io alla presentazione de 1 ! relativo disegno idi legge. Ordiniamo che l'I presente decreto, mu nito del sigillo dello Stato, s.i;a inserto aiel-la raccolta ufficiale delle eggi e dei decreti de Regno dlltalia, mandando a chiunque spetti di osservaro e di farlo osservare. , Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926. VITTORIO (EMANUELE Mussolini - Volpi Visto: i:l Guardasigilli: Racco GIUSTIZIA E CULTI Istruzioni per la esecuzione del R. Decreto Legge 10 gennaio 1926, N. 17, concernente
e distinti quanti sono i membri delle famiglie. Tuttavia nel ca so di membri che risultino conviventi col capo della famiglia (genitore od avo), anche se maggiorenni, basterà un solo decreto. •II. Il Decreto prefettizio sarà nel più bre ve termine possibile, notificato agli in teressati a cura delle autorità competen ti, sotto la diretta sorveglianza dell'atti cità prefettizia, mediante lettera racco mandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario. iLa notifica del decreto
straordinario al Re, a termine di legge. Possono ricorrere anche i figli maggio renni del capo famiglia, ai quali, per es ser e con lui conviventi, non sia stato notificato il Decreto del Prefetto. Il ter mine per il ricorso decorre dalla noti fica che è stata fatta al capo famiglia. IV. Alla pubblicazione del decreto nella 'Gazzetta Ufficiale del Regno e alla sua- esecuzione provvede il Prefetto della Provincia. Copia del decreto è dal Pre fetto comunicata al Capo del Comune, ri chiedendogli di curarne