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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 8 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
: Vitto: di composizione igienica e in misura sufficiènte ai bisogni di un la voratore. Nel caso in' cui il vitto non venisse corrisposto, il datore di lavoro dovrà rimborsare all'operaio L. 5.95 giorna liere nei comuni della prima e 'seconda categoria e L. 5.55 nei comuni della terza categoria. Oltre al vitto sarà somministrato al l'operaio il vino e il vinello secondo l'uso locale. Allo stalliere-foraggiatore sarà inol tre dato un litro di latte al giorno. Il datore di lavoro, su richiesta del

alle consuetudini del luogo, il datore di lavóro concederà al l'operaio con famiglia, un porcile, un pollaio, ed ùn òrto di superficie nor male:. : Nel caso di mancata corresponsione di alloggio, il datore di lavoro rim borserà a ciascun operaio L. 1.20 gior naliere nei comuni della La e Il.a ca tegoria e L. 0.90 nei comuni della terza categoria. . Legna: Nelle zone montane all'o- péraio con. famiglia verrà concessa la ie^na da ardere in proporzione ai bi sogni, lègna che egli stesso dovrà rac cogliere nel

bosco. ' • Vestiario: Nella misura di un vesti to comune, una camicia, due paia di scarpe, un grembiule di lavoro, salvo le condizioni più favorevoli, oltre alla lavatura e rappezzatura della bianche ria. Nel caso di mancata corresponsione del vestiario di cui sopra, il datore di lavoro pagherà a ciascun operaio Lire 29.70 mensili, oppure L. 356.40 annue, ed a ciascuna ooeraia L. 21.40 men sili, oppure L. 256.80 annue, tutto ol tre il salario stabilito. Limiti di età per i salariati fissi

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 9 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
, Campo Tures con Molini, Caminata, Acereto e Riva di Tures, Selva dei Molini con Lappago, Valle Aurina, Val Badia, Marebbe, Perca con Riscone, Rasun Valdaora con Valle di Anterselva, Monguelfo, Valle di Casies, Villabassa, Braies, Dobbiaco, S. Candido, Sesto. Art. 17. Cottimo: Quando il lavoro sia re tribuito a cottimo, le relative tariffe dovranno essere determinate 'in modo che al lavoratore laborioso, di norma le capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno non infe riore

al 10% oltre la paga base; il contratto relativo deve intervenire di rettamente tra il conduttore o il suo rappresentante nell'azienda e il lavo ratore. Quando la liquidazione sia fatta a periodi non inferiori alla quindicina, saranno corrisposti adeguati acconti settimanali. 'Le condizioni e le modalrFà di ese cuzione del cottimo debbono risultare da apposita annotazione sul libretto sindacale di lavoro. Art. 18. Chiamata o richiamo alle armi: La chiamata alle armi per obbligo di le va risolve di diritto

il rapporto di la voro. Restando fermo al lavoratore, il diritto alle indennità di licenziamento che dovessero spettargli in base al disoosto dell'art. 23. Il richiamo alle armi e la chiamata in servizio con cartolina rosa della M.V:S.N. o nella G.I.L. non risolvono il rapporto di lavoro, ed il lavoratore, fisso e semifisso ha diritto alla con servazione del posto. Per la retribuzione in caso di chia mata nella M.V.S.N. o nella G .I .L. si apDlicheranno le istruzioni contenute - nella Circolare del

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