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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 13 von 34
Datum: 15.03.1939
Umfang: 34
'85 % di quello stabilito dalle tabelle alle gate al Contratto di cui al precedente articolo. Art. 4. L'indennità di cui all'art. 40, I com ma, del Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle Im prese Assicuratrici della Provincia di Milano sarà calcolata: in base ai 30/30 di mensilità della retribuzione annua, per il servizio pre stato dal l.o. gennaio 1935; in base ai 25/30 di mensilità della retribuzione annua per il servizio pre stato anteriormente alla predetta data. 11 termine

Fascista delle Imprese Assicuratrici Il Commissario alla Presidenza A. Paolini Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Aziende di Assicurazione. per delega del Segretario della Federazione li. Perez Contratto Collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle Imprese Assicuratrici della Provincia di Mi lano facente parte dell'anzidetto con tratto. Art. 1. Le disposizioni del presente contrat to collettivo si applicano al personale che piesti servizio presso le Direzioni o Agenzie

in economia di Imprese di Assicurazioni nel territorio compreso nella Provincia di Milano, escluso il personale il cui rapporto di lavoro sia eventualmente retto da contratto col lettivo aziendale regolarmente pubbli cato nei modi di Legge. Resta escluso dalla applicazione del presente con tratto il personale le cui prestazioni siano semplicemente di mano d'opera (operai, guardie notturne, personale di fatica, ecc.). I rapporti- con detto personale saranno regolati a parte. Le disposizioni stesse non

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