affari dti culto; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. Nella Venezia Tridentina l'entrata in vigore del 'Codice penale, jdiel codice di procedura penale e delle altre leggi penali, ivi pubblicato col Regio decre to 23 giugno 1921, N. 887, è prorogata al 1° luglio 1922. A tale data è altresì prorogata in det ta regione l'entrata in vigore delle leg gi sulla stampa, ivi pubblicate col Re gio decreto 19 giugno 1921, N. 917. «Gazzetta Ufficiale» del Riegno e sarà presentato al Pagamento per la sua con
- versione in legge. Ordiniamo che il presentje decreto, mu nito del sigillò dello Sitato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle ilieggi e dei decreti diel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dii osservarlo e (Ti farlo osservare. Dato a Roma, il 13 marzo 1922. VITTORIO EMANUELE Facta - Tentilo Row&i - Ln-Uji Rossi - Peano. Visto, il guardasigilllii : L. Rossi. 70 Kgl. Dekret vom 30. März 1922, N. 377. Wir VIKTOR EMANUEL III von Gottes Gnaden und durch den Willen der Nation KOENIG VON ITALIEN