forme di garanzia per l'esattezza della dichiarazione di valore. Art. 13. Sui prodotti che, 'all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si trovino già mei libero commercio fuori delle fabbriche, l'imposta è dovuta da chi li detenga pier'la vendita. Se il detentore è un commerciante sot toposto all'osservanza delle disposizioni contenute all'allegato B al R. decreto 2-1 novembre 1919, n. 2103, l'ammontare del l'imposta sui prodotti da esso tenuti per la vendita, da determinare
con le norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze, sarà, conglobato nel canone del primo anno eli abbonamento alla tassa di bollo sulle vendite, di cui' all'art. 7 del p recitato decreto. I commercianti all'ingrosso, ed in ge nere i detentori di prodotti soggetti al l'imposta, chic non siano fabbricanti nò commercianti sottoj>osti alle disposizio ni dell'allegato B «1 predetto R. decreto, devono farne denuncia scritta, entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle pre senti disposizioni
, al più prossimo uffi cio finanziario (dogana, ufficio tecnico di finanza coniando della guardia di fi nanza, agenzia delle imposte dirette od ufficio del registro). Nella, denuncia si dovranno indicare il cognome e nome del dichiarante, il luo go nel quale si trovano i prodotti denun ciati, la quantità e la qualità dei pro dotti soggetti all'imposta tenuti in de posito, nonché il valore pier il quale i prodotti stessi figurino nell'inventario della ditta. !! II ministro delle finanze stabilirà