Del vigore delle prove legali nel processo edittale civile austriaco
prescrizione speciale a tutti i casi affini può venire rivo cala in dubbio {iòidi) £). è) Dietro questi princìpi non sembra punto difficile la de cisione del caso, in cui un fallilo , morto durante la ven tilazione del concorso, avesse ad alcuno legato una som ma, ciré deve a quest’ ultimo (istituito, cioè, secondo il linguaggio legale, de 5 romani un hgatum debiti )» Il H. 665 del codice civile universale austriaco stabilisce, che »Te li re de sia obbligato di riconoscere il debito espresso
di asi intani co te. dal testatore.” Egli è chiaro , che qui viene il legatario e rcspcltivamentc creditore del testatore libe rato dal peso di provare il suo credito. Ciò è. di legge anche se si può provare, che il testamento fu rogalo anteriormente all’ apertura del concorso. Ma clic, cosa dovrà dirsi, se esso fu esteso durante la ventilazione del medesimo ? E vero, non si può supporre, che il te statore in quel periodo terribile dell, vita, in cui è per comparire innanzi al tribunale inesorabile