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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
ri conosciuti come tali dallo Stato . agli effetti civili, oltre la festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro. II lavoro testivo sarà retribuito con una maggiorazione del 20%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo la Ave Maria fino all'alba, sarà retribui to con una maggiorazione del 20%. Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni, e per il lavoro domenicale, quando venga concesso il riposo compensativo

N. 74— 15-3-XV1I Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano 453 Ultimato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore abbia fatto alcuna comunicazione al l'altra parte, il lavoratore stesso s'in tende tacitamente confermato, e la re tribuzione spettantigli non potrà esse re inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale viene assegnato. Art. 7. Assicurazioni sociali: Per le assicu razioni sociali, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, maternità, infortuni

e as segni familiari, valgono le norme di legge. Art. 8. Donne e fanciulli: Per le donne e i fanciulli valgono le norme di legge. Art. 9. Orario di lavoro: La durata norma le del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nelle giornate sarà fatta in periodi secondo le esi genze delle singole aziende. . La durata dell'orario normale di la voro, tenute presenti le disposizioni del R. D. 10-9-1923, n. 1956, nei vari mesi dell'anno è stabilita nel

modo se guente: novembre-dicembre-gennaio ore 7 febbraio-marzQ-aprile-maggio- settembre-ottobre ore 8 giugno-luglio-agosto ore 9 11 personale addetto, alle cure, go verno ed allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo, non è soggetto alla limitazione di o- rario di cui al R. D. L. 15-3-1923 n. 692 e successivo Regolamento. Altrettanto dicasi per i lavori con nessi in quanto abbiano carattere di- - scontinuo. Art. 10. Interruzione di lavoro - Recuperi: Per quanto ,si attiene

al recupero per intemperie o cause di forza maggiore, valgono le disposizioni di legge. Art. 11. Lavoro straordinario notturno e fe stivo: Le ore straordinarie, intenden dosi per tali quelle effettuate oltre l'o rario normale, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla paga base, del 10%. Le ore di lavoro straordinario non potranno co munque eccedere i limiti .di legge e cioè: le due ore giornaliere e le do dici ore settimanali. Sono considerati festivi i giorni di domenica, quelli

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