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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 149 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
pure il matrimonio civile da vanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ... . Il matrimonio religioso della sottoscritta col Sigr. N. N. venne di chiarato nullo (man füge hier den Gr und für die Ungültigkeitser klärung ein, z. B. a causa del „timore grave' subito dalla sposa) con sentenza del Tribunale Ecclesiastico di . . . .in data . . . , } sentenza che ebbe l'approvazione del Supremo Tribunale della Signa tura, di cui si allega il rispettivo decreto. La nullità del matrimonio re ligioso

essendo stata. pronunziata per una causa ammessa anche dal Codice Civile (bei obigem Beispiele: mancanza del libero consenso, art. 105), la sentenza produce a norma dell'art. 22 della legge sul matri monio del 27 maggio 1929 il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile. Ciò permesso: piaccia alla Corte Ecc.ma, visti gli art. 22 e 17 della legge surriferita accertare che la nullità del matrimonio religioso celebrato da N. N. e N. N. avanti il Parroco di . . . .in data .... fu pronun ziata per una

causa ammessa anche nel Codice civile deliberare che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile celebrato dai mede simi sposi davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di . in data . ... ordinare l'annotazione della sentenza di nullità suesposta e del provvedimento della Corte Ecc.ma a margine dell'atto del matrimonio civile surriferrito nei registri di Stato Civile del Comune di ... . . . , li (Unterschrift der Partei)

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 145 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
religioso, avanti il parroco di . . . in data .... Gli istanti desiderano ora ottenere la trascrizione, agli effetti ci vili, del matrimonio religioso da essi contratto come sopra. Producono gli interessati: a) gli atti di nascita di ambedue, ri lasciati dai rispettivi uffici (parrocchiali) dì stato civile del comune di . . . . e..di . . . .; b) gli stati di famiglia ed anagrafici id. id.; c) i certificati di stato libero'civile di ambedue i ricorrenti; d) ì certi ficati del Casellario giudiziale

competente, dal quale risulta che i ricor renti non sono interdetti, nè lo erano all'epoca del celebrato matrimo nio religioso; e) copia autentica, estratta dal registro dei matrimoni dell'archivio parrocchiale di . . ., dell'atto di matrimonio dai ricorrenti celebrato il . . . . Alla stregua dei dimessi documenti potrà la Corte Eccellentissima accertare come sussistono tutte le condizioni prescritte dall'art. 21 della legge 27 maggio 1929, VII, n. 847, per far luogo alla trascrizione, agli effetti

civili, del matrimonio religioso già celebrato dai ricorrenti nel 19. . Quanto sopra premesso: Piaccia alla Corte Ecc.ma visto ed appli cato l'art. 21 della legge citata, ed ogni altra eccezione rimossa, deli-, berare: mandarsi all'Ufficio dello stato civile del Comune di. . . .di procedere alla trascrizione, per ogni conseguente effetto civile, nei registri di matri monio del comune stesso, dell'atto di matrimonio religioso contratto dai ricorrenti avanti il Parroco di . . . in data . . . . e di cui

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 147 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
Formular H) Mitteilung einer einfachen Konvalidation an den Standesbeamten. (Siehe Kap. I». ß 1. I. 2, Seite 45 f.) Diocesi di... . Parrocchia di... . All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di. . . . In data i Sigg. N. N., figlio di e N. N. figlia di. .... celebravano davanti il Parroco di il matrimonio religioso che fu trascritto nei registri di codesto Ufficio di Stato Civile il . ..... Esendosi scoperto questo matrimonio essere nullo {hier wird der Ungültigkeitsgrand angegeben

, z. B. a causa dell'impedimento di con- sanguinità del terzo grado nella linea collaterale), ottenuta dalla com petente autorità ecclesiastica la dispensa dal suddetto impedimento, il sottoscritto è proceduto alla convalidazione del matrimonio suddetto a norma dei cann. 1133 e seguenti del Codice di Diritto Canonico. La convalidazione ha avuto luogo nella casa parrocchiale di. . . . davanti a me, parroco eck i testimoni N, N., figlio di. . . . . d'anni...... residente in. . . , . .e N. M., figlio

di. . . . .. d'anni. . . . residente in Notifico alla S. V. questa convalidazione affinchè a sensi del- • la Circolare del Ministero della Giustizia, n. 2232, sull'applicazione della legge 27 maggio 1929, n. 847 del 18 luglio 1929 di essa si faccia menzione nella colonna delle annotazioni marginali e gradirei un cenno dell'avvenuta annotazione. ., li ..... . Il Parroco

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 135 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
Formular A) Anmerkung der erfolgten Registrierung im Traunugsbuche. (Siehe Kap. II, Art. I, § 5, III, Seite 25.) Come risulta dalla notificazione dell'Ufficiale di Stato Civile in data. . . . ri . . . . . di protocollo, questo matrimonio fu trascritto agli effetti civili nei registri dello Stato Civile del Comune di il.... . Il Parroco Anmerkung. Da auf den vorliegenden Formularen am Rand kein Platz für diesen Vermerk ist. wird man ihn am besten auf der Rückseite anbringen. Formular B) Mahnung

wegen nicht erfolgter Registrierung. (Aus dem Trienter Diözesanblatt. — Vergi, oben Kap. II, Art. I. § 5, III, Seite 25.) Arcìdiocesi di Trento Parrocchia di All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Con foglio in data . , rimettevo all S. V. uno degli atti originali del matrimonio celebrato il . . . . imi an zi a me sottoscritto ( oder innanzi al M. Rev.. ........ da me delegato) dal Sigr colla Sign. affinchè fòsse trascritto nei registri di Stato Civile di questo Comune, per tutti gli effetti

civili. Poiché sono trascorse oltre 48 ore (oder 12 giorni; wenn es sich um Ehen handelt, die vorher staatlich nicht verkündet waren) e non mi è ancora pervenuta dalla S. V. notizia della eseguita trascrizione del l'atto del matrimonio surriferito, notizia che la S. V. doveva parte ciparmi nei termini di cui all'art. 10 della legge 27 maggio 1929; sono a pregare la S. V. 111.ma a voler cortesemente compiacersi a darmi pronta comunicazione dell'eseguita trascrizione nei registri dì Stato Civile

di questo Comune dell'originale atto del .matrimonio di cui sopra. , H Il Parroco

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 105 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
M MOD. IV. Per il giuramento suppletorio -- (quando sia necessario a norma dei canoni 1829, 1830, 1831). L'anno del Signore 19 ,... questo dì.... del mese di. . è personalmente compars.... innanzi a ine, , . . 1. . . . .... figli, . .dir . . . . di anni. . . nat. . . e battezzai... a Diocesi di. . . . . . a fine di provare il suo stato libero per poter contrarre matrimonio, secondo il Rito di 5. r. Chiesa, con. .... figli. • - di. . . . . nat. . . nella parrocchia, di Diocesi di.... . Essendosi

del giura mento e delle pene comminate agli spergiuri e poligami: gli si fece inoltre considerare che, giurando il falso e con l'esistenza di impedi menti dirimenti, non solo era nullo il matrimonio, ma diventava causa di innumerevoli peccati. In presenza dunque di me sottoscritto, e genu flesso innanzi al Crocifisso, pronunziò a chiara e intelligibile voce la seguente FORMULA Io figli. . , di. . . . . . e di. conoscendo il mio dovere di cristiano di dir sempre in ogni luogo (massimamente in atto

così solenne) la verità, toccando questi santi E> vangeli, dichiaro e giuro che per tutto il tempo passato fuori del mio paese natio mi sono sempre mantenni. . . liber... e sciolt. da qualsiasi impedimento o vincolo dì matrimonio. Firma di chi ha giurato. Firma dell'Ordinario o del suo delegato. . . . .

5
Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 137 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
. . . . avanti il Parroco di, Uno degli originali dell'atto di matrimonio, compilato a sensi del' l'art. 8 della legge 27 maggio 1929. fu dal Rev. Parroco trasmesso al l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di. . . . per la trascri zione del matrimonio agli effetti civili. Senonchè l'Ufficiale dello Stato Civile (come risulta dal certificato rilasciato dallo stesso., e che al presente ricorso si allega) non riteneva di procedere alla chiesta trascrizione, eccependo che (hier wird der Grund der Weigerung

angegeben und die Gegengründe angeführt, z. ß, il Rev. Parroco non si era procurato il certificato di cui all'art. 7 della legge suindicata e che gli sposi non si erano procurata Ja dispensa dal-, l'impedimento di cui all'art. 59, e , 2° del Codice Civile [Schwägerschaft im ersten' Grad der Seitenlinie]. Queste eccezioni sono però destituite di fondamento giuridico essendo gli unici motivi per cui le legge consente il diniego della tra scrizione quelli enumerati all'art. 12 della legge citata

). I ricorrenti chiedono pertanto: Piaccia al Tribunale II Imo, ogni eccezione rimossa, deliberare, mandarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di. . . . di procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio celebratosi tra i ri correnti, il... . avanti il Parroco di.... li ' • • (Unterschrift der Eheleute)

6
Bücher
Kategorie:
Religion, Theologie
Jahr:
1942
¬Das¬ Bistum Sabiona in seiner geschichtlichen Entwicklung
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Seite 12 von 134
Autor: Sparber, Anselm / kurz dargest. von Anselm Sparber
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: 127 S. : Ill.
Sprache: Deutsch
Schlagwort: g.Säben <Diözese> ; z.Geschichte
Signatur: II 102.616 ; D II 102.616 ; II 68.443
Intern-ID: 160244
fino al principio del secolo VII. Studio critico 1927, 1122 pg., Studi e Testi, Roma Tip. Poli glotta Vaticana (die erste Auflage hatte den Titel: „Le origini delle diocesi antiche d'Italia', 1923). Laux J., Der hl. Bonifatius, 1922 (siehe Literatur). — Der hl. Kolumban. Sein Leben und Schriften, 1919 (siehe Literatur). Lechner A., Mittelalterliche. Kirchenfeste und Kaiendarien in Bayern, 1891. Lechthaler À., Handbuch der Geschichte Tirols, 1936. Lenel W., Venetianisch-Istrische Studien

in „Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft Straßburg', IX. 19Ì1. Lex. f. Theo!, u. Kirche = Lexikon für Theologie und Kirche, 10 Bde. 1930— 38, herausgegeb, von Buchberger-Hoffmann. Lindner A., Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, 1907. Verzeichnisse aller Äbte und Pröpste der Klöster der alten Kirchenprovinz Salzburg, 1908. Lun A., I nomi locali del Basso Isarco, Dizionario toponomastico Atesino V. 1. 1941 (siehe über den Namen Sabiona pg. 123, vgl. oben Battisti). Lütolf-Brandstetter

. IX delle „Fonti per la storia d'Italia' pubblicate dall'Istituto Storico Italiano. 1890. Mottarp H., Die Bistumserrichtung in Deutschland im 8. Jahrhundert, 1920. (Stutz, Kirchenrechtliche Abhandlungen, 96. Heft). Ottenthal-Redlich, Archivberichte aus Tirol, III. Bd. 1903 S. 500 ff. Paschini P., Le vicende politiche e religiose del territorio Friulano da Con-, stentino a Carlo Magno (sec. IV.—VIII.) in „Memorie storiche Foro- j rv ieS U7o; (1911 i PS' l^sgg., vili. (1912) pg. 49sgg, 152 sgg., 233 sgg

., I a. (lyid) pg. 1 sgg. Ich zitiere Estratto (Separatabdruck) mit »eigener Paginierung. — Storia del Friuli, 3 vol. 1934—36. Paulus Diaconus, Histor. Langob, = Pauli Diaconi Warnefridi Historia Lango- bardorum, Scriptor. rerum Germ, in usura schal. 1878, ed. G. Waitz. Pelagius Diaconus, In defensione trium Capitulorum, ed. R. Treves, Studi e Testi 57, Roma 1932.

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Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 141 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
Fomular E) Gesuch der Eheleute um spätere Registrierung ihrer nach dem 8. August 1929 geschlossenen Ehe. (Siehe oben, Kap. II, Art. II, Z 3. I, Seite 36 ff.) AI Signor Ufficiale dello Stato Civile del Comune di. . I sottoscritti. . . ., figlio di. . . -, residente a. . . . e . . . .. figlia di . . . residente a. . . . espongono : I ricorrenti si univano in matrimonio religioso innanzi al parroco di. . . in data .... Questo matrimonio non fu notificato al l'ufficiale di Stato Civile per

la trascrizione agli effetti civili. Oli istanti desiderano ora ottenere la trascrizione agli effetti ci vili del matrimonio religioso di cui sopra. Producono a dò i seguenti documenti: gli atti di nascita; i certifi cati di stato libero civile; i certificati del Casellario giudiziale com-, petente, dal quale risulta che i sottoscritti non sono interdetti, nè lo erano all'epoca del celebrato matrimonio religioso; copia autentica estratta dal registro dei matrimoni dell'archivio parrocchiale di. . . dell'atto

di matrimonio. Risultando da questi documenti che sussistono tutte le condizioni ri chieste dall'articolo 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, piaccia alla 8. V. procedere alla trascrizione agli effetti civili del matrimonio religioso celebrato dai ricorrenti il . . . . ..... li. . . (Unterschrift der Eheleute)

9
Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 121 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
MOD. XIV, Spiegazione degli effetti civili e lettura degli art. 130-132 del Codice civile riguardanti ! diritti e i doveri dei coniugi. Subito dopo la celebrazione del matrimonio, cioè dopo manifestato il consenso dai coniugi avanti il parroco ed i testimoni e prima di celebrare la Santa Messa, il parroco medesimo rivolgerà ai coniugi la seguente dichiarazione: «Col consenso ora manifestato .dinanzi a me ed ai testimoni voi avete contratto il matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa

, matrimonio elevato alla dignità di Sacramento da Nostro Signore Gesù Cristo. «Questo stesso matrimonio, oltre la grazia divina e gli effetti sanzionati dai sacri canoni, tra cui pricipalmente l'obbligo della mutua assistenza e quello dell'educazione religiosa, morale e fisica della prole, produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato che voi siete ugualmente tenuti a rispettare ed osservare. «Vi do lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i 'doveri dei coniugi

delie sue sostanze: «La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti».

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Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 125 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
testimoni, ho [(ovvero: ha)] spiegato agli sposi, oltreché gli effetti sa cramentali del matrimonio contratto, anche i civili, dando lettura degli articoli del Codice civile (130, 131, 132) riguardanti i diritti e i .doveri dei coniugi. Dopo di che ho [(ovvero: ha)] redatto l'atto dì matrimonio in doppio originale, dei quali uno si conserva in questo archivio par rocchiale, l'altro, è destinato all'ufficio di stato civile di questo Comune di Merone per essere trascritto nei registri civili

fu battezzato il 9 agosto 1929 nella parrocchia di Merone col nome di Giacomo figlio di Maria Aliati e fu denunziato all' ufficiale di stato civile di Merone col nome di Giacomo come figlio di Maria Aliati e hanno dichiarato che col presente atto lo riconoscono per proprio figlio all'effetto della sua legittimazione in forza del seguito matrimonio. SPOSO Giuseppe Negri SPOSA Maria Aliati TESTIMONI Olimpio Alani IL PARROCO |(0 DELEGATO)] Ignazio Olivi, Antonio Marini. (Timbro parrocchiale.) NOTA

. — Il presente modulo può essere convenientemente modifi cato, qualora si verifichi uno dei casi di cui ai numeri 34 e 35 del- l'Istruzione. v) Qualora gli sposi non sappiano o non possano scrivere, si di chiari nell'atto di matrimonio.

14
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Kategorie:
Naturwissenschaften, Landwirtschaft, Hauswirtschaft
Jahr:
[1950]
Statuto dell'Unione Provinciale Agricoltori = Statut des Provinzialverbandes der Landwirte Bozen
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Seite 7 von 20
Autor: Provinzial-Verband der Landwirte der Provinz Bozen
Ort: Bressanone
Verlag: Tipogr. Athesia
Umfang: 16 S.
Sprache: Deutsch; Italienisch
Anmerkungen: Text dt. u. ital.
Schlagwort: k.Südtiroler Bauernbund ; s.Satzung
Signatur: 1059
Intern-ID: 152238
ORGANI DELL'UNIONE ART. 12, Sono organi dell'Unione: 1) L'Assemblea; 2) il Gomitato direttivo; 3) il Presidente; 4) il Collegio dei Revisori dei Conti; 5) i Probiviri. ART. 13. L'assemblea è costituita-dai componenti delle Consulte di Zona che si riunisce almeno due volte all'anno entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, ed entro il 31 Marzo per l'approvazione di quello consultivo. I bilanci devono essere depositati presso la s^de dell' Unione a disposizione dei soci

almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea. Essa si riunisce in via straordinaria tutte le volte clie ciò sia richiesto dal Gomitato direttivo o da almeno 12 membri delle consulte di zona, ART. 14. L'assemblea è convocata a cura del Presidente dell'Unione, a mezzo inviti raccomandati che saranno diramiati almeno 10 giorni prima della data della riunione. ' Gli avvisi debbono indicare l'ordine del giorno da trattare. ART. 15. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia pre

sente almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione (che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima convo cazione, anche un'ora dopo), l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Essa è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di assenza, o di incompatibilità da uno dei Vice-Presidenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'assemblea. Le elezioni hanno luogo per scheda segreta.

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Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 143 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
Formular F) Spätere Mitteilung einer kirchlich geschlossenen Ehe an das Standesamt von Seiten des Pfarrers. (Siehe oben. Kap. II, Art. II. § 3, I. Seite 36 ff.) Diocesi di... . Parrocchia di... . All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di... . Il dì . . . . i Sigg , figlio di . . . . residente a e .. . . figlia di . . . . residente a . . . . si uni vano in matrimonio religioso davanti al Parroco di . . . . Questo matrimonio non fu notificato all'Ufficiale dello Stato Civile per la tras

crizione agli effetti civili. Ad istanza delle parti {oder Per incarico del Rev.mo Ordinario) il sottoscritto notifica a norma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847 il matrimonio suddetto per la trascrizione agli effetti civili. A questo scopo sì allegano! i seguenti documenti: gli atti di nas cita degli sposi', i loro certificati di stato libero civile; i certificati non Casellario giudiziale competente, dal quale risulta che gli sposi non sono interdetti, uè lo erano all'epoca del celebrato

matrimonio reli gioso; copia autentica dell'atto di matrimonio estratto dai registri di matrimonio dell'archivio parrocchiale di. . . . Risultando da questi documenti che sussistono tutte le condizioni ri chieste dall'art. 14 dalla suddetta legge, piaccia alla S. V. procedere alla trascrizione agli effetti civili del matrimonio religioso di cui sopra e trasmettere notizia della effettuata trascrizione al sottoscritto. li . Il Parroco

16
Bücher
Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1929
¬Die¬ Ehe in Italien nach den Bestimmungen des Konkordates : praktische Winke für die Seelsorge
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Seite 111 von 156
Autor: Pompanin, Alois / von Alois Pompanin
Ort: Bressanone
Verlag: Weger
Umfang: VIII, 148 S.
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: In Fraktur
Schlagwort: g.Italien;s.Eherecht;t.Lateranverträge
Signatur: II 97.928
Intern-ID: 239322
a) a Merone a Lecco domiciliato [o residente] a Merone domiciliata [o residente] a Merone di professione falegname di professione privata adempie il dovere di domandare a V, S. che si eseguiscano.anche in co- testa Casa comunale le relative pubblicazioni [(eventual m e n t e aggiungere: con rescritto del Rev.ino Möns. Ordinario in data è statu dispensata la . . . . pubblicazione canonica o è stata ottenuta la dispensa dell'impedimento....... j E attende la dichiarazione della eseguita pubblicazione appena

spi rato il termine. Merone, il 15 ottobre 1929. Il Parroco L. f S, Antonio Marini, Nota, — La richiesta delle pubblicazioni dovrà farsi sempre in iscritto. *' L'autorità civile esige che nelle città e nei paesi che hanno più parrocchie, i Molto Rev. Parroci trasmettano all'ufficiale di stato civile un foglio, sul quale apporranno la propria firma (nome, co« gnome), la qualifica di parroco e un'impronta del timbro parrocchiale. i) Home e cognome. — In caso di differenza tra il nome di bat tesimo

e quello dello stato civile, dovranno essere riportati nell'atto ambedue, i nomi con la debita apposizione della differenza, cioè ai civile e nel libro del battesimo. Accertarsi che la data di nascita registrata nell atto di battesi mo corrisponda alla data denunziata all'ufficio dì stato civile,, in caso di diversità annotarle ambedue. Non si deminzieranno dispense da impedimento occulto.

18
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Kategorie:
Naturwissenschaften, Landwirtschaft, Hauswirtschaft
Jahr:
[1950]
Statuto dell'Unione Provinciale Agricoltori = Statut des Provinzialverbandes der Landwirte Bozen
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Seite 8 von 20
Autor: Provinzial-Verband der Landwirte der Provinz Bozen
Ort: Bressanone
Verlag: Tipogr. Athesia
Umfang: 16 S.
Sprache: Deutsch; Italienisch
Anmerkungen: Text dt. u. ital.
Schlagwort: k.Südtiroler Bauernbund ; s.Satzung
Signatur: 1059
Intern-ID: 152238
ART. 16. Spetta all'assemblea: 1) deliberare .sulle questioni di maggiore importanza; 2) eleggere il .Comitato direttivo che sarà composto di 6 membri, il Presidente e 2 Vice-Presidenti dell'Unione. A far parte del Gomitato direttivo dell'Unione possono essere designati anche singoli soci. Nel Comitato provinciale composto di 9 membri la mino ranza sarà rappresentata da almeno un terzo. 3) determinare i contributi da imporre ai soci; 4) nominare il Collegio dei revisori dei conti in numero

in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei membri, in seoondia convocazione anche nello stesso giorno fissato per la prima ed anche un'ora dopo quando sia presente almeno u-n terzo del numero dei componenti. I diritti dì voto in tulle le sedi contemplate dal presente Statuto possono essere esercitale anche por delega scritta ad un altro socio. ART. 18. II Comitato direttivo ha i seguenti compili; 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 2) deliberare intorno

all'ammissione degli associati ed alla loro eventuale espulsione; 3) deliberare sulle convocazioni dell'assemblea e preparare l'ordine del giorno; 4) di deliberare i preparativi per il bilancio preventivo e il bilancio;

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Bücher
Kategorie:
Naturwissenschaften, Landwirtschaft, Hauswirtschaft
Jahr:
[1950]
Statuto dell'Unione Provinciale Agricoltori = Statut des Provinzialverbandes der Landwirte Bozen
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Seite 9 von 20
Autor: Provinzial-Verband der Landwirte der Provinz Bozen
Ort: Bressanone
Verlag: Tipogr. Athesia
Umfang: 16 S.
Sprache: Deutsch; Italienisch
Anmerkungen: Text dt. u. ital.
Schlagwort: k.Südtiroler Bauernbund ; s.Satzung
Signatur: 1059
Intern-ID: 152238
5) designare i rappresentanti dell'Unione tutte le volte che sia ' richiesta una rappresentanza presso organi politici, amministra tivi e tecnici, o di accordi economici. In particolare il Comitato provvede a designare su proposta del Presidente i componenti di sei comitati di esperti per i seguenti settori di produzione agricola: 1) frutticoltura; 2) viticoltura; 3) zootecnica; 4) settore forestale; 5) caccia e pesca; 6) ricostruzione dei fabbricati rurali sinistrali per effetto di guerra

presente Statuto e dell'assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice-Presidenti designato dal Comitato direttivo. ART. 20. Il Collegio dei revisori è composto di due membri effettivi e di due supplenti. Essi sono nominati dall'assemblea anche tra i non soci, durano in carica due anni e sono rieleggibili. I revisori dei conti verificano la con labilità e la cassa, esa minano e controllano il conto consuntivo accompagnandolo con una

relazione all'assemblea, controllano in genere la gestione ani • ministrativi della Unione. Essi partecipano di diritto all'assemblea e possono intervenire alle sedute del Gomitalo direttivo .senza diritto di voto.

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