l'impegno da parte del datore di lavoro di mantenere in variato il numero complessivo di gior nate lavorative prestabilite. Art. 25. Utensili: Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. ' Tutti i lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è stato loro affidato dal da tore di lavoro ed annotato sul libretto sindacale, con l'indicazione dello stato d'uso. II lavoratore risponderà delle perdite e dei
danni a lu.i imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle sue spettanze. Art. 26. Gerarchia e disciplina: Tutti i la voratori nei rapporti attinenti il servi zio'dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda e dai ri spettivi capi immediati; essi dovran no, pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato. Art. 27. Norme disciplinari: I rapporti tra i lavoratori; i loro superiori di/etti e il datore di lavoro o chi per esso, devo
no essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente: 1) Con la multa iino a un massimo di due ore di salario nei seguenti casi : t a) che senza giustificato motivo, si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) che per negligenza arrechi lievi danni
all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrézzi; c) che si presenti al lavoro ih i- stato di ubriachezza. Gli importi delle multe e delle trat tenute, che non rappresentino, ri sarcimento di danno, saranno de voluti a beneficio della Federazio ne delle Mutue Malattie per i la voratori agricoli. 2) Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità .nelle mancanze di cui al par. 1). 3) Col licenziamento immediato sen za preavviso e indennità nei casi
seguenti: a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od ad un suo rappresentante' nell'azienda; b) danneggiamenti dolosi agli at trezzi, alle coltivazioni, agli sta bili, al bestiame; c) assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi; d) risse e condanne penali per rea ti comuni; e) recidiva delle mancanze che ab biano dato luogo alle punizioni previste al secondo paragrafo; f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la