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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
452 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. 47 — 15-3-XVI! La qualifica di lavoratori fissi o se mifissi dovrà risultare dal contratto individuale di cui all'art. 4. Art. 3. Assunzione : La assunzione deve ave re luogo sempre per tramite dei com petenti Uffici di collocamento su ri chiesta del datore di lavoro o di un suo rappresentante, secondo le norme di legge e in conformità dell'accordo interconfederale stipulato in data 19- 4-1935-.XIII pubblicato sul Bollettino Ufficiale del

Ministero delle Corpora zioni fase. 121 in data 31-7-1935-XIII allegato 732. Pertanto le richieste dovranno es sere di regola numeriche, salvo che per le seguenti categorie per le quali potranno essere nominative: Addetti alle stalle ed al bestiame, Salariati ed obbligati (lavoratori fis si annuali e stagionali e lavoratori se mifissi od obbligati) con contratto an nuale e stagionale, che risiedono nel l'azienda, purché in case del datore di lavoro. 11 capouomo di squadre composte di almeno otto

lavoratori, quando la sua figura, ai fini dell'assunzione^ non sia considerata in contratti speciali.- 11 datore di lavoro, nel richiedere agli Uffici di collocamento i braccian ti, dovrà distintamente indicare quanti intende assumerne come fissi, quanti come semifissi e quanti come avven tizi. Quando nella mano d'opera asse gnata alle aziende fossero anche com presi lavoratori ultrasessarttacinquenni gli Uffici di collocamento sono per tanto tenuti a darne particolare avvi so agli agricoltori e ciò

a tutti gli effetti: Art. 4. Contratto individuale: Tra il datore di lavoro ed i lavoratori fissi e semi fissi, all'atto dell'assunzione, dovrà es sere redatto e firmato un contratto individuale, da valere a tutti gli effet ti di legge, conforme al modulo alle gato al presente contratto collettivo e dal quale dovrà anche risultare la data di assunzione. Art. 5. Libretto sindacale di lavoro per i fissi, semifissi od obbligati: Fino a quando non verrà reso obbligatorio e messo in distribuzione anche

in agri coltura il libretto di. lavoro istituito dalla legge 10 gennaio 1935-XIII nu mero 112, i lavoratori fissi o semifis si e i loro datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale da ri tirarsi presso le rispettive organizza zioni. Sul libretto sindacale di lavoro, ol tre alla qualifica del lavoratore, sa ranno registrate le varie prestazioni di attività, le corresponsioni e le tratte nute eseguite in dipendenza del rap porto di lavoro con la indicazione del le relative causali

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