Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici
(Territori dell’Accordo) e che abbiano la loro resi denza in Italia, nei suoi Possedimenti e nei Terri tori, dell’Africa Italiana ; b) degli allogeni tedeschi che, originari dei Ter ritori dell’Accordo, abbiano già la loro residenza in Germania ; c) dei cittadini germanici che, originari dei Ter ritori dell’Accordo, abbiano la loro residenza nei Territori dell’Accordo o in Germania ; d) dei cittadini germanici non originari dei Ter ritori dell’Accordo, ma che abbiano la loro resi denza
in Italia, nei suoi Possedimenti e nei Terri tori dell’Africa Italiana o in Germania e delle, per sone giuridiche germaniche, Tali persone fisiche e giuridiche possono però trasferire, in base al pre sente Accordo, il patrimonio netto come sopra pre cisato soltanto in quanto esso sia situato nei Ter ritori dell’Accordo. In quanto l’applicazione del presente Accordo sia subordinata alla residenza delle persone in que stione, vale quale data determinante il 23 gni gno 1939. Art. 2. — In base