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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 3 von 52
Datum: 28.02.1921
Umfang: 52
Indice del il. fascicolo — Inhaltverzeichnis des II. Heftes PARTE i. Leggi, Decreti, Regolamenti, Ordinanze S. E. D. 10-11-1920, N. 1649 ('pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30-11-192.0) concernente l'emanazione degli atti pub- | blic-i in nome di S. M. il Re nei territori | annessi con la legge 26 settembre 1920,4 N. .1322. - Pagina- 4.5 9. E. D. L. 7-11-1920, N. 16S7 (pnbblicato nella. Gazzetta Ufficiale del 7-12-1923) che estende alle nuove Provine 1 e le fun zioni del Consorzio per

sovvenzioni su valori industriali e per l'incremento del naviglio mercantile. Pagina 5(5 10. Ei. D. L. 26-10-1920, N. 168S (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6-12-1920) , . clie concede amnistia finanziaria nelle I nuove Provincie della Venezia Giulia e < nella, Venezia Tridéntina. Pagina 63 11. E. D. L. 26-10-1920, jST . 1719 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'1.1-12-1920) che estende alla Venezia Giulia © alla Venezia Tridentina le disposizioni con tenute nel D. L. 3-10-19.18, N. 1401

, e nel R. D. 4-9-1919, N. 1666, riguardante gli Istiuti di Consumo per gli impiegati e salariati dello Stato. Pagina 66 12. E, D. 25-11-1920, N. 1726 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dol'11-12-1920) che manda all'Amministrazione delle Ferrovie de'lo Stato di continuare oltre il 31 ottobre 1920 l'esercizio delle linee ferroviarie comprese noi le Nuove Pro vincie, sia che esse appartenessero allo Stato austro-ungarico, sia eh® fossero state da questo concesse all'industria privata.. Pagina

73 13. R. D. L. 28-11-1920, N. 1766 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23-12-1920) che estende alle Nuove Provincie della Venezia Giulia e Tridentina le disposi zioni del decreto legge 29 aprile 1920, \ N. 605, riguardante il consorzio per la ricostruzione e riparazione di. immobMi. Pagina 74 14. E, D. 30-12-1920, N. 1S90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18-1-1921) che in esecuzione dei trattati di pace regola nei territori annessi al Regnò il . riconoscimento della .cittadinanza di pieno j I. TEIL Gesetze

, - Dekrete, - Verordnungen. S. Kgl. Dekret vom 10. 11. 1920, Nr. .1.649 (verlautbart in der Gazzetta Ufficiale vom 30. 1.1. 1920) betreffend die Kund machung öffentlicher Akteu im Nain?u S. M. des Königs in den durch das Gesetz vom 26. Septembsr 1920, Nr. 1322, annektierten. Bebieten. Seite 45 9. Kgl. Dekret vom 7. 11. 1920, Nr. 16S7 (verlautbart in der Gazzetta Uft'ic/ale vom 7. 12. 1920), welches die Tätigkeit des Konsortiums für Subventionierung- industrieller Werte und für die Ver mehrung

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 2 von 63
Datum: 30.11.1921
Umfang: 63
Indice del fase. Xi — Inhaltsverzeichnis des XI. Heftes PAßTE i. Leggi, Decreti, Regolamenti, Ordinanze 148 E. D. Legge 3. 2. 1921 N. 663 ('pubbli cato nella Gazzetta Ufficiale) del 1. 6. 1921 clie dà facoltà di limitare l'impor tazione di merci similari a quelle do vute a titolo di riparazioni. Pagina 515 149 11. D. 5. 6. 1921 N. 794 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27. 0. 1921), che provvede all'attivazione delle sovraim- poste provinciali e comunali nelle Nuo ve Provincie. , Pagina

515 150 E. D. legge 2. 7. 1921 N. 933 (pubblica to nella; Gazzetta Ufficiale del 21. 7. 1921) che reca modificazioni a quello 24. 11. 1919 N. 2304 concernente la isti tuzione presso il Consiglio di Stato., di una sezione provvisoria (6.a Sezio. ne) per le Nuove Provincie del Re gno. Pagina. 517 151 11. D. legge 21. 7. 1921 N. 1031 (-pubbli cato nella Gazzetta Ufficiale del 6. 8. 1921), riguardante il divieto di paga mento e sospensione delle procedure giudiziarie per l'esazione di crediti contro

debitori residenti in Austria. Pagina 519 152 R. D. 13. 8. 1921 N. 1212 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15. 9. 1921) che estende nei territori delle Nuove Provincie il regolamento generale car cerario del Regno. Pagina 521 153 R. D. 21. S. 192-1 N ,. l 1229 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19. 9. 1921) che estende nei territori annessi, fatta eccezione per quelli dei comuni di Za ra e di Uagosta, il divieto' di importa zione e di fabbricazione degli accendi tori automatici. Pagina 522

154 R. D. 6. S. 1921 N. 1231 (pubblicato nel. la Gazzetta Ufficiale del 19. 9. 1921) che estende nei territori annessi le fun zioni della cassa invalidi della marina mercantile. Pagina 525 155 R. D. 24. 8. 1921 N. 1234 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19. 9. 1921) che estende nei territori annessi al Ke- I. TEIL Gesetze, - Dekrete, - Yerordnungen. 14S Omissis. 149 Kgl. Dekret vom 5. 6. 1921. No. 794 (kundgemacht in der Gazzetta Ufficia le vom 27. 6. 1921. welches die Provin- zial

- und Gemeindescuschlage in den neuen Provinzen in Kraft setzt. Seite 51 150 Kgl. Gesetz-Dekret vom 2. 7. 1921, No. 933 (kundgemacht in der Gazzet ta Ufficiale vom 21-7-1921) wodurch je nes! v. 24-11-1919, N. 2304 betreffend die Errichtung einer prowisorischen (VI. Sektion) Sektion für die neuen Provin zen des König-reiches beim Staatsrate, abgeändert wird. Seite 51 151 Kgl. Dekret vom 21. 7. 1921, N. 1031 (kundgemacht in der Gazzetta Uffi ciale vom 6. S. 1921) betreffend das Verbot der Zahlung und die Suspen dierung

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Seite 3 von 54
Datum: 31.03.1921
Umfang: 54
1921 la durata dei provvedimenti autorizzati dal decre to luogotenenziale 13-4-1919 N. 563 per l'erogazione di sussidi a favore dei mu tilati, invalidi, vedove ed orfani dei militari morti in guerra appartenenti al l'esercito ed all'armata austro-ungarica e residenti nel territorio che venne oc cupato in virtù dell'armistizio. Pagina 99 28 R. D. 23-12-1920 N. 1863 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14-1-1921) che fissa il termine perentorio per la presentazione delle domande di risarci mento

„per i danni di guerra avvenuti Pagina 100 nelle nuovo provincie. 29 R. D. 9-12-1920 N. 1883 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17-1-1921) ehe reca provvedimenti finanziari a fa vore degli istituti di credito nelle nuo ve Provincie non aventi scopo di lucro. Pagina 101 30 R. D. 30-12-1920 N. 1906 (-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21-1-1921) che autorizza nelle nuove Provincie per l'anno 1921 la riscossione di sovraimpo- ste sulle imposte dirette e sul dazio con sumo e di altri tributi

nella misura sta bilita per il 1920. Pagina 106 31 R. D. 16-1-1921 N. 110 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ,del 21-2-1921) N. 43) che estende al personale in ser vizio nelle nuova Provincie o nel Re gno, trattato secondo le norme del ces sato regime le disposizioni del decreto luogotenenziale 14-9-1918 N. 1311 rela tivo all'indennità di missione o trasfe rimento dei funzionari dello Stato. Pagina 106 32 Commissariato Generale Civile, Decreto 24-1-1921 N. 419. Computo degli anni di I. TEIL

Gesetze, - Dekrete, - Yerordnungeii. 25 — Ommissis. 26 '— Ommissis. 27 Kgl. Dekret 21. XI. 1920, Nr. 1741 (kundgemacht in der Gazzetta ufficiale vom 15. 12. 1920), •welches die Dauer der durch das D. L. vom 13. 4. 1920, Nr. 563, bewilligten Massnahmen be treffend Zuwendung von Unterstützun gen zu Gunsten von Kriegsbeschädigten, Invaliden, Witwen und Waisen nach im Kriege gestorbenen Militärpersonen, die dem österr.-ung. Heere oder der Marine angehörten und' in den, Kraft des Waffenstillstandes

, besetzten Gebieten ihren Wohnsitz haben, bis 30. April 1921 verlängert. Seite 99 28 Kgl. Dekret 23. XII. 1920, Nr. 1863 (kundgemacht in der Gazzetta ufficiale vom 14. -1. 1921), welches die endgiltigc Frist für die Ueberreichung von Ge suchen vie Vergütung in den neuen Provinzen vorgekommener Kriegs schulden festzetzt. Seite 100 29 Kgl. Dekret 9. XII. 1920, Nr. 1SS3 (kundgemacht in der Gazzetta ufficiale vom 17. 1. 1921), welches finanzielle Massregeln zu Gunsten nicht auf! Ge winn gerichteter

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Seite 3 von 48
Datum: 30.09.1921
Umfang: 48
Indice del fase. XI — Inhaltsverzeichnis des XI. Heftes PARTE i. Leggi, Decreti, Regolamenti, Ordinanze 136 R. D. 5-5-1921 Nno. 63S (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2S-5-1921) relativo alla concessioni di una- nuova, indennità di caroviveri al personale a- detto ai servizi di trasporto affidati al l'industria privata nella Venezia- Giui'ia e Tridentina. I >a g- 369 337 R. IX 16-6-1921 Nix». 795 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell 25-6-1921) che estende 1 ai territori annessi

al Re gno le tasse idi bollo sui prezzo di con sumo di oggetti e somministrazioni qua lificate di lusso, il contributo 15 c /c di cui alla legge 23-12-1920 Nro. 182.1 ed altri provvedimenti in materia di beiliol Pag 1 . 375 13S E. D. 16-6-1921 Nro. 1017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell; '8-8i-1921) concernente l'assimili azione del persona le degli uffici giudiziari dei territori an nessi assunti in servizio sotto il cessato regime a quello del Regno. Pag- 139 R. IX 26-6-192-1 Nro. 1030

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei 6-S-192-1) che estende 1 alle Nucive. Provincie del Regno le d'sposizioaii del R. Decreto Legige 3-6-1920 Nro. 954 concernenitei il trattamento econom'ueo per i compo nenti le eoimmissioni per l'aec er t ani tónto e la lir|ni-da:zi.cine dei danni di guerra. Pag. '14.0 R. D. 21-7-1921 Nro, 1104 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23-8-1921) che estende nei territori annessi ai! Re gno. le disposizioni della, legge 31-3-1921 Nro. 378 concernente la- cessione gra

tuita alla Croce Rossa. Italiana, dei ri fiuti .cU'archivio e mobili insensibili. Pag. 141 R. D. 31-8-1921 Nro. 1269 (pubblicata neUia. Gazzetta Ufficiale- del 26-9-192(1) relat.i-v.oi alla sistemazione amministra tiva. delle Nuove Provincie. Pagina. 592 39S 399 i ^bo I. TEIL Gesetze, - Dekrete, - Verordnungen. 136 K|gl. Dekret, vom 5. 5. .1921 Nro. 638 (veröffentlicht in der Gazzetta Ufficiate vom 28. 5. 192.1) betreffs Gewaeteuaijg einer neiuen Indemnität ails Teuerungs- zulag?, für «las beim

Transportbetriebe, welcher' in der Venezia Giulia, und Tri dentina der Privatindustrie anvoWraut wurde, angestellte Personal. Seite 369 137 Kgl. D. vi. 16. 6'. 1921 Nro>.795 (veröf fentlicht in der Gazzetta Ufficiale vom 25. 6. 192-1 ) womit auf: die dein König reiche angegliederten Gebiete die Sfeem- pelgebüliren vom Konsuinjpneise von als. Luxus qualifizierten Gegenständen und. Warenverabreiehungen, sowie der 15 % Zuschlag des Gesetzes vom 23. 12. 1921 Nro*. 1S20 und nofch weitere Stempelge bühren a.usgtdehnt

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Seite 4 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
181 R. D. 31.7.19*21 N. 1410 (pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 26.10.1921) che estende ai territori annessi le fun zioni dell'Ente Nazionale per ) incre mento delle industrie turistiche. Pag. 623 192 R. D. 6.9.1921 N. .1414 (pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale del 28.10.1921) ehe autorizza gli istituti : di «redito fondiari esistenti nel Regno ad .eserci tare le loro funzioni nei territori an nessi. Pag. 636 193 E. 3>. 24.10.1921 jST . ■ 1419 ( pubblicato nella Gazzetta .Ufficiale del

27.10.1921) che concede amnistia ed indulto per i reati comuni e in materia finanziaria, Pag. 639 194 R. IX 16.10.1921 N. 1469 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2. 11.1921) concernente la nomina dei membri del le Commissioni consultive regionali per le Nuove Provincie. Pag. 644 195 R. D. Legge 31.10.1921 N. 1526 (pub blicato nella Gazzetta Ufficiale del - 14.11.1921) che ìùodifiea la tariffa con tenuta nell'art. 2 del R. D. 21.8.1921 N. 1260 sulle tasse di bollo, sulle pro fumerie, sui vini

, liquori e acque mi nerali. • Pag- 645 196 R. D. 23.10.1921 N. 1530 (pubblicato nella 'Gazzetta Ufficiale d'el 15.11.1921) che. estende ai territori annessi al Re gno in virtù delle leggi 26.9.1920 - N. 1322 e 19.12.1920 N. 1778 la legge 7. 4.1921 N. 457 (Vedi Bollettino luglio 1921 fascicolo VII) sul censimento Ge nerale della Popolazione nei comuni del-Regno. Pag- 646 197'R. D/ 20Ì10.1921 X. 1548 (pubblicato nella Gazz. Uff. del 18. 11. 1921) che estende al personale della magistjatu- . , ra assunto

sotto il cessato regime l'iudennitìl di carica concessa al perso nale della magistratura del Regno con la legge 7.4.1921 N. -355. Pag. 68Ö 19S R. D.-5.10.1921 N. 1569) pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale del' 24.11.1921) che reca provvedimenti per la esten sione' alle Nuove Provincie dèlie nor- ; me riguardanti le riparazioni e rico struzioni degli stabili dello stato e de gli Enti pubblici danneggiati dalla guerra. Pag- 681 199 R, D. legge 8.6.1921 N. 1573 (pubbliea- ' to nella Gazzetta Uf ficaie

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 2 von 52
Datum: 30.06.1923
Umfang: 52
Indice del fascicolo VI PARTE I. ijeggi e Decreti 98 R. Decreto 1-2-Ì923 N.362 (Gazzetta Ufficiale 3-3-1923) col quale è esteso alle Nuove Provincie il Decreto Legge 26-7-1917 N. 1513 concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli Ufficiali ed alle Truppe del R. Eser civo e della R. Marina. Pag. 185 99 R. Decreto 8-2-1923 N. 417 (Gazzetta Ufficiale 30-4-1923) che estende alle Nuove Provincie il T. U. delle Leggi e dei decreti sul credito agrario. Pag. 188 100 R. Decreto

11-2-1923 N. 562 (Gazzetta Ufficiale 28-3-1923) che approva il Re golamento per l'esecuzione degli arti coli 6, 7, 8 del R. Decreto Legge 8-6- 1921 N. 1573 relativo ai titoli di abili tazione all'insegnamento nelle scuole medie alloglotte delle nuove Provincie del Regno. Pag. 189 101 R. Decreto 18-3-1923 N. 575 (Gazzetta Ufficiale 3-4-1923) che estende alle Nuove Provincie del Regno le disposi- - zioni sull'ordine militare di Savoia e sulle ricompense ài valore militare. '— Pag. 192 102 R. Decreto

18-3-1923 N. 576 (Gazzetta Ufficiale 3-4-1923) che • estende alle Nuove Provincie le disposizioni vigenti nel Regno in materia di stato giuridico ed economico dei militari del R. Eser cito e della Regia Marina; Pag. 193 103 R. Decreto 8-3-1923 N. 593 (Gazzetta Ufficiale 2-4-1923) concernente la li quida zione deg li assegni a favore degli invalidi e delie famiglie dèi L'aduli del cessato Impero Austro-tJngarico. perti nenti ai territori della Venezia Triden tina, della Venezia Giulia e di Zara annessi

ài Regno. Pag. 195 104 R. D. L. 11-3-1923 N. 620 (Gazzetta Ufficiale 6-4-1923) che modifica Fart. 6 del R. Decreto Legge 8-6-1922 N. 1573 relativo al riconoscimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie tedesche conseguiti dopo il 3-11-1918. Pag. 195 105 R. D.25-3-1923 N. 634 (Gazzetta Uffi ciale 3-4-1923) che estende alle nuove Provincie talune disposizioni della L^- ge di P. S. e del regolamento relaitivo, nonché delle disposizioni per l'esercizio e la sorveglianza delle

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Seite 10 von 63
Datum: 30.11.1921
Umfang: 63
no essere riprodotti alla Sezione mede sima entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per i ricorsi al Re contro provvedi' menti comunicati dopo il 3 novembre 1918 e Drima della pubblicazione del presente decreto nela Gazzetta Ufficiale •del Regno il termine utile a proporli, giusta il precedente articolo quarto, de corre dalla data, della pubblicazione suddetta.. Art. 6. Il paragrafo 4S della legge 22 ottobre 1875 pubblicato nel

Bollettino delle leg- -gi dell'Impero, N. 36 del 1876. è abro gato. Art. 7. Il presente decreto entra >in vigore datila data dfella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la con vezione in legge. Ordiniamo che il presente decreto', munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella, raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, tu ali ti andò a chiunque spetti di osservarlo e di, farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1921

se- Normeii erlassen worden wären, können, demselben Sektion innerhalb eines Ter minus von 60 Tagen von der Veröffent lichung deis viorliegenden Dekretes In der Gazzetta Ufficiale del Regno wieder eingebracht werden. Für die Rekurse an den König gegen nach dem 3. November 191S und vor der Veröffentlichung des vorliegenden Dekretes in der Gazzetta Ufficiate del Regno mitgeteilten Vorkehrungen läuft die Frist für die Unterbreitung,, laut. Art, 4, vom Datum der oberwähnten Verlautbarung. Art

. 6. Der Paragraph 48 des Gesetzes vom 22. . Oktober 1875 veröffentlicht im Reichsgesetzblatt N. 36 ex 1876 wird aufgehoben. Art: 7. Das vorliegende Dekret tritt am Tage seiner Veröffentlichung in der Gazzetta Ufficiale del Regno in Kraft und wird dem Parlamente behufs Umwandlung in Gesetz vorgelegt werden. Wir befehlen, dass gegenwärtiges De kret. mit dem Staatssiegel versehen, in die amtliche Sammlung der Gesetze und Dekrete des Königreiches Italien einge reiht werde, und befehlen

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Seite 11 von 46
Datum: 30.06.1921
Umfang: 46
cazione nella Gaizzetta Ufficiale del Re gno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decretì. del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e 'di farlo osservare. Dato a Roma, addi 20 gennaio 1921. VITTORIO EMANUELE Giolìttì - Facta Legge 25 giugno 1913, N, 785, che au torizza il Governo del Re ad esercitare la vigilanza sulle produzioni cinemato

grafiche e ad imporre una tassa su di esse. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1913, N. 163). VITTORIO EMANUELE III per grazia -di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputjati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promul ghiamo quanto segue: ARTICOLO UNICO E' autorizzato il Governo del Re ad esercitare la vigilanza sulla produzione delle pelliicolej cinematografiche, siano esse prodotte all'interno, sia importate dall'estero, e a stabilire una

. Vorliegendes Dekret tritt am 30. Tage nach seiner;- Kundmachung in der Gazzetta Ufficiale del Regno in Kraft und wird - zwecks Umwandlung in ein. Gesetz dem Parlamente vorgelegt wer den . Wir befehlen, da,ss gegenwärtiges De kret, mit dem Siegel des Staates ver sehen, in die amtliche Sammlung der Gesetze und Dekrete des Königreiches Italien eingereiht wer;d<^, und befehlen es jedermann an, dem es obliegt, es zu befolgen oder befolgen zu lassen. Gegeben zu Rom, am 20, Jänner .192.1, , VITTORIO EMANUELE

. G-iloUtPìv - Facta. ' ' Gesetz veto 25. Juni 1913, Nr. 785, wodurch die Regierung des Königs er mächtigt wird, die Erzeugung von Kine- matografenfilms zu überwachen und dieselben mit einer Taxe zu belegen (kundgemacht in der Gazzetta Ufficiale vom 14 Juli .1913, Nr. 163). Wir VIKTOR EMANUEL III. . von Gottes Gnaden und durch den Willen der Nation KOENIG von ITALIEN Der Senat und die.Kammer der Ab geordneten haben beschlossen); Wir haben genehmigt und tun kund wie folgt : EINZIGER ARTIKEL

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 54 von 67
Datum: 30.11.1919
Umfang: 67
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inse rito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 18 maggio 1919. TOMASO DI SAYOIA Colosimo — Stringlier — Fradeletto Visto, il guardasigili : Facta COMANDO SUPREMO del R. ESERCITO Segretariato Generale per gli Affari Civili Circolare N. 20340. • 18 Giugno 1919. Istruzioni per

l'applicazione del De creto Luogotenenziale 18 maggio 1919 N. 843, riguardante il finanziamento dei comuni e de^li altri Enti e Fondi locali delle terre redente. Indirizzi Con decreto Luogotenenziale* N. 843 del 18 maggio u. s. pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 4 corr mese so no state 1 estese a tutti i comuni e agli altri Enti locali esistenti oltre l'antico Art. 4. Die ausserordentliche Anweisung^ von welcher im Decreto Luogotenenzia le vom 12. Februar 1919 N. 218 di Re de ist, wird von-120 auf 170

Millionem. Lire erhöht. Das Schatzministerium ist ermächtigt von der Cassa Depositi und Prestiti die?- * der genannten höheren Anweisung ent sprechende Summe als Vorschuss aufzu nehmen und im entsprechenden Kapitel des ausserordentlichen Teiles des Voran schlages des Innernministeriums für~ das Betriebs jähr 1918-1919 einzutragen! Art. 5. Das vorliegende Dekret wird vom?: Tage seiner Veröffentlichung in der~ «Gazzetta Ufficiale» in Kraft treten. Wir ordnen an, dass das vorliegende- mit dem Staats Siegel

, betreffend die Finanzie rung der Gemeinden und der übrigenL Anstalten und Lokalfonds der erlöstem Gebiete. Adressen Mit Decreto Luogotenenziale N. 84$ vom 18. Mai 1. J., veröffentlicht in der* «Gazzetta Ufficiale» vom 4. 1. M. wurdeiE. die Verfügungen betreffend Art. 1 des vorhergehenden Decreto Luogotenen—

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Seite 16 von 23
Datum: 15.11.1926
Umfang: 23
Ufficiale d'el Regnio. Ordiniamo che il presente 'decreto, mu nito del sigillo dello Stato, sia inserto inelal raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, -addì 3 settembre 1926 VITTORIO EMANUELE Mussolini - Hocco- Federzoni Fedele - Giurì/citi - Belluzzo Norme per la formazione delle liste dei giutan nel territorio del Go vernatorato di Roma ed in quello dei Comuni retti da podestà. REGIO DECRETO LEGGE

rappresenta re dal vice-pretore solamente in -caso d'i: grave e legittimo' impedimento, e dai sin daci io podestà dei Comuni compresi nel mandamento. Art. 3. — Il prtesente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella »Gazzetta Ufficiale del Regno, e sa rà 'presentato al Parlamento per la con versione in legge. Il (Ministrò proponente è autorizzato alla presentazione del rela- , tivo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, mu nito del sigillo dello Stato, sia inserto niella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a 'chiunque spetti di osservaro e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926 VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rocco - Federzoni Norme per l'introduzione nelle nuove Provincie della legge 25 marzo 1926,n.453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di pro- ouratore, del R. Decreto 6 maggio 1926, n. 747, e del regolamento ap provato con R. Decreto 26 agosto 1926, n. 1683. DECRETO GVÜINNISTBR1ALE 4 settem bre

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Seite 8 von 15
Datum: 15.01.1925
Umfang: 15
degli affari esteri e della Giu stizia e degli affari di Culto Reclami di creditori verso l'antico erario austro ungarico, l'antico erario austriaco e l'antico erario ungherese. (Gazzetta ufficiale 10-12-1924.) Con riferimento all'avviso inserito nella «Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1924. n. 149, patrie I, pag. 2383, si rende nolo agli interessali che i reclami pre visti dall'accordo 0 aprile 1922, a.1 quale è stata data esecuzione nel Regno con R. Decreto 13 dicembre 1923, n. 3156, pubblicato

nella «Gazzetta Ufficiale» del 21 febbraio 1924, n. 44. e che concernono precisamente le controversie sorte ri guardo ai debiti dell'antico I. e R. erario austro-ungarico, dell'antico I. erario au striaco e del R. erario ungherese, si deb bono presentare sia presso la Leo-azio ne d'Italia in Vienna, sia presso le Re gie Prefetture di Pola, Trento. Trieste e Zara, entro il termine perentorio di sei mesi a decorrere dal 24 ottobre 1924. Per quanto si riferisce ai crediti 'ar ticolo 3, lett

le predette prestazioni di guerra comprendono quelle che ordinariamen te sono chiamiate requisizioni regolari ed anche irregolari. Roma, 6 dicembre 1924. Ministero dell'Interno. Accordo italo-austriaco sulla restituzione di beni mobili. (Gazzetta ufficiale 18-12-1924. Si porta a .conoscenza degli interes sati che il Governo austriaco ha assunto l'impegno della restituzione di beni mo bili che sono stati asportati dai territori trasferiti all'Italia e che ora si trovano nell'attuale territorio austriaco

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Seite 3 von 23
Datum: 15.11.1926
Umfang: 23
PARTB UFFICIALE) Servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno Amministrazione Civile Sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali. REGIO DECRETO LEGGE 16 agosto 1926 n. 1577. 'VITTORIO EMAiNUELE III per grazila di Dio e volontà della Nctzioìne Re d'Italia Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 2926, n. 100; (Ritenuta la necessità urgente ed asso luta di contenere le spese per di perso nale delle Provincie, dei Comuni e del- i<+ Istituzioni pubbliche

il numero dei posti o concedere, comunque, aumenti di stipendio, salari, paghe o assegni di qualsiasi genere al personale stesso. Il divieto 'di cui ad precedente com ma, vale lanche per 'le norme che regola no il trattamento di quiescenza. Art. 2. — li presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al. Parlamento per la con versione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione dei re lativo disegno di legge

. Ordiniamo che il presente decreto, mu nito del -sigillo dello stato, sia inserto nel la .raccolta ufficiale delle leggi e dei de creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Federzoni - Volpi Istituzione degli archivi di Stato in Trieste ed a Trento. REGIO DECRETO 13 agosto 1926, m. 1630 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italid Visto il regolamento per gli

, Vicenza e non più la provincia dli Udine. Ordiniamo che il presente decreto, mu nito del sigillo dello (Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del (Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a [Racoonigi, addì 13 agosto 1926. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Federzóni

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Seite 15 von 32
Datum: 30.06.1924
Umfang: 32
tecnico-sanitaria avranno effetto a misura che sarà attuata l'organizzazione sanitaria circon dariale, la quale dovrà essere completata non ol tre il 31 dicembre 1924. In ogni altro caso, e salvo che dal testo delle singole disposizioni non sia stabilito un termine speciale, tutte le altre norme avranno effetto il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del pre sente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno. La riforma degli ordinamenti sanitari. Circolare del Ministero dell'Interno in data

20 febbraio 1924 N. 20186-A-l 18-508, ai Prefetti e Sottoprefetti. Con Decreto Reale in data 30 dicembre 1923, n, 2889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1924, n. 12, sono state apportate, co me è noto alle SS. LL., notevoli innovazioni ai nostri ordinamenti sanitari, dirette sia a colmare lacune ed a correggere deficienze delle leggi pre esistenti, sia a rendere, in genere, meglio rispon denti alle esigenze del pubblico interesse servizi ed istituti che costituiscono il fondamento della

organizzazione sanitaria. Nella relazione, che precede il Decreto e che è stata pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale, sono riassunti, nelle linee generali, i criteri infor matori della riforma e le finalità, cui mirano i di versi ordini di disposizioni. In esecuzione dell'art. 89 del citato R. De creto si sta provvedendo alla compilazione di un nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie, in sosti tuzione di quello approvato con R. D. 1 agosto 1907, n. 636, al fine di coordinare le nuove dispo sizioni con

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Seite 6 von 52
Datum: 28.02.1921
Umfang: 52
N. 1, che viene pure estesa eil avra vi gore nei territori! suddetti. Art. 3. Il presente decreto 1 andrà in vigore nel giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Segno. Ordiniamo che il presente decreto, (munito del sigillo dello Stato sia in serto nella raccolta Ufficiale ideile leg gìi e dei decreti del Eegno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser varlo e di farlo osservare. Dato a S. Eossore addì 10 novem bre 1920. VITTORIO EMANUELE Gioititi - Fera

inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Eegno. Legge 23 giugno 1854, N. 1731, colla quale vengono stabilite nuove norme per la promulgazione delle leggi. Art. 1. La promulgazione della legge è es pressa nella seguente forinola: (Il nome del Ee, ecc.) « Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ; « Noi! abbiamo sanzionato e promul ghiamo' 'quanto segue: (Testo della legge). « Ordiniamo che la presente, munita Nr. 1, angegebene Formel zu tragen, die gleichfalls! auf die besagten Gebiete er streckt

wird und in: Ivraft zu treten hat. ' Art. 3. Gegenwärtiges Dekret tritt an- dem, dem Tage der Kundmachung in der- Gazzetta Ufficiale del Eegno folgenden Tage in Kraft. Wir befehlen, das vorliegende Dekret, mit 'dem Staatssiegel versehen, in die amtliche Sammlung der Gesetze und Dekrete des Königreiches eingereiht werde und befehlen es jedermann au, dem es obliegt, dasselbe zu befolgen und befolgen zu lassen. Gegeben zu S. Rossore, ani 10. No vember 1920. VITTOEIO EMANUELE. Gi'oUtti - Fera Gesehen

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Seite 18 von 67
Datum: 15.12.1920
Umfang: 67
te decreto si applicano anche ai reaiti demandati alla competenza dei tribuna- Idi militari dei territori non compresi nella legge 'di annessione e occupati in virtù dell'armistizio del B novembre 1918. Art. 16. - Il presente decreto! entra in vigore il giorno del'la sua pubblica zione nella Gazzetta Ufficiale del Re gno. Esso non pregiudica le azioni civili nascenti da reato nè i diritti dei terzi. Non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie. Ordiniamo clie il presente decreto, munito del

sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decretii del Regno d'Italia, mandan do a. 'qualunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Rossore addì 25 otto bre 1920. VITTORIO EMANUELE GJiolìtti - Fera - Bonorivi - Sechi. Visto, ili guardasigilli: Fera. 319 -N. G3065. Il Commissario Generale Civile per la Venezia Tridentina Visti i RR. Decreti 22 luglio 1020 N. 1233 e 14 agosto 1920 N. 1234; Visto il proprio decreto . 10 luglio 1920 relativo

, welche durch die Militärgerichte der ehemaligen österr.- ung. Monarchie bereits abgeurteilt wur den. Art. 15. - Die Bestimmungen des vor liegenden Dekretes finden auch Anwen dung bezüglich jener Straftaten, di'e der Kompetenz der Militärgerichte in jenen Gebieten zugewiesen sind, die nicht im Annexionsgesetze begriffen und kraft des Waffenstillstandes vom 3. November 1918 besetzt sind. Art. 16. - Das vorliegede Dekret tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung in der «Gazetta Ufficiale del Regno» in Kraft. Es präjudiziert

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