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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 99 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
definitivo. 2 15 84 Art. 47. Nelle scuole di lingua italiana della Provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di lingua italiana di Bolzano l’insegnamento del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti di cui sopra, nelle scuole elementari ed in quelle secondarie nelle quali non sia prescritto lo studio anche di un’altra lin- Testo proposto dotta Commissione Osservazioni Art

o da un giudice da lui designato e composta di quattro membri nomi nati dallo stesso Presidente del Tribunale. Due membri sono designati dai Consiglieri provinciali appartenenti al gruppo linguistico italiano e due sono designati dai Consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco. Il Ministro della Pubblica Istruzióne tenendo conto delle esigenze degli studi e della situazione degli istituti scolastici nella Provincia di Bolzano, può consentire con sua ordinanza che alle scuole medie ed agli istituti

di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica istituiti per gli appartenenti al gruppo lingui stico tedesco si iscrivano anche alunni appartenenti ai gruppi linguistici italiano e ladino per i quali il padre o chi ne fa le veci ne abbia fatta motivata richiesta, l’or dinanza del Ministro della Pubblica Istruzione deter mina le modalità di tale iscrizione. Art. 47. Nelle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della Provincia di Trento

è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì impartito nell’Istituto magistrale di lin gua tedesca di Merano l’insegnamento facoltativo del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti previsti nel primo comma è ammessa la dispensa a'richiesta del pa- |

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 104 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Riferimento 0 Sii articoli dello Statuto Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni 10 speciale A e ruolo speciale B). Ai maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le medesime condizioni di car riera di quelli del ruolo ordinario della provincia al quale apartengono i maestri delle scuole elementari di lingua italiana e i maestri di italiano nelle scuole ele mentari di lingua tedesca. Il numero dei maestri dei due ruoli speciali è deter minato con decreto del Ministro per

. 4 del D. L. C. P. S. 16 maggio 1947, n. 555 ed è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano. Ai maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le mede sime condizioni di carriera di quelli del ruolo ordina rio della Provincia. E’ consentito il trasferimento, a domanda, nel .ruolo ordinario della Provincia di Bol zano o di altra provincia dai detti ruoli speciali e vice versa, ai maestri

9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Ai maestri delle scuole di lingua tedesca è riser vato un numero di posti corrispondenti al numero delle scuole di lingua tedesca istituite e per essi è obbligato- rio il requisito di cui al 1° comma delTart. 15 della legge. E’ consentito il trasferimento dal ruolo ordinario della Provincia al detto ruolo speciale, o viceversa, ai maestri aventi i necessari requisiti secondo le norme che saranno determinate con

la pubblica istru zione di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito 11 parere della Giunta provinciale di Bolzano. Nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo ordinario. In tali variazioni e dèterminazioni è tenuto conto degli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Il numero dei posti di ciascuno dei due ruoli spe ciali deve corrispondere al numero delle scuole istituite a norma delTart

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Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 125 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
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Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
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Commenti: Enth.: T. 1 - 3
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ID interno: 168827
o referendari e da funzionari ed impiegati nel numero che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte. Per il controllo sugli atti della Provincia di Bol zano, uno dei 1' referendari o referendari è distaccato a Bolzano. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del consigliere sono esercitate dal primo referendario o referendario più anziano e quelle del primo referen dario o referendario dal funzionario di gruppo A più elevato in grado. I provvedimenti di destinazione dei magistrati

Riferimento j articoli «eWo Statuto ; 1 95 I 1 95 Testo governativo TITOLO XVI. Controllo sugli atti della regione e delle provincie Art. 97. Testo del Ministero del tesoro E’ istituita nel capoluogo della Regione una Com missione di controllo nominata con decreto del Presi dente della Repubblica, previa deliberazione del Con siglio dei Ministri su propósta del Presidente del Con siglio, di concerto coi Ministri per l’Interno e per il Tesoro. La Commissione è costituita dal Commissario del

’8°, dell’Amministrazione civile dell’Interno disimpegna le funzioni di segretario. La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Regione. , Art. 98. N. N. Testo proposto dalla Commissione Osservazioni TITOLO XVI. Controllo suglt atti della regione e delle provincie Art. 97. Il controllo di legittimità sugli atti amministra tivi della Regione e delle provincie è esercitato da una Delegazione della Corte dei conti avente sede in Trento costituita da un consigliere, da due primi referendari

alla Delegazione sono adottati dal .Presidente della Corte, udito il Presidente della Giunta Regionale. Art. 98. Sono presentate alla Delegazione, per il controllo, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti, le deliberazioni delle Amministrazioni Regionale e provinciali. La Delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti secondo le norme

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1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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ID interno: 168827
Riferimento **8U articoli dello Statuto Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni 2 87 2 Art. 56. Nel ruolo speciale per le scuole elementari funzio nanti per gli alunni del gruppo linguistico ladino sono iscritti, a domanda, i maestri del ruolo magistrale della provincia di Bolzano, i quali appartengono al gruppo linguistico ladino, preferibilmente della provincia di Bolzano, e abbiano sicura conoscenza dell’italiano e del tedesco. I posti vacanti nel ruolo speciale

di cui al comma precedente, sono conferiti per concorso riservato a co loro che appartengono al gruppo linguistico ladino ed hanno sicura conoscenza della lingua italiana e tede sca. E’ data preferenza agli appartenenti al gruppo lin guistico ladino della provincia di Bolzano. Ai maestri addetti alle scuole di cui al presente articolo, è affidato anche l’insegnamento dell’italiano e del tedesco. II concorso di cui al secondo comma è indetto dal Provveditore agli studi di Bolzano quando ne riscontri

la necessità. Pestano in vigore, nella prima applica zione e in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui all’art. 9 del D. L. C. P. S. 16 mag gio 1947, n. 555. Art. 57. Per la sistemazione in ruolo del personale diret tivo, insegnante, tecnico, di segreteria e subalterno delle scuole e degli istituti pubblici d’istruzione secon daria con insegnamento in lingua tedesca della provin cia di Bolzano, restano in vigore, in quanto compati bili, le disposizioni cotenute nel

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Giurisprudenza, politica
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1949/1950
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Pagina 118 di 135
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Riferimento °Z l i articoli ®*®o' Statato Testo governativo Testo proposto dalia Commissione 58 Tutte e tre le elencazioni sono suscettibili di ret tifiche, tanto da parte dello Stato che della Regione, entro due anni dalla data di costituzione della Giunta Regionale. 2) entro tre mesi dalla comunicazione sopraindi cata i due intendenti di finanza consegneranno al pre sidente della giunta regionale lo schedario o catasto finora da loro tenuto, relativamente ai beni immobili patrimoniali dello

Stato situati nella loro provincia unendovi i rispettivi incartamenti amministrativi, i documenti d’acquisto, i contratti riferentisi a diritti reali di servitù, a locazioni o ad altre concessioni d’uso ancora vigenti. Dell’operato verrà reso conto in ver bali stesi in triplice esemplare, con annesso inventario delle cose mobili che eventualmente seguono la sorte degli immobili; un esemplare è destinato al Ministero delle Finanze, uno alla giunta regionale e uno all’in tendenza di finanza

interessata. Art. 77. Il Presidente della Giunta regionale potrà fare istanza al primo presidente della Corte di appello di Trento perchè con suo decreto autorizzi i dipendenti uffici tavolari a inscrivere la proprietà della regione su tutti i beni immobili dello Stato, situati nella Re- mone, eccettuati i beni di demanio pubblico, i beni di demanio patrimoniale indisponibile e le aziende di Stato di Roncengno e di Levico Vetriolo. II commissa rio del governo apporrà all istanza il proprio visto

. Il trapasso della proprietà avrà luogo in esenzione di tasse e bollo. Capo 2° Finanza. Regionale. ' Art. 78. La determinazione della percentuale prevista dal- l’art. 60 della legge deve essere effettuata ogni anno Osservazioni

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Giurisprudenza, politica
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1949/1950
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Codice civile, ai principi che saranno fissati in materia con legge dello Stato. ■N. N. TITOLO IY TITOLO IV Industria e commercio Industria e commercio Art. 24. Art. 24. 5 (n. 3) *1 (n. 1013) La Regione non può emanare disposizioni che li mitino o sottopongano ad oneri o condizioni il commer cio con il rimanente territorio dello Stato. L’art. 120 della Costituzione della Repubblica vige anche nell’ambito della Regione nei rapporti tra Pro vincia e Provincia. 4 (n. 13) La potestà della Regione

^ferimento «SU articoli «elio Statato Testo governativo Testo proposto dalia Commissione Art. 23. Art. 23. 4 (n. 11) n. jst. La potestà della Regione di emanare norme legi slative in materia di caccia, ai sensi dell’art. 4, n. 11 dello Statuto, non riflette le modalità e gli oneri fiscali per il rilascio delle licenze di caccia. H (n. 9) Le norme relative all’ordinamento delle minime proprietà culturali di cui all’art. 11, n. 9 della legge si conformeranno, anche agli effetti dell’art. 847

prevista dall’art. 4, n. 13, della legge riguarda, l’ordinamento interno delle Ca mere di commercio e non le attribuzioni delle stesse. N. N. Art. 25. Art. 25. 4 (n. 13) 11 N. N. V Le attribuzioni del Ministero dell’Industria e del Commercio relative alle Camere di Commercio, Indu stria ed Agricoltura sono svolte, nei limiti delle rispet tive competenze, dalla Regione e dalle Provincie. Art. 26. Art. 26. 4 (n. 13) N. N. • Il Ministro dell’Industria e del Commercio esercita i poteri ispettivi per

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Anno:
1949/1950
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Pagina 126 di 135
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Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
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Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni Art. 99. N. N. Art. 100. N. N. vigenti, al controllo della Corte dei conti. Essa verifica inoltre il rendiconto generale della Regione e delle pro- vincie e ne riferisce al Presidente della Corte. Art. 99. Il Presidente di Sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina razione della Dele gazione. Art. 100. I titoli di pagamento sono vistati dai Primi refe rendari o referendari, che ne dispongono la registra

zione. Gli atti di impegno e gli altri atti sono vistati dal consigliere, che ne dispone la registrazione. I rilievi ufficiosi sono firmati dai Primi referendari o referendari; il rifiuto di registrazione è deciso dal con sigliere, che ne dà comunicazione scritta al componente della Giunta preposto al competente ramo delle Am ministrazioni provinciali. La Giunta regionale o le Giunte provinciali pos sono chiedere che il provvedimento del consigliere sia sottoposto al riesame della Sezione

di controllo della Corte. In tal caso, il consigliere invia l’atto-e i docu menti allegati con una relazione, al Presidente della Corte, che sottopone l’atto all’esame della Sezione di controllo, ove può intervenire un rappresentante del l’Amministrazione regionale o delle Amministrazioni provinciali. La deliberazione.della Sezione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale o, rispettivamente delle Giunte provinciali.' Nel caso di rifiuto-di registrazione, la Giunta regio nale e rispettivamente

le Giunte provinciali possono chiedere che le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla di scussione può intervenire un rapresentante dell’Ammi nistrazione regionale o delle amministrazioni provin ciali.

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Giurisprudenza, politica
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1949/1950
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Pagina 84 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
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Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
» ento ücoli . aiuto 5) 9 Testo governativo Testo proposto dalla Commissione giorni dalTinsediamento medesimo, salvo che un ter mine diverso sia stabilito nella legge sul funzionamen to della Corte. TITOLO II TITOLO II Acque e impianti elettrici Acque e impianti elettrici Art. 9. • Art. 9. 1 , Le legge regionale può disporre che al riconosci mento alla concessione e alla rinnovazione delle deri vazioni di acque pubbliche non previste dagli articoli 9 e 10 della legge, sia provveduto con decreti

del presi dente della giunta Regionale, con l’osservanza del testo unico delle leggi sulle acque 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle altre norme statali vigenti in materia. Le disposizioni del comma precedente non si appli cano nel caso di domande concorrenti quando la trat tazione di una dì esse rientra nella competenza della autorità statale. La legge regionale può disporre, a norma e nei limiti dell’art. 5 dello Statuto, che al riconoscimento alla concessione e alla rinnovazione delle derivazioni

di acque pubbliche non previste dagli articoli 9 e 10 dello Statuto, sia provveduto dall’Amministrazione regionale. Le disposizioni del comma precedente non si appli cano nel caso eli domande concorrenti, quando la trat tazione di una di esse rientra nella competenza della autorità statale. Art. 10. Art. 10. Alla visita di istruttoria sulle domande per con cessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico deve essere invitato il rappresentante della Regione. Copia delle domande di proroga

di qualsiasi ter mine stabilito nei decreti o nei disciplinari riguardanti grandi derivazioni, deve essere trasmessa agli organi competenti della Regione, i quali devono esprimere il loro avviso entro un mese dalla data di ricezione. Alla visita di istruttoria sulle domande per con cessioni di grandi derivazioni idroelettriche deve essere invitato il rappresentante della Regione. Copia delle domande di proroga di qualsiasi ter mine stabilito nei decreti o nei disciplinari riguardanti grandi derivazioni

a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa agli organi competenti della Regione, i quali devono esprimere il loro avviso entro 40 giorni dalla ; data di ricezione. Trascorso infruttuosamente tale ter mine il Ministero può senz’altro provvedere sulle domande. Art. 11. Art. 11. Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla - Giunta Regionale copia

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1949/1950
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Pagina 89 di 135
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ID interno: 168827
^ferimento Wi articoli “e«o Statuto Testo governativo Testo proposto dalla Commissione i (n. 11 ) Arfc. 21. N: N! Testo dee JvIinistero dell agricoltura e le foreste La potestà della Regione di emanare norme legi slative in materia di caccia, ai sensi dell art. 4, n. 11 'della legge, è esclusa nei seguenti casi: 1) variazione dell’elenco della selvaggina pro tetta e degli animali nocivi ; _ 2) determinazione della zona faunistica delle s) modifica delle circoscrizioni dei Comparti- menti

venatori ; . ' , 4) modalità ed oneri fiscali per il rilascio delle licenze di caccia. , . , . E’ in facoltà della Regione di valersi per le ri cerche scientifiche in materia di pesca è di ripopola mento delle acque interne del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca e degli stabilimenti ittiogenici di Roma e di Brescia. Art, 21. Gli elenchi nazionali della selvaggina protetta e degli animali nocivi sono considerati, agli effetti della potestà legislativa deila Regione a sensi

dell’art. 4 nu mero Il dello Statuto, di interesse nazionale, salva la potestà della Regione di estendere le voci di tali elenchi. * (n. 11) *( 11 . 9) Art. 22. La Regione dovrà uniformare la sua legislazione in materia di caccia alla esigenza di non diminuire in modo alcuno la protezione concessa attualmente alla selvaggina in dipendenza dell’appartenenza del terri torio della Regione alla zona faunistica alpina. N. N. Osservazioni

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Pagina 93 di 135
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ID interno: 168827
Riferimento *2Ü articoli «fiflo Statuto Testo governativo 'l esto proposto dalla Commissione risce alle ferrovie esercitate dallo Stato ed ai servizi delle poste e delle telecomunicazioni. riferisce alle ferrovie esercitate, dallo Stato e ai servizi delle poste e delle telecomunicazioni e radio-comuni cazioni. Art, 34. Art. 34. 5 (n. 6) 57 La potestà legislativa di cui al n. 6 dell’art. 5 della legge non si riferisce ai servizi la cui gestione è di per tinenza delle Ferrovie dello Stato

alle li nee che s) svolgono nell’ambito della sua circoscri zione. Per le linee il cui ambito si estende anche al di fuori del territorio della Regione, la competenza a prov vedere alle concessioni indicate nel comma precedente spetta al Ministero dei trasporti, previo parere del Con siglio Regionale. Testo del Ministero dei trasporti Sono da considerarsi di interesse regionale i pub blici servizi di comunicazione e trasporti relativi a li nee che abbiano entrambi i capolinea e tutto o quasi tutto

il percorso su territorio della Regione, qualora non siano di preminente interesse nazionale quali linee di grandi comunicazioni internazionali e qualora non im- plichino intervento finanziario dello Stato. Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione il provvedimento di con cessione di competenza del Ministero dei Trasporti è adottato previo parere della Giunta Regionale. Sono da considerarsi di interesse regionale i pub blici servizi di comunicazione

e trasporti relativi a linee che abbiano tutto il percorso su territorio della Regione, qualora non siano di preminente interesse nazionale quali servizi facenti sistema con linea di grandi comunicazioni internazionali o connessi a supe riori interessi nazionali e qualora non implichino inter vento finanziario dello Stato. Il provvedimento di concessione delle linee che, pur svolgendosi nel territorio della Regione, non sono di interesse regionale è adottato dal Ministero dei Tra sporti dopo aver

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Pagina 128 di 135
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Riferimento agli articoli dello Statato Testo governativo Testo proposto dalla Commissione TITOLO XVII. TITOLO XVII. Norme sul passaggio degli uffici, dei servizi e del Norme sul passaggio degli uffici, dei servizi e del PERSONALE DELLO STATO ALLA REGIONE 0 ALLE PROVINCIE PERSONALE DELLO STATO ALLA REGIONE 0 ALLE PROVINCIE 4 5 11 12 13 14 Per l’assunzione da parte della Regione e delle provincie dell’esercizio delle podestà previste dal 1° comma deH’art. 13 della legge, il presidente della

Giunta regionale ed i presidenti delle Giunte provin ciali richiederanno alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato il passaggio dei corrispondenti ser vizi. Le modalità del passaggio saranno stabilite con legge della Repubblica. Pino a quando non sarà provveduto ai sensi del comma precedente, gli uffici statali continueranno a disimpegnare le loro funzioni nell’interesse della Re gione e delle provincie. Avvenuto ai sensi del 1° comma, il passaggio alla Regione dèi servizi

dell’Amministrazione dello Stato e nell’attesa che le leggi della Repubblica regolino il passaggio alla Regione di funzioni dello Stato, le Amministrazioni dello Stato potranno comandare pro prio personale presso gli organi della Regione. (Riservato l’esame della questione sul trattamento economico). N. N. Capo 1°. Capo 1°. Norme generali. Norme generali. Art. 104. Art, 104. 5 11 12 13 92 N. N. ' Per l’esercizio delle attività amministrative nelle materie elencate negli art. 4 e 11 dello Statuto, gli organi della

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ID interno: 168827
Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni disciplinari interessanti il territorio della Regione, non ché copia delle autorizzazioni provvisorie all’inizio delle opere nel territorio medesimo. Art. 12. Ai fini dell’applicazione dell’art. 9 dello Statuto la Regione dovrà essere preventivamente sentita anche per la concessione delle autorizzazioni provvisorie di cui all’art. 13 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775. A tale effetto la domanda di autorizzazione prov visoria

viene comunicata alla Regione insieme all’ordi nanza del Genio Civile prevista dal nono comma del l’articolo 7 della legge citata.' La Regione può esprimere il proprio avviso nel termine di un mese da tale comu nicazione, decorso infruttuosamente il quale, il Mini stero può senz’altro provvedere. Art. 13. ' Nelle forniture di energia elettrica previste dallo articolo 10 dello Statuto, la quantità di energia elettri ca, indipendentemente dal luogo dove, secondo la ri chiesta dalla Regione, viene

effettuata la consegna, si intende riferita a misurazione nell’officina di produ zione. Per le opere di allacciamento o derivazione e per il prelievo di energia le spese sono a carico esclusivo della Regione. L’utilizzazione della fornitura da parte della Re gione deve effettuarsi entro tre anni dalla data della richiesta e nel caso di cui al terzo comma dell’art. 10 dello Statuto, dalla data di notifica della decisione del Ministero dei Lavori Pubblici. I

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
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1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 123 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pub blici servizi. Può egualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano i requisiti di cui al 2” comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune. Art. 90. Art. 90. 5 (n. 1) 54 La norma dell’art. 54 delta legge è applicabile sol tanto agli enti pubblici locali la cui attività si svolge nella provincia di Bolzano od in entrambe le provinole della Regione. \ ' . ■ •. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel

comma precedente deve adeguarsi,. in quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località. La norma dell’art. 54 dello Statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la.cui attività si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le provincie della Regione. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comune precedente deve adeguarsi, in quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località. Art

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Giurisprudenza, politica
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1949/1950
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irimcnto 1 articoli Sa Sfatato Testo governativo Testo proposto dalla Commissione d) 2 membri rappresentanti dei lavoratori, di cui uno designato dall’Ufficio del Lavoro di Trento e uno da quello di Bolzano. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell’Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta della Regione. La Commissione giudica a maggioranza dei pre senti, con l’intervento di almeno 5 membri. In caso di parità, prevale il voto

del Presidente. La Commissione dura in carica 4 anni. ■ Art. 31. Art. 31. i. 3) N. N. . Alla Commissione di cui al precedente articolo è devoluta la decisione dei ricorsi in materia di commer cio ambulante, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327. Art. 32. Art. 32. ì. 6) 13 La facoltà della Regione di emanare norme giuri diche nella materia mineraria non si riferisce alle mi niere riconosciute di interesse non esclusivamente re gionale. Il riconoscimento dell’importanza del giacimento agli

effetti del comma precedente è fatto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del. Ministro dell’Industria e del Commercio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio Regio nale ed il Consiglio superiore delle miniere. Per i giacimenti minerari che vengono dichiarati di interesse nazionale da una legge generale dello Stato, l’attività amministrativa spetta alla Regione nelle for me e nei limiti stabiliti dalla stessa legge. TITOLO V TITOLO V Comunicazioni

e trasporti. • Comunicazioni e trasporti Art. 33. Art. 33. i. 14) 57 La potestà di emanare norme legislative nelle ma terie previste dall’art. 4, n. 14 della legge non si rife- La potestà di emanare norme legislative nelle ma terie previste dall’art. 4, n. 14, dello Statuto non si Osservazioni

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Riferimento articoli »«Ho Statuto 76 92 Testo governativo Testo proposto dalla Commissione ne ravvisi la necessità. Contro le deliberazioni della Giunta d Comuni e le Provincie possono ricorrere al Consiglio Regionale. Le deliberazioni dei Consiglio comunali e provin ciali, che entro i limiti di cui al 1° comma, stabili scono, in relazione alle esigenze di bilancio le percen tuali di aumenti, sono sottoposte alla revisione dei rispettivi organi di controllo. Art 82. Art. 82. N. N. Finché non

sarà provveduto con legge della Repub - blica al riordinamento del contenzioso tributario la decisione dei ricorsi previsti dall’art. 282 del T. U. della legge sulla finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175 è attribuita nella Regione ad una Commissione presieduta dal Commissario del Governo e composta come segue: 1) Il Commissario del Governo o un suo dele gato, che la presiede ; 2) L’Intendente di Finanza o un suo delegato; 3) Un funzionario di Ragioneria degli Uffici del

Commissariato ; 4) Due membri designati dal Consiglio provin ciale ; 5) Due sindaci; 6) Un membro designato dalla Camera di Com mercio; .7) Un rappresentante dei lavoratori designato dall’Ispettorato del Lavoro. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell’Amministrazione provinciale designato dal Presidente della stessa. Per la validità delle adunanze è necessaria la pre senza della maggioranza dei membri della Commis sione. Le deliberazioni sono adottate

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=5====rr r ^ Riferimento articoli «Ho Sfatato Testo governativo Testo proposto dalla Commissùme ' entro il 30 settembre ed ha effetto per Tanno successivo. In caso di mancato accorda fra il Governo el il Presi dente della Giunta Regionale, viene dèvoluta la per centuale proposta dal Governo salva decisione defini tiva da parte del Parlamento. entro il 30 settembre ed ha effetto per Tanno succes sivo. In caso di mancato accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta Regionale, viene

devoluta la percentuale proposta dal Governo, salvo decisione definitiva da parte della commissione parlamentare prevista dal 3° comma dell’art. 126 della Costituzione, la quale decide entro il termine del 30 novembre. Art. 79. Art. 79. 10 63 Sono sottratti all’imposta prevista dalla lettera a) 1° comma dell’articolo precedente i quantitativi d’ener gia forniti gratuitamente ai sensi dell’art. 10 (della legge ed i quantitativi occorrenti al produttore per i consumi interni necessari alla produzione

o trasfor mazione dell’energia, stessa. Sono sottratti all’imposta prevista dall’art. 63, 1° comma, dello Statuto i quantitivi di energia for niti gratuitamente ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. ->■ Art. 80. Art. 80. 10 63 I concessionari devono trasmettere alla Giunta Regionale una copia della denuncia periodica relativa alla produzione di energia elettrica e di gas che sono tenuti a presentare alTufficio tecnico erariale per impo ste di fabbricazione. I concessionari devono trasmettere alla Giunta

Regionale una copia della denuncia periodica relativa alla produzione di energia elettrica e di gas che sono tenuti a presentare all’Ufficio tecnico erariale per impo sta di fabbricazione. La Giunta Regionale d’intesa con TUfficio erariale può disporre gli accertamenti e controlli opportuni. Capo 3° Capo 3° Finanza Locale. Finanza Locale. Art. 81. Àrt. 81 ; 69 N. N. Le legge regionale prevista dall’art. 69 dello Sta tuto determina i limiti massimi , degli aumenti di impo ste, tasse e contributi. Spetta

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Statuto, le attribuzioni spettanti all’autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai Prefetti e ai Questori. I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giun te provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al Questore della Provincia. Art. 71. Art. 71. Le attribuzioni dell’autorità di pubblica sicurezza sono esercitate: a) dai questori, nei comuni di Trento e di Bol zano, salvo il disposto del 1° comma

Testo governativo Testo proposto dotta Commissione • TITOLO XII TITOLO XII Polizia e sicurezza pubblica Polizia e sicurezza pubblica Art. 70. Art. 70. I presidenti delle Giunte provinciali esercitano nelle materie indicate al primo comma dell’art. 16 della legge, le attribuzioni spettanti all’autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai questori. I questori, ferme restando le attribuzioni ad essi devolute dalle leggi

dell’art. 16 della legge; b) dai presidenti delle Giunte provinciali, nei Comuni medesimi per le materie indicate nel primo comma dell’art. 16 suddetto. c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei Comuni sedi di tali uffici; d) dai sindaci negli altri Comuni. Le attribuzioni dell’autorità locale di pubblica si curezza sono esercitate : a) dai Questori nei Comuni di Trento e di Bol zano, salvo il disposto del primo comma dell’art. 16 dello Statuto; b) dai Presidenti delle Giunte

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Riferimento Bgli articoli dello Statuto Testo governativo 75 Art. 39. ' V. N. j Il (n. 6) TITOLO VII Lavori pubblici Art, 40. NN. 5 (n. 3) 6 TITOLO Vili. Credito e assicurazione e previdenza sociale Art, 41. La potestà della Regione prevista all’art. 5, n. 3 della legge non riguarda la materia delle assicurazioni private. Osservazioni Testo proposto dalla Commissione svilupparsi il Commercio estero della Regione, il Go verno sentirà le proposte della Giunta Regionale che all’uopo si consulterà

con gli organi competenti delle due provinoie. Art. 39. L’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con i com petenti organi della Regione, tiene il computo delle valute provenienti dalle esportazioni all’estero, non ché delle valute impiegate per le importazioni dirette o indirette dall’estero nella Regione. La quota dell’eventuale differenza attiva da de stinare a necessità delle importazioni supplementari della Regione', ai sensi deH’art. 75 dello Statuto, è de terminata alla fine di ogni anno dal

Ministero del Commercio con l’Estero, sentita la Regione. TITOLO VII. Lavori pubblici Art. 40. L’approvazione dei piani regolatori è effettuata con legge provinciale. TITOLO VILI. Credito e assicurazione e previdenza sociale Art. 41. La potestà della Regione prevista daH’art. 5, n. 3, dello Statuto non riguarda la materia delle assicura zioni private.

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fondiari L’impianto e l’ordinamento interno dei libri fon diari, regolati dalla legge ex regime 25 luglio 1871, n. 95, B. L. I. nel nuovo testo portato dal regio de creto 28 marzo 1929, n. 499, sono da effettuarsi con le norme della legge provinciale ex regime 17 marzo 1897, n. 9, B. L. P. in quanto compatibili con il regio de creto 28 marzo 1929, n. 499, e con il nuovo testo suc citato della legge 25 luglio 1871, n. 95, B. L. I. TITOLO XI Libri fondiari N. N. 4 (n. 7) Fino a contrario provvedimento

legislativo della Regione l’impianto, la tenuta e la conservazione dei libri fondiari rimangono affidati ,all ! autorità giudi ziaria, restando immutata, per quanto riguarda l’evi denza castatale, la collaborazione dell’Ufficio tecnico erariale. La Giunta regionale ha facoltà di denunciare all’autorità giudiziaria eventuali deficienze é irrego larità riscontrate nello svolgimento del servizio. La abilitazione alle funzioni di tavolarista è rilasciata pre vio l’esito favorevole di un esame sostenuto

davanti una commissione nominata dal Presidente della Cor te di appello e costituita da un magistrato avente gra- i do di cancelliere di Corte d’appello che la presiede, da una persona designata dalla Giunta regionale e da un cancelliere avente .grado non inferiore al settimo. Previo parere favorevole del presidente della Cor te di Appello di Trento, potrà essere trattenuto in ser rino a contrario provvedimento legislativo della Regione l’impianto, la tenuta e la conservazione dei libri fondiari

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analoghi e dei Corpi consultivi centrali e peri ferici dello Stato, secondo modalità da considerarsi fra la Giunta Regionale e i singoli Ministeri. In caso di parere chiesto dalla Regione o dalle Pro vincie ai Corpi consultivi statali, alle sedute dei Corpi consultivi stessi interviene un rappresentante della Regione o della Provincia, designato di volta in volta dalla Giunta Regionale o dalla Giunta provinciale. Tale rappresentante non ha diritto di voto. Art. 106. Tutte le attribuzioni conferite

tanti secondo le leggi vigenti. Nelle materie elencate negli articoli 5 e 12 dello Statuto, la sostituzione, nei limiti della potestà ammi nistrativa attribuita alla Regione e alle provincie dal- l’art. 13 dello Statuto, avrà luogo dal momento in cui la singola materia sarà disciplinata con legge regionale o provinciale. Art. 105. Nell’esercizio delle attività amministrative di loro competenza, la Regione e le Provincie possono avva lersi dell’opera degli istituti, stabilimenti, laboratori ed enti

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ID interno: 168827
Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione devono essere osservate le seguenti norme : 1) entro tre mesi dalla costituzione della giunta regionale gli intendenti di finanza di Trento e di Bol zano rimetteranno al Presidente della Giunta regiona le, ognuno per il territorio di sua competenza: a) un elenco degli immobili che continuano a far parte del demanio pubblico; b) un elenco dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato di cui all’art. 826 comma 2° e 3° Cod. civ

.; _c) un elenco dei beni immobili patrimoniali di sponibili dello Staio situati nelle rispettive provincie. I beni di cui agli elènchi a) e b) sono conservati dallo Stato, fatta eccezione delle foreste, miniere, cave e torbiere di cui alla prima parte dell’art. 58 della legge. I beni destinati al servizio e alla manutenzione delle strade, autostrade, strade ferrate e'acquedotti che non passano a costituire il demanio regionale ai sensi J dell’art. 57 della legge sono considerati pertinenze e continuano a far

parte del demanio pubblico. I beni destinati allo sfruttamento delle foreste di cui all’art. 58 della legge, sono considerati pertinenze e passano al patrimonio indisponibile delle Regione. I beni di pertinenza del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal regio de creto-legge 2 agosto 1943, n. 704, e che ai sensi dello art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 sono entrati a far parte del patrimonio del lo Stato, dovranno essere compresi

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