o da adibirsi a pubblici spettacoli, le installazioni dei sistemi ignifughi e di iso lamento e l'agibilità di detti locali. Vogliano le SS. LL., perciò, tener presentirle disposizioni di cui agli articoli 156j 157, 158 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della Legge di P. S., per quanto riguarda-il collaudo, la verifica ed il controllo delle., sale, propriaménte dette, destinate a pubblici spettacoli, ivi com prèse le sale dei „Dopolavoro' e le altre, in cui. si tengono spettacoli occa sionali
in genere e balli, — Specie per questi ultimi — se in esercizi pubblici, che, a termini dell'articolo 119 del suddetto regolamento, deb bono essere pure assoggettate agli accertamenti tecnico-legali di cui sopra. Quanto alle sale dei „Dopolavoro' avverto che, per la visita pre scritta della Commissione di vigilanza, questa sarà ridotta al numero minimo possibile dei suoi componenti, e ciò per evitare soverchia spesa a tali enti. In fine, per le sale dei- pubblici esercizi dove' s'intendano tenere
esclusivamente balli, la visita potrà eseguirsi da una Commissione, composta del Podestà, dell'Ufficiale Sanitario e del Comandante dei vigili al fuoco, ai sensi del l'ultimo 'comma dell'articolo 157 del regolamento di P S. ed il relativo verbale si trasmetterà a quèst'uffìcio, a corredo dèlie istanze dei 1 titolari dei pubblici esercizi. V Gradirò assicurazione. , Il Questore: Amedeo Magaldi