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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 11 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
l'impegno da parte del datore di lavoro di mantenere in variato il numero complessivo di gior nate lavorative prestabilite. Art. 25. Utensili: Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. ' Tutti i lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è stato loro affidato dal da tore di lavoro ed annotato sul libretto sindacale, con l'indicazione dello stato d'uso. II lavoratore risponderà delle perdite e dei

danni a lu.i imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle sue spettanze. Art. 26. Gerarchia e disciplina: Tutti i la voratori nei rapporti attinenti il servi zio'dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda e dai ri spettivi capi immediati; essi dovran no, pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato. Art. 27. Norme disciplinari: I rapporti tra i lavoratori; i loro superiori di/etti e il datore di lavoro o chi per esso, devo

no essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente: 1) Con la multa iino a un massimo di due ore di salario nei seguenti casi : t a) che senza giustificato motivo, si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) che per negligenza arrechi lievi danni

all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrézzi; c) che si presenti al lavoro ih i- stato di ubriachezza. Gli importi delle multe e delle trat tenute, che non rappresentino, ri sarcimento di danno, saranno de voluti a beneficio della Federazio ne delle Mutue Malattie per i la voratori agricoli. 2) Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità .nelle mancanze di cui al par. 1). 3) Col licenziamento immediato sen za preavviso e indennità nei casi

seguenti: a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od ad un suo rappresentante' nell'azienda; b) danneggiamenti dolosi agli at trezzi, alle coltivazioni, agli sta bili, al bestiame; c) assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi; d) risse e condanne penali per rea ti comuni; e) recidiva delle mancanze che ab biano dato luogo alle punizioni previste al secondo paragrafo; f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 12 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
460 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. 47 — 15-3-XVII prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Art. 28. Trapasso di azienda: 11 trapasso e cessione dell'azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti an che per quanto concerne crediti di la voro, nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia già stato liquidato dal precedente datore di lavoro. Art. 29. Controversie: Tutti i reclami di pu ro carattere

individuale dovranno se guire le consuetudinarie norme disci plinari ed essere esaminati direttamen te fra i prestatori d'opera ed i loro superiori. Per le controversie di carattere in dividuale e collettivo dipendenti dal l'applicazione del presente contratto saranno osservate le norme di legge e statutarie. Art. 30. Deposito del contratto: A norma dell'art. 5 del R. D. 6 maggio 1928 n. 1251, il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi, semifis si od obbligati ed avventizi

, da va lere per tutto il territorio della provin cia di Bolzano, sarà depositato entro 60 giorni dalla sua stipulazione per la pubblicazione sul F.A.L. della R. Pre fettura. Art. 31. Adeguamenti salariali: 1 salari di cui all'art. 15 del presente contratto col lettivo di lavoro, e limitatamente alla sola parte in danaro di essi, sono com prensivi dell'aumento del) 9.50% con cordato in sede nazionale in seguito all'adeguamento salariale ordinato dal Duce, ed avente decorrenza dal 23 marzo 1939-XVII

Micnele per' la Federazione Nazionale Fascista Propr. e Atiittuari coltivatori direni p. il Presidente dei Sindacato Coltivatori Diretti dr. Francesco Pozzi per la Federazione Nazionale Fascista Cooperative di Lavoro Agricolo Pio Ceccarelli R. Ispettorato Corporativo - Bolzano Visto n.o- 210 • Nulla osta per la pubblicazione Il Dirigente Ing. Paolo Dragone Bolzano, li 3-3-1939-XVII. 732 A CREDITO Contratto Collettivo di Lavoro per il Personale dipendente dalla Agenzia in Economia di Bolzano della Com

bilite dal vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle Imprese Assicuratrici della Pro vincia di Milano, stipulato il 26 luglio 1932-X, pubblicato sul Fòglio Annunzi Legali della Provincia di Milano, Fa-' scicolo n. 18 del 3*1 agosto 1932-X, sotto riportato.

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