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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 24 von 72
Datum: 28.02.1920
Umfang: 72
Na zionale di Assicurazione per gli Infortu ni sul lavoro in Trento, via Mantova 4, l'ammontare dei propri debiti verso l'I stituto di Assicurazione contro gli Infor tuni di Salisburgo. Art. 3. I pagamenti dei debiti di cui sopra, debbono essere effettuati ancora entro il marzo 1920 alla Cassa Nazionale d'Assi curazione per gli infortuni sul lavoro.in Trento al ragguaglio del 60 per cento, giusta l'ordinanza 5 aprile 1919 del Co mando Supremo e il Decreto Reale nu mero 2227 del 27 novembre 1919

werden kraftlos erklärt 'wer den. Art. 2. Die obengenannten Schuldner müssen in der möglichst kürzesten, Frist den Betrag ihrer Schulden gegenüber der Versicherungsanstalt gegen die Arbeits unfälle: in Salzburg der «Cassa Nazio nale d'Assicurazione per gli infortuni sul lavoro », Trento, via Mantova, 4, bekannt machen. Zuwiderhandlungen werden auf Grund des Artikels 52 des Gesetzes 28. .12. 1887 \l. G. I>. ZI. 7 ex-1888 bestraft werden. Art. 3. Die Liquidierung der oben zitierten Schulden immer binnen März

1920 bei der « Cassa Nazionale d'Assicurazione ,per gli infortuni sul lavoro» in Trento zum Ausgleich CO % auf Grund der Verord nung vom 5. 4. 1919 des Obersten Kom mandos und des königl. Dekretes ZI. 2227 vom 27. 11. 1919 ausgeführt werden. Das vorliegende Dekret tritt sofort in Kraft. Trento, am 9. Februar 1920. *p. Il Commissario Generale Civile: . Mattet 66 ' Il Commissario Generale Civile i'er la Venezia Tridentina findet: auf Grund des kgl. Dekretes vom 24. Juli 1919 N. 1251

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 31 von 49
Datum: 30.06.1922
Umfang: 49
- m - Art. 18. Alle stehen occorenti pev l'esecuzioni del presente decreto sarà, provveduto sul fon tlo di cui all'art. 20. TITOLO III. Assiourasione contro fa disocGu /xizioif -e involontaria per mancanza di lavoro. Art. 23. E' costituito presso. l'Uffi cio nazionale per il collocamento e la di soccupazione un fondo nazionale per la disoccupazione involontaria, formato co me segue: 1. le somme che rimarranno disponibi li sul fondo idli disoccupazione», costitui ti) iin ba^se al decreto

, il commercio ed il lavoro,e peir i pjiimi tre esercizi sarà di liire 40 milioni. A partire dal successivo esercii aio la misura dell'annualità sarà stabilita c'on regio decreto promosso dfai ministri per l'industria, il coniercio, il lavioro e per il tesoro, e non potrà in nessun caso superale il terzo della, me dia dei sussidi corrisposti nel triennio precedente. Il fondo è animi nastrato dalla tri unta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, alla quale, a tale sco po, sono aggiunti

il direttore generale della Gassa Nazionale per l'è assicurazio ni sociali e iil Cap'o dell'Ufficilo tecnico attuaaial'e preisso il Ministero dell'indu stria^ commercio e lavoro. Art. 24. - La Giunta centrale esecutiva per la diisioccupazàone : 1. Coordina e sorveglia il funzionam'en ten über den Arbeitsmarkt zum Zwecke der Stelleinvermittlung für die Arbeiter stattfinden. Art. 18: Die zur Durchführung des vorliegen den -Dekretes erforderlichen Kosten werden aus riiejn Kapitel des Art. £3 gedeckt

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