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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 10 von 63
Datum: 30.11.1921
Umfang: 63
no essere riprodotti alla Sezione mede sima entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per i ricorsi al Re contro provvedi' menti comunicati dopo il 3 novembre 1918 e Drima della pubblicazione del presente decreto nela Gazzetta Ufficiale •del Regno il termine utile a proporli, giusta il precedente articolo quarto, de corre dalla data, della pubblicazione suddetta.. Art. 6. Il paragrafo 4S della legge 22 ottobre 1875 pubblicato nel

Bollettino delle leg- -gi dell'Impero, N. 36 del 1876. è abro gato. Art. 7. Il presente decreto entra >in vigore datila data dfella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la con vezione in legge. Ordiniamo che il presente decreto', munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella, raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, tu ali ti andò a chiunque spetti di osservarlo e di, farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1921

se- Normeii erlassen worden wären, können, demselben Sektion innerhalb eines Ter minus von 60 Tagen von der Veröffent lichung deis viorliegenden Dekretes In der Gazzetta Ufficiale del Regno wieder eingebracht werden. Für die Rekurse an den König gegen nach dem 3. November 191S und vor der Veröffentlichung des vorliegenden Dekretes in der Gazzetta Ufficiate del Regno mitgeteilten Vorkehrungen läuft die Frist für die Unterbreitung,, laut. Art, 4, vom Datum der oberwähnten Verlautbarung. Art

. 6. Der Paragraph 48 des Gesetzes vom 22. . Oktober 1875 veröffentlicht im Reichsgesetzblatt N. 36 ex 1876 wird aufgehoben. Art: 7. Das vorliegende Dekret tritt am Tage seiner Veröffentlichung in der Gazzetta Ufficiale del Regno in Kraft und wird dem Parlamente behufs Umwandlung in Gesetz vorgelegt werden. Wir befehlen, dass gegenwärtiges De kret. mit dem Staatssiegel versehen, in die amtliche Sammlung der Gesetze und Dekrete des Königreiches Italien einge reiht werde, und befehlen

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 51 von 83
Datum: 31.03.1922
Umfang: 83
- m munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccola ufficiale delle leggi e doi decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far- loosservaré. Dato a Roma, addi 22 gennaio 1922. VITTORIO I^LAiOTEL® Bonomi Visto, il guardasigilli : Rodino. 53 R. D. 7.1-1922, n. 66. VITTORIO EMANUELE III per Grazia di Dio e per volontà della Naaäione RE D'ITALIA Visto il R._ decréto 16 ottobre 1921. il. 1626; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro

ministro se gretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : Articolo unico. Sul distintivo d'onore, per gli ex irre denti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, oltre gli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà pure ricamato lo stemma di Zara come nel disegno an nesso al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

l'industria, e com mercio, di concerto con quello del Te soro, può prendere di propria iniziati va i provvedimenti di cui al precedènte numero 2 e può estendere ad altrè Bor se quelli già adottati. . Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, m'an dando a chiunque spetti di osservarlo

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 12 von 36
Datum: 31.01.1922
Umfang: 36
la conditziome del titolo di abilitazione, som» .ammessi inoltre ai concorsi per ■cattedre nelle RR. Scuole italiane all'e stero, agli effetti] dei quali saranno con siderati .professori di ruolo) di scuole medie di secondo «rado. In caso di nomina essi avranno i trat- tamenito disposto' dal comma 3 dell'art; 2 dell' presente decreto-legge. Art. 5. ODI presente decreto entrerà in vigore nìel fiorano della, sua mibiblicaizione nella Gazzetta, Ufficiale dejl! Regiio* e sarà pre sentato

al Parlamento per la conversione in legge. Oirdinamo che iil presente decreto, imi- mito del sigillo) dello Sitato, sia inserto nella racconta ufficiale delle le^^i e dei decreti del Retano d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 giugno 1921. VITTORIO EMANUELE GioJitti, Croce, Boiiomi, Sforna. Visto : iil giiarclasigiilli Rodino 5 Regio decreto 8 novembre 1921 N. 1693. VITTORIO EMANUELE III per Grazia di Dio e per volontà della Naziiione RE D'ITALIA Visto

di com- misuraizione di cui alFartnìeollo 1 prece dente. Art, 5. La spesa necessaria per l'esecuzione^ dteil nresetilte decreto farà carico al cap. 235 ter dello Stato di previsione del Miniiistem del Tesolo per 'ITeserciiziio in corso. Ordiniamo che il presente dleicreto, mu nito del sialilo dello Stato, sia inserto nella raicctojltia ufficiale delle Tes'ffì e dei decnieitii; del Retesrno d ? Itali a, inamidando a cihliiunoue spetti di osservarlo e di farlo* osservale. Dato a San Roisisore, addì

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 54 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
come disposto dall'art. 3 del presente R. decreto». Art. 2. E' data facoltà al Ministero 'dell'in dustria ie commercio di emanare, d'intesa con l'ufficio centrale per le nuove Pro vincie, quelle nonne regolamentari an eli e in deroga a quelle vigenti, chie si ren deranno necessarie per l'applicazione del presente decreto. . Art. 3. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella. Gazzetta Ufficiale dìeli Regno. ' * . Ordiniamo die il presente

decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan do a chiunque spetti di osiservarlo e di farlo osservare. Datò à Roma, addi 31 luglio 1021. VITTORIO EMANUELE Bonomia Soléri ■ Belotti Visto il guardasigilli: Rodino. Regio Decreto 12 ottobre 191!) X. 2099. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla iproposta del Nostro ministro se gretario

testiiiiuit, in Kraft treten»'.. ' ; Art 2. Der Minister für Handel und indu- ■ strie wird ermächtigt, im Einvernehmen •mit dem ' Zentral am te für d ie Neuen Provinzen jene ordnungismässigeii Wei sungen, auch in Abweiichung der . .iai Ivraft Stellenden, zu erlassen, welcher i--ich für die Anwendung des vorliegen den Dekretes 1 notwendig erweisen soll ten. , Art. 3. Da,s vorliegende Dekret wird an dem Tagen der seiner VeröIfentlicliung in der «Gaizzetta Ufficiale del Regno» folgt, in. Kraft treten

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 12 von 32
Datum: 30.04.1922
Umfang: 32
della Cassa postale di rispar mio di Vienna, e dei titoli comprovanti il credito per il servizio dei conti cor renti, scadrà col 45.o giorno dalla pub blicazione del decreto Min. di cui all'arti colo precedente, anche nel <caso di cui al secondo comma dell'articolo 1 di questo decreto- li presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella «Gaz zetta Ufficiale» del Regno e sani presen tato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, mu nito

del sigillo del<l : o Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle lewi e de: decreti del Regno d'Itailia mandando a rhiunque spetti di osservarlo e «li farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1921. VITTORIO EMANUELE Bonomi - De Xava - boleri Giuffrida - Rodino. Visto il guardasigilli: Rodino. v 67 R. D. 29. 12. 1921 N. 2119. VITTOKIO EMANUELE 111 0 per grascia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1^20, N. 1788

. Die Frist für die Vorlage der Büchlein der Wiener Postsparkasse, sowie der Ti- tres, die den Kredit für Kontokorre.nl- dienist beweisen, läuft mit dem 45- Tag nach der Veroeffentlic J hung des M'iniiste- rialdekretes, von dem im vorhergehende!) Artikel gesprochen ist, ab ; auch in jenem Falle, von dem in Absatz 2 des Artikels 1 dieses Dekretes gesprochen iisit. Das vorliegende Dekret tritt mit seiner Veroeff entlieh nnis; in der (h\zetta Ufficiale in Kraft und wird dem Parla mente zur Umwandkling

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