- m - Art. 18. Alle stehen occorenti pev l'esecuzioni del presente decreto sarà, provveduto sul fon tlo di cui all'art. 20. TITOLO III. Assiourasione contro fa disocGu /xizioif -e involontaria per mancanza di lavoro. Art. 23. E' costituito presso. l'Uffi cio nazionale per il collocamento e la di soccupazione un fondo nazionale per la disoccupazione involontaria, formato co me segue: 1. le somme che rimarranno disponibi li sul fondo idli disoccupazione», costitui ti) iin ba^se al decreto
, il commercio ed il lavoro,e peir i pjiimi tre esercizi sarà di liire 40 milioni. A partire dal successivo esercii aio la misura dell'annualità sarà stabilita c'on regio decreto promosso dfai ministri per l'industria, il coniercio, il lavioro e per il tesoro, e non potrà in nessun caso superale il terzo della, me dia dei sussidi corrisposti nel triennio precedente. Il fondo è animi nastrato dalla tri unta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione, alla quale, a tale sco po, sono aggiunti
il direttore generale della Gassa Nazionale per l'è assicurazio ni sociali e iil Cap'o dell'Ufficilo tecnico attuaaial'e preisso il Ministero dell'indu stria^ commercio e lavoro. Art. 24. - La Giunta centrale esecutiva per la diisioccupazàone : 1. Coordina e sorveglia il funzionam'en ten über den Arbeitsmarkt zum Zwecke der Stelleinvermittlung für die Arbeiter stattfinden. Art. 18: Die zur Durchführung des vorliegen den -Dekretes erforderlichen Kosten werden aus riiejn Kapitel des Art. £3 gedeckt