R. PREFET 1 URA DI BOLZANO l. I beni immobili di uso pubblico per natura (strade, Tnvcnfipi cnmun-.li —— piazze, cimiteri, chiese, giardini pubblici; fontane, canah\ acquedotti, mura e porte della.città, diritti r - 5 rcolare 3 febbraio 1928 (a. VI.), N. 2809 Rag. . di uso pubblico ecc.). ' a: c.v.„ n„ i i- j ii ti • • i- n j 2.1 beni immobili di uso pubblico per destinazione Ai Sigg. Podestà della Provincia di Bolzano. / m •• . -, . , ' . . . , (palazzo municipale..edifici scolastici, musei
, pina- L'articolo 177 della Legge Comunale e Provincia- coteclu», raccolte artistiche e scientifiche, ospedali, Fe. testo unico 4 febbraio 1915, N. 148, stabilisce che manicomi, pubblici macelli, mercati, 'bagni ecc.). in ogni Comune deve essere tenuto un esatto inven- 3.1 b<Mii immobili patrimoniali (fabbricati, fondi ru- tario dei beni di uso pubblico e patrimoniale, immo- stici. boschi, cave, miniere, fornaci ecc. posseduti bili e mobili nonché un altro inventario dei titoli. n titolo di dominio
privato). carte ed atti che si riferiscono al patrimonio comu- 4. T beni mobili di usò pubblico (tavoli, scaffali ed al- nale ed alla sua amministrazione; che tali atti de- (ri mobili destinati al servizio dei pubblici uffici e. vono essere riveduti ad ogni cambiamento di Sindaco per loro ornamento come quadri, statue ecc.. armi (ora Podestà) : che quando si verifichi qualche varia- e nualiinaue altro oggetto occorrente alle guardie zinne nel patrimonio comunale devono essere fatte ed agli altri