pro vincie e degli altri enti pubblici locaii, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale ; 3) compie gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente »Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato. Art. 77. I] Commissario del

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 9 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
ad eccezione dell’emanazione di prov vedimenti legislativi. CAPO II. — Organi della Provincia. Art. 41, — Sono organi della Provincia: li Consiglio provinciale, la Giun ta provinciale e il suo Presidente, Art. 42). — Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Con siglio regionale eletti nella rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ecl elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente e i segretari. In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale

di lingua italiana; nel secondo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenni al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidenté tra quelli àpparfenenti al gruppo di lingua tedesca. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell’art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi lingustici che costituisco no la popolazione della provincia stessa.

' 'Art. 35. — ü Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni - ammini strative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Go verno. Art. 36. —- Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affariytra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione. Art. 37. — Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, Art. 38. — La Giunta regionale

è l’organo esecutivo della Regione Ad essa spettano : ~—i}-Ia deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvale dal Consiglio regionale; 2) l’attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; /'T 3) l’ammi nistrazione del patr imonio d ella Regione nonché il controllo sulla / gestionéT^STmezzo di aziende 'speciali. déT’séfvTzi pubblici regionali di natura ! industriale e commerciale; - ' , 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre

disposizioni; 5) l’adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Con sigilo, da sottoporsi per Ist ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta ‘successiva. Art. 39, — La Giunta regionale deve essere consultata ai Ani della istituzio ne e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti. 4 che interessano in modo particolare la Regione, Art. 40. — Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trat tazione degli affari di propria competenza

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 99 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
definitivo. 2 15 84 Art. 47. Nelle scuole di lingua italiana della Provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di lingua italiana di Bolzano l’insegnamento del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti di cui sopra, nelle scuole elementari ed in quelle secondarie nelle quali non sia prescritto lo studio anche di un’altra lin- Testo proposto dotta Commissione Osservazioni Art

o da un giudice da lui designato e composta di quattro membri nomi nati dallo stesso Presidente del Tribunale. Due membri sono designati dai Consiglieri provinciali appartenenti al gruppo linguistico italiano e due sono designati dai Consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco. Il Ministro della Pubblica Istruzióne tenendo conto delle esigenze degli studi e della situazione degli istituti scolastici nella Provincia di Bolzano, può consentire con sua ordinanza che alle scuole medie ed agli istituti

di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica istituiti per gli appartenenti al gruppo lingui stico tedesco si iscrivano anche alunni appartenenti ai gruppi linguistici italiano e ladino per i quali il padre o chi ne fa le veci ne abbia fatta motivata richiesta, l’or dinanza del Ministro della Pubblica Istruzione deter mina le modalità di tale iscrizione. Art. 47. Nelle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della Provincia di Trento

è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì impartito nell’Istituto magistrale di lin gua tedesca di Merano l’insegnamento facoltativo del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti previsti nel primo comma è ammessa la dispensa a'richiesta del pa- |

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 104 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Riferimento 0 Sii articoli dello Statuto Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni 10 speciale A e ruolo speciale B). Ai maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le medesime condizioni di car riera di quelli del ruolo ordinario della provincia al quale apartengono i maestri delle scuole elementari di lingua italiana e i maestri di italiano nelle scuole ele mentari di lingua tedesca. Il numero dei maestri dei due ruoli speciali è deter minato con decreto del Ministro per

. 4 del D. L. C. P. S. 16 maggio 1947, n. 555 ed è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano. Ai maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le mede sime condizioni di carriera di quelli del ruolo ordina rio della Provincia. E’ consentito il trasferimento, a domanda, nel .ruolo ordinario della Provincia di Bol zano o di altra provincia dai detti ruoli speciali e vice versa, ai maestri

9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Ai maestri delle scuole di lingua tedesca è riser vato un numero di posti corrispondenti al numero delle scuole di lingua tedesca istituite e per essi è obbligato- rio il requisito di cui al 1° comma delTart. 15 della legge. E’ consentito il trasferimento dal ruolo ordinario della Provincia al detto ruolo speciale, o viceversa, ai maestri aventi i necessari requisiti secondo le norme che saranno determinate con

la pubblica istru zione di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito 11 parere della Giunta provinciale di Bolzano. Nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo ordinario. In tali variazioni e dèterminazioni è tenuto conto degli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Il numero dei posti di ciascuno dei due ruoli spe ciali deve corrispondere al numero delle scuole istituite a norma delTart

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 71 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l’italiano, l’uso della lingua tedesca nella vita pub blica viene garantito da (pianto in materia dispongono le nor me contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica. Art. So. I cittadini di lingua tedesca della provincia eli Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale. Mie adunanze degli organi

collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca. Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richie dente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario. Art. SG. Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, an che la toponomastica tedesca, se la legge provinciale

Art. SI. Nei Coinujii divisi in borgate o trazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conci liatore. TITOLO IX Controllo della Corte costituzionale Art. 82. La legge regionale o provinciale può essere impugnata da vanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici. L’impugnazione può essere esercitata dal Governo. La legge regionale può. altresì, essere impugnata

da uno dei Consigli provinciali della Regione ; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall’altro Consiglio provinciale della Regione. Art. 83. Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regio nale. su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto. Copia dell’atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario del Governo. TITOLO X T'so DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO Art. 84. Fermo

ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la dizione. Art. 87. E' garantito l’insegnamento del ladino nelle scuole elemen tari delle località ove esso è parlato. Le Provincie e i Comuni devono altresì rispettare la topo nomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine. TITOLO XI Disposizioni integrative e transitorie Art. SS. Per le modificazioni della presente legge si applica il pro cedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzio nali. L’iniziativa per la revisione

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 7 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
vinciale, organi del potere esecutivo, le relative funzioni amministra tive ( 4 ). Nell’esercizio della potestà legislativa, gli organi regionali e pro vinciali non esplicano poteri loro delegati dallo Stato, essendo propri della Regione e della Provincia ( 5 ), in quanto detta potestà, di natura primaria, trova il suo fondamento, come il potere legislativo dello stato, neH’ordinamento costituzionale dello Stato stesso. Tali poteri sono derivati all’Ente dalla generale potestà di imperio dello

legislativi regionali e provinciali, secondo tre distinti gradi di potestà: a) esclusiva: (artt. 4 e 11); b) con- ( 4 ) Art. 13 St.T.A.A. «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all’ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono eser citate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia ». ( s h Il Presidente della Giunta regionale, pur non dipendendo dal Com missario del Governo, deve

, debbono trasmettere periodica mente un elenco delle delibere adottate. È esclusa pertanto la vigilanza sulle funzioni proprie della Regione e della Provincia. (®) Balla dorè Palli eri, Dir. Costituz., Milano, 1950, p. 252; Cereti, Corso di Dir. Cast, hai., Torino, II, p. 54; Flagiello, La Regione nello Stato decentrato, in Nuova Rass., 1954, p. 252. ( 7 ) Alta Corte Reg. Sic. 18 marzo-4 luglio 1950, cit. da La Barbera, Lo Statuto della Regione Siciliana, Palermo, 1953, p. 86. Secondo I’Ambrosini

Stato e non hanno carattere originario ( 6 ), Regione e Provincia non si contrappongono allo Stato; eserci tano poteri loro attribuiti nella circoscrizione, che è parte dello Sta to ( 7 ) ed inserendosi nell’organizzazione giuridica di esso, vengono ad essere partecipi di una funzione fondamentale dello Stato, la fun zione legislativa, per l’attuazione di compiti già in precedenza espli cati dallo Stato, la cui sovranità si esprime, entro i limiti dello Statuto speciale, per mezzo degli organi

seguire le istruzioni del Governo, eventualmente impartitegli anche tramite il Commissario, il quale però — a sensi dell’art. 76 n. 2 dello Statuto — vigila soltanto « sull’esercizio da parte della Regione, delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato », e per l’art. 22 D.P. 12 dicembre 1948 n. 1414 al detto Commissario il Presidente della Giunta' regionale ed il Presidente delle Giunte provinciali, nel l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 10 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Art, 44, — La| Giunta provinciale è composta del Presidente, che-la pre siede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. 11 Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire d Presidente in caso di assenza o di impedimento. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. Gli assessori

supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al qua le appartengono i sostituti. Art. 45. — Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le di sposizioni degli articoli 31. 32 e 33. Art. 46. — Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza del la Provincia. Adotta? i provvedimenti contingibili ed ingenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni

regolamenti sulle materie che, secondo l’ordina mento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie; 3) l’attività amministrativa riguardante gli affari d’interesse provinciale; 4) l’amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il control lo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzio ni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli enti o istituti locali

; 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o dà altre leggi della Repubblica o della Regione; 7) l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva!. TITOLO li! Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali. Art. 49. — I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati

di due o più Comuni. Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli af fari Fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bol lettino Ufficiale della Regione. Art, 47. — Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i' regolamenti deliberati dalla Giunta. Art. 48. — Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi appro vate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 102 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elementari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante il trasferimento di personale appar tenente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al 3’ comma dell’art. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero della pubblica istruzione, o, fino all’espletamento di questi mediante incarico. I vincitori

economico sarà quello iniziale del gra do VII dell’ordinamento gerarchico. Atr. 52. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzio ne da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano, sono determinati i circoli didattici e le circoscrizioni ispettive aventi giurisdizione nelle scuole elementari della Provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura di posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e la dino

applicazione della legge è consentito conferire l’incarico a persona estranea ai ruoli statali che offra garanzie adeguate di preparazione culturale e professionale. Anche in questo caso, il trattamento economico sarà quello iniziale del grado VII dell’ordinamento ge rarchico. 15 Atr. 52. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano, sono determinati i circoli didattici e le circoscrizioni

dei detti con- Testo proposto dalla Commissione Ossei vazioni lingua italiana se il Provveditore è di lingua tedesca. Si potrà prescindere dal requisito della laurea per i professori che abbiano conseguita l’abilitazione all’in segnamento entro il 1918. In ogni caso il Vice Provveditore deve avere la piena conoscenza dell’altra lingua. L’incarico è affidato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, inteso il Presidente della Giunta Provinciale o il Provveditore, dal quale il Vice

Provveditore dipende. Nel caso che tale funzionario sia di grado inferiore al VII dell’ordinamento gerarchico statale, gli com pete la differenza fra gli assegni del suo grado e quello iniziale del -grado anzidetto. Per la prima applicazione della presente legge è consentito, anche in deroga alle disposizioni del primo comma, conferire l’incarico a persona estranea all’Am- ministrazione dello Stato, che offra garanzia adeguata di preparazione professionale e culturale. In ogni caso, il trattamento

13
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 18 di 37
Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
sanitaria ed ospedaliera, assicurazioni, previdenze sociali, igiene e sanità, emigrazione. Il presente Decreto sarà pubblicalo nel Bol lettino Ufficiale della Regione. Trento, li 11 gennaio 1919. In Presidente ■ Odorizzi DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRO VINCIALE DI TRENTO Ripartizione degli Affari fra gli Assessori Il Presidente della Giunla Provinciale-di Trento; Visto Fari, 46 - ultimo comma - dello Sta tuto speciale per- il Trentino - Alto Adige, ap provalo con Legge costituzionale 26 febbraio

1946 il. 5 . DECRETA La ripartizione degli affari fra gli Assessori effettivi della Giunta Provinciale di Trento vie ne determinata nel modo seguente : Presidente Avv. Giuseppe Balista.- affari ge nerali e personale. Istituti provinciali. Vigilian- za sui Comuni c sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi ed altri Enli locali (ari. 18 n. 5 dello statuto,) Poli zia ed altri eventuali compiti non specificata mente assegnati agli Assessori. Assessore Doit.ssa 'Aita Lorenzi

: Assistenza, beneficenza e previdenza: illegittimi, esposti, cie chi, sordomuti, encefalitici. Istituto provinciale Infanzia abbandonala. Igiene e sanità. Assessore Doit. laiigi Mennjxiec: Artigiana to, turismo, lavori pubblici delia Provincia e, in sede di controllo tutorio, lavori pubblici dei Comuni c. delle Istituzioni pubbliche di assisten za e beneficenza. Assessore Giovanni Railis/a Girardi: Finan ze, Commercio ed Industria. Assessore Guglielmo Banal (Direiiore di- I daliico): Attribuzioni

scolastiche affidale allaj Provincia dall'art. II n. 2, e dalFarl. 12 n. 2i e 3 dello Statuto, Rapporti coi Licei scientifici! ed Istituti tecnici. In sede di controllo tutorio,| affari scolastici di competenza dei Comuni. Assessore. Italo Tra-nqnillmi (perito agra -1 rio): Agricoltura, Foreste. Caccia, - Pesca, Coo-j perazionc. In base a designazione del Consiglio pro-1 vineiale l'Assessore Tranquillini è chiamato a|| sostituire il Presidente in caso di assenza o' di| impedimento. Trento, 10 gennaio

19-19' li. Presidente Balista DECRETO'DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRO VINCIALE DI BOLZANO doli 11.1.1010 Ripartizione degli Affari fra gli Assessori! . - IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1)1 BOLZANO Vista la deliberazione del 20.12.19-18 con ta quale il Consiglio Provinciale di Bolzano de terminava il numero degli Assessori -effettivi in sei, compreso il Presidente stesso,'e nominaler Presidente della Giunta Provinciale l'avv. Doli. Carlo Erekcrl ed Assessori effettivi i Signori Doli. Tessm ann Friedrich

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 41 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
frat tempo dal suo collega di partito, prof. Lorandi. È la sola ... vacanza in vent’anni. Non è assiduo alle se dute; la professione forense gli occupa gran parte del suo tempo (ecco il perché del politico controvoglia) e da due legislature non accetta, ma per ragioni po litiche, di far parte di alcuna commissione legislativa né in Regione, né in Provincia. Magnago, Benedikter, Pupp sono con Mitolo gli « anziani » del Consiglio. Nella prima legislatura parlavano italiano così come gli altri della

vita pub blica ebbe inizio nell’anno 1947, quando era membro dell’allora consiglio comunale non elettivo di Bolza no. Era il tempo in cui l'immigrazione verso Bolzano aveva assunto le massime proporzioni. Il dott. Ma- gnago, già dalle prime sedute pubbliche si pronunciò energicamente contro l’immigrazione e contro l’ope rato dell'Ufficio alloggi. Alle prime elezioni comunali di Bolzano del maggio 1948 il dott. Magnago fu eletto al Consiglio comunale, che lo nominò vice-sindaco della Città

. Ricoperse questo incarico dal maggio 1948 al dicembre 1952. Dopo la sua elezione al primo Consiglio provinciale egli ricoperse la carica di Presidente del Consiglio provinciale e per gli anni 1951 e 1952 fu Presidente del Consiglio regionale. Durante le successive legislature (1952-1956 e 1956- 1960) il dott. Magnago fu rispettivamente per due an ni Presidente del Consiglio provinciale e Presidente del Consiglio regionale. Dal dicembre 1960 il dott. Magnago detiene la carica di Presidente della Giunta

provinciale e come tale è stato membro della Commissione dei 19, la quale, come è noto, ha concluso i suoi lavori nella primave ra del 1964. H. G. Vent’anni di attività politica in Regione e sempre alla opposizione (con qualche atteggiamento contingente di... benevola astensione) sono tanti. I consiglieri regionali in carica della prima legislatura sono pochi ni. La politica attiva logora, non tanto fisicamente, e implica periodici ricambi. Uno di questi « politici di professione » (controvoglia almeno

in questo caso) è l’avv. Andrea Mitolo, il « duce di Bolzano ». La defini zione è del « Dolomiten ». Il 21 novembre del 1957 Mitolo indisse nel capoluogo altoatesino una contro dimostrazione missina alla manifestazione volkspar- teista di Castelfirmiano, l’oceanica adunata nel corso della quale Magnago lanciò l'ormai famoso « Los von Trient » e che portò la SVP ad abbandonare defini tu tivamente il governo regionale. Il « duce » conserva il giornale e lo spiega sulla scrivania accanto ad un altro

15
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 37 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
Art, 45 . Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le àisposizio ni degli articoli 31, 32 e 33« Art. 46 Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia» Adotta ì provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza- e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni, Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel

ciale; 4 ) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonohè il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servisi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle isti tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e siigli altri enti o istituti locali; 6} le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione; 7 h l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti

Bollettino Ufficiale della Regione. Art; 47 Il Presidente della Giunta provinciale emana, pon 0uo deoreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. Art. 48 Alla Giunta provinciale spetta* 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio -provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordina mento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie; 3) l’attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse provin

16
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 5 di 37
Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
Ari. 19. Le Provincie possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici. Ari. 15. Kella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuo le materne c nelle scuole d’istruzione elementare, posi* elementare, media, classica, scientifica, magistrale, lècni-i ca e artistica è impartito nella lingua ma lenta degli alun ni da docenti per i quali tale lìngua sia ugualmente quel la mal mia. Il provveditore agli sludi di Bolzano deve avere

la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pub blica istruzione sentito il parere del Presidente della Giun ta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma o per la vigilanza alle medesime sono assegnali al Provveditorato agli studi di Bolzano un vicc- provvedilorc, nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni. Il gruppo

linguistico tedesco deve essere rappresen tato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri. Nelle scuole con lingua d'insegnamenlo tedesca è. ob bligatorio l’insegnamento ' della lingua italiana, impartilo da docenti la cui lingua materna sia italiana. Ari. 3 6. I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le at tribuzioni spettanti all’aulorità di pubblica sicurezza, pre viste dalle leggi vigenti, in maleria di industrie pericolose, di mestieri

ai siedaci qua li ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pub blica sicurezza distaccali. Art. 17. Per l'osservanza delle leggi c dei regolamenti regio nali c provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'in tervento e l’assislenzn della polizia dello Stato. TITOLO II. Ougani i jella Regione e delle Provincie Capo I. Organi della Regione. Art. 18. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale c il suo

Presidcnle. Il Consiglio regionale è eletto con sistema propor zionale ed a suffragio universale diretto c segreto, secon do te norme stabilite con legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uni ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a sellerai]; c cinquecento abitanti, calcolali in base alla popolazioni risultante daU’uliimo censimento secondo i dati ufficiai deli”]sLitulo centrale di statistica. Il territorio della Regione è ripartilo nei collegi pro ciuciali

17
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 48 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
avente giurisdizione sulle scuole del territorio in cui la detta seconda lingua è lingua d’insegnamento. Art. 36. Le funzioni del vice provveditore, al quale spetta di coadiuvare il Provveditore agli studi della provincia di Bolzano, ai sensi del 3° comma dell’art. 15 della legge, sono affidate per incarico del Ministero della pubblica istruzione ad un preside o professore di ruolo munito di laurea, di lingua tedesca, se il provveditore è di lingua italiana, e di lingua italiana se il provvedi tore

detti concorsi speciali entreranno a far parte, a tutti gli effetti, dei ruoli nazionali. L’incarico di esercitare le funzioni di ispettore scolastico per i gruppi tedesco e ladino, quando man chino nel ruolo dei direttori didattici persone aventi i requisiti sopra detti, potrà essere conferito a perso nale appartenente ad altro ruolo. La vigilanza sull’insegnamento della seconda lin gua nelle scuole elementari di lingua italiana e in quelle di lingua tedesca spetta al funzionario compe tente

è di lingua tedesca. In ogni caso il provveditore deve avere la piena conoscenza dell’altra lingua. Nel caso che tale funzionario sia di grado infe riore al VII dell’ordinamento gerarchico statale, gli compete la differenza tra gli assegni del suo grado e quelli iniziali del grado anzidetto. Per la prima applicazione della legge è consentito conferire l'incarico a persona estranea ai ruoli statali che offra garanzie adeguate di preparazione culturale e professionale. Anche in questo caso, il trattamento

dell’àrt/ 15 dellaMegge. 1 Salvi restando i poteri -oli sci pii n ari Viel Direttore della scuola, la vigilanza sull’insegnamento della se conda lingua nelle scuole elementari di lingua italiana e in quelle di lingua tedesca spetta al funzionario com petente avente giurisdizione sulle scuole del territorio in cui la detta seconda lingua è lingua d’insegnamento. Art. 36. Le funzioni del vice Provveditore a sensi del terzo comma dell’art. 15 della legge sono affidate, per inca rico del Ministero della

pubblica istruzione, ad un preside o professore di ruolo, munito di laurea, di lin gua tedesca se il Provveditore è di lingua italiana e di lingua italiana se il Provveditore è di lingua tedesca. Si potrà prescindere dal requisito della laurea per i professori che abbiano conseguita l'abilitazione all’in segnamento entro il 1918. In ogni caso il vice Provveditore deve avere la piena conoscenza dell’altra lingua. L’incarico è affidato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, inteso

18
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 125 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
o referendari e da funzionari ed impiegati nel numero che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte. Per il controllo sugli atti della Provincia di Bol zano, uno dei 1' referendari o referendari è distaccato a Bolzano. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del consigliere sono esercitate dal primo referendario o referendario più anziano e quelle del primo referen dario o referendario dal funzionario di gruppo A più elevato in grado. I provvedimenti di destinazione dei magistrati

Riferimento j articoli «eWo Statuto ; 1 95 I 1 95 Testo governativo TITOLO XVI. Controllo sugli atti della regione e delle provincie Art. 97. Testo del Ministero del tesoro E’ istituita nel capoluogo della Regione una Com missione di controllo nominata con decreto del Presi dente della Repubblica, previa deliberazione del Con siglio dei Ministri su propósta del Presidente del Con siglio, di concerto coi Ministri per l’Interno e per il Tesoro. La Commissione è costituita dal Commissario del

’8°, dell’Amministrazione civile dell’Interno disimpegna le funzioni di segretario. La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Regione. , Art. 98. N. N. Testo proposto dalla Commissione Osservazioni TITOLO XVI. Controllo suglt atti della regione e delle provincie Art. 97. Il controllo di legittimità sugli atti amministra tivi della Regione e delle provincie è esercitato da una Delegazione della Corte dei conti avente sede in Trento costituita da un consigliere, da due primi referendari

alla Delegazione sono adottati dal .Presidente della Corte, udito il Presidente della Giunta Regionale. Art. 98. Sono presentate alla Delegazione, per il controllo, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti, le deliberazioni delle Amministrazioni Regionale e provinciali. La Delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti secondo le norme

19
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
re gionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispedivi, la promulgazione e lenlrata in vi gore, se il Governo consente, non sono subordinate ai ter mini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate .rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistale rial Commissario dei Governo nella Regione. / Art. 50.' Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti' re gionali e provinciali sono pubblicati

nel Bollettino U/fidale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge. In caso di dubbi l’iulcrprelazionc delle nonne ha luo go sulla base del lesto italiano. Copia del Bollettino Ufficiale è inviala al Commissario del Governo. ' Art. 51. Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pub blicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repub-' blica clic

in la Regione, ferma la loro entrata in vigore. Art. 52. Le leggi approvate dai Consigli regionali e provin ciali ed i regolamenti emanali dalla Giurila regionale c da quelle provinciali .debbono essere pubblicali, per noti zia, in una sezione apposita della Gazzella Ufficiala della Repubblica. Art. 53. La legge regionale regola l'esercìzio dcll'inizialiva popo lare e il referendum per le leggi regionali e provinciali. TITOLO IV Enti lo c a i. i Art. 54. Nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono sta

bilite le nonne alte ad assicurare la rappresentanza pro porzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costi tuzione degli organi degli culi stessi. Art. 55. Spelta allo Stalo la disciplina deH'organizzazione cl del funzionnmenlo degli enti pubblici che svolgono la lo-l ro attivila anche al di fuori del 1 erri lori o della Regione.! Art. 56. L'ordinamento del personale dei Comuni è regolalo! dai Comuni slessi, salva l’osservanza dei principi generali) elio potranno essere stabbili da una legge

regionale. TITOLO V. Demanio e patrimonio della Regione Art. 57. Le strade, le autostrade, le strade ferrale e gli ac quedotti che abbiano inleresse esclusivamenle regionale! e che saranno determinati nelle nonne di attuazione dell presente Stallilo costituiscono il demanio regionale. Art. 58. Le foreste di proprietà dello Sialo nella Regione, le miniere, le cave- e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
Aiti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI iniziative industriali a carattere pubblico e, correlativamente, per quelle a capitale estero. Con ciò viene anche assicurato lo sviluppo di settore coordinato alle previsioni della programmazione. Infatti l’intesa avviene nel l’ambito del GIPE. A proposito di « capitale estero », è evi dente che la formula normativa si riferisce al capitale sociale dell’impresa e non già ai finanziamenti

di esercizio. Titolo VI. - (Passaggio dei segretari co munali alle dipendenze organiche dei comu ni) - misura 113. Si prevede che nelle province di Trento e di Bolzano i segretari comunali passano alle dipendenze organiche dei comuni. Viene così assicurata, nell’intero ambito regionale, l’unità di ordinamento dei comuni anche per quanto riguarda il funzionario posto al vertice della loro organizzazione bu rocratica. Tale unità ordinamentale a livello regio nale, è postulata in via generale per tutti gli

enti locali dallo stesso tipo di competenze che, in materia, sono state conservate alla regione anche in base alla riforma dello sta tuto. Sarà infatti - come espressamente pre visto dalla misura - una legge regionale a re golare la materia secondo quanto previsto nel disegno di legge. I comuni, poi, sulla base della legge regionale eserciteranno la normale potestà regolamentare. Il disegno di legge contiene norme che, per alcuni aspetti essenziali, stabiliscono una necesaria correlazione tra

la legge regionale e quella statale al fine anche di assicurare, neH’ambito della categoria, un certo collega mento tra la posizione dei segretari comunali della regione con il ruolo nazionale. Viene assicurato lo svolgimento dell’alti- vità svolta dai segretari comunali per conto dello Stato e fatte salve le posizioni degli attuali titolari in servizio nel Trentino-Alto Adige. Titolo VII. - (Attività del Presidente del la Giunta provinciale di Bolzano in maleria anagrafica) - misura ili. Premesso che

la materia anagrafica rimane alla competenza dello Stato, al Presidente della Giunta provinciale è riconosciuto il di ritto di chiedere e di ottenere ispezioni in questa materia nonché di partecipare alle ispezioni in genere. Sono previste anche for me di intesa tra lo stesso Presidente e il Com missario del Governo per l’adozione dei prov vedimenti anagrafici. In caso di mancata in tesa decide il Ministro dell’interno. Al Presidente della Giunta provinciale è, infine, riconosciuta - in determinati casi

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