. 4. Dalla data di entrata in vigp.re del pre- epte'decreto rimarrà alproga.ta la legge 21 gennaioi 1897 B. L. I. n. 27, concernente le esposizioni penali relative all'esercizi o degli affari dell'emigrazi ojpe! Ordiniamo che il' preìsente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti d'i osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, add,ì 18 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Musolini. Visto
-Ufficiale del Re gno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dellp Stato, sia inserta nella rac colta ufficiale delle leggi e 'dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spet ti di osservarlo, e di fàslo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio. 1923. VITTORIO; EMANUELE Muß^olinji, De. S-tef.ani Visto il guardasigilli: Ovrglio.