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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 8 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
: Vitto: di composizione igienica e in misura sufficiènte ai bisogni di un la voratore. Nel caso in' cui il vitto non venisse corrisposto, il datore di lavoro dovrà rimborsare all'operaio L. 5.95 giorna liere nei comuni della prima e 'seconda categoria e L. 5.55 nei comuni della terza categoria. Oltre al vitto sarà somministrato al l'operaio il vino e il vinello secondo l'uso locale. Allo stalliere-foraggiatore sarà inol tre dato un litro di latte al giorno. Il datore di lavoro, su richiesta del

alle consuetudini del luogo, il datore di lavóro concederà al l'operaio con famiglia, un porcile, un pollaio, ed ùn òrto di superficie nor male:. : Nel caso di mancata corresponsione di alloggio, il datore di lavoro rim borserà a ciascun operaio L. 1.20 gior naliere nei comuni della La e Il.a ca tegoria e L. 0.90 nei comuni della terza categoria. . Legna: Nelle zone montane all'o- péraio con. famiglia verrà concessa la ie^na da ardere in proporzione ai bi sogni, lègna che egli stesso dovrà rac cogliere nel

bosco. ' • Vestiario: Nella misura di un vesti to comune, una camicia, due paia di scarpe, un grembiule di lavoro, salvo le condizioni più favorevoli, oltre alla lavatura e rappezzatura della bianche ria. Nel caso di mancata corresponsione del vestiario di cui sopra, il datore di lavoro pagherà a ciascun operaio Lire 29.70 mensili, oppure L. 356.40 annue, ed a ciascuna ooeraia L. 21.40 men sili, oppure L. 256.80 annue, tutto ol tre il salario stabilito. Limiti di età per i salariati fissi

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