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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 18 von 32
Datum: 31.05.1923
Umfang: 32
ne cessarie per impedire danneggiamenti a bel lezze naturali. Art. 5. E' vietata l'affissione con qualsiasi mez zo di cartelli e di altri mezzi di pubblici tà, i quali danneggino l'aspetto e lo stato d'i pieno godimento delle cose e delle bellez ze panoramiche di cui nell'art. 1. Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi ante riormente alla presente legge. Il Ministero dell'istruzione pubblica, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli

e degli altri mezzi di pubblicità, d'ei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo. Art. 6. Chiunque contravviene agli obblighi ed' agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5 del la presente legge, è punito con l'ammenda da lire 300 a Lire 1000. Indipendentemente all'azione penale, il Ministero dell'Istruzione pubblica con OiT- dinanza motivata può ordinare la demoli zione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente

uffici co munali e provinciali, gli Uffici di diparti menti forestali e del Genio civile e gli uf fici tecnici di finanza devono segnalare alle Sopraintendenze d'ei monumenti e. al Ministero dell'Istruzione pubblica le opere progettate o iniziate, nonché l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità die con travveranno alle disposizioni d'ella presen te legge. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 5 von 32
Datum: 31.01.1924
Umfang: 32
pc ssano eliminarsi le eccessive o irregolari tas sazioni che si sono dovute rilevare. Occorre innanzi tutto precisare che la tassa è appli cabile alle '< insegne -, cioè a quegli avvisi esposti al pubblico che hanno carattere di stabilità e seno formati con materiali atti a garantire tale carattere: come legno, ferro, vetro, marmo, ecc. La legge accenna, oltre che alle insegne vere e pro prie anche ad avvisi, richiami di pubblicità o indirizzi rilutivi all'esercizio di industrie, commerci, professioni

, arti c qualsiasi attività, i quali abbiano carattere di insegna s secondo i concetti dianzi chiariti. Quindi è che gli avvisi consueti di pubblicità affissi per breve tempo, dopo il quale sono sostituiti da altri, non sono tassabili come insegna, così come non lo sono i ci -riellini o targhette nell'interno dei negozi in quanto non vi siano affissi in modo permanente. E' anche da tener presente che per l'applicazione della tassa, la legg: ha riguardo al fine per il quale è compiuta l'apposizione

che l'esposizione dell'insegna non sia fatta direttamente da Ente o Ditta. Quanto ai limiti di applicabilità della tassa entro i confini del Comune, devesi considerare che la tassa stessa trova la sua base nella considerazione che sia giustificato consentire ai Comuni di chiamare ad uno speciale contributo coloro che, a mezzo della pubblicità. Olirono a valorizzare le particolari condizioni di am biente dei centri abitati, cioè si giovano di uno stato di fatto che è opera dell'Ente Comunale

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