Deutschsüdtirol : drei Vorträge von Hans Voltelini ; Alfred Verdross ; Wilhelm Winkler ; 2.- (Schriften des Institutes für Statistik der Minderheitsvölker an der Universität Wien ; 5)
22 Alfred Verdroß. Strafsanktion verboten 0. Selbst bei Ansichtskarten, Fremdenfüh- II presente decreto non si applica alle iscrizioni funerarie nè a quelle attualmente esistenti di carattere religioso- Trento, 28 ottobre 1923. Il Prefetto: ito. 0. Guadagnini. *) N. 12637 Gab. Il Prefetto della Venezia Tridentina. Veduto il decreto 21 gennaio 1923 N. 93. Ritenuto che accanto alla denominazione ufficiale di „Provincia di Trento' può ammettersi soltanto la denominazione regionale di „Venezia
Tridentina' e che come denominazione subregioiiale sono da ammettersi soltant' quelle di „Alto Adige' per la parte settentrionale della provincia di Trento e di „Trentino' propriamente detto per la parte meridionale. Ritenuto che alla denominazione subregionale di „Alto Adigo' cor risponde in lingua tedesca la voce „Oberetsch' e che l'aggettivo corrispon dente ad ,»Atesina' è „Etschländer'; Ritenuto che diversa denominazione è illegitima; Ritenuto la necessità e l'urgenza di regolare definitivamente
l'uso delle .cerniate denominazioni e di impedire il conservarsi di denominazioni con trarie al diritto e all'ordine pubblico; Visto l'articole 3 della legge comunale e provinciale decreta; Oltre la denominazione ufficiale di „Provinzìa di Trento' e la deno minazione regionale di „Venezia Tridentina' nessun'altra denominazione è per questa provìncia consentita. Come denominazione subregionale sono ammesse soltanto quelle di „Alto Adige' per la parte settentrionale della Provincia di Trento
e di „Trentino', propriamente detto per la parte meridionale. In via provvisoria e di tolleranza è ammesso l'uso delle voci ,,Ober etsch' e „Etschländer' come corrispondenti a quelle di „Alto Adige' e di „Atesino'. Ogni diversa denominazione è vietata e segnatamente quelle del „Siid- tirol', „Deutschsüdtirol', Tirol', „Tiroler' e altre equivalenti e simili. Le contravvenzioni al presente decreto saranno punite ai termini de! l'articolo 43''! del codice penale. Gli stampati, manifesti, giornali, scritti
, insegne, avvisi di pubblicità cartoline illustrate, ecc., in cui siano riprodotte denominazioni vietate, sa ranno sequestrati dai funzionari ed agenti di polizia giudiziaria. Il Questore di Trento, il Viceprefetto di IVLerano e i Sottoprefetti dei circondari sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello dèlia data, Trento, 8 agosto 1923- Il Prefetto: ito Guadagnini.