333 Ergebnisse
Sortieren nach:
Relevanz
Relevanz
Erscheinungsjahr aufsteigend
Erscheinungsjahr absteigend
Titel A - Z
Titel Z - A
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1927/01_12_1927/BB_1927_12_01_3_object_3217829.png
Seite 3 von 8
Datum: 01.12.1927
Umfang: 8
Parle ufficiale. Amministrazione civile. R. PREFETTURA DI BOLZANO. Uso delle pubblicazioni estere o nazionali nei pub blici esercizi. Circolare 27 novembre 1927 (a. VI.), N. 7771 Gab. Ai Signori Podestà e per conoscenza a tutte le Autorità della Provincia. Trasmetto alle SS. LL. copia del mio decreto o- dielrno, con il quale ho provveduto a regolare l'uso delle pubblicazioni estere o nazionali, che vengono poste a disposizione dei clienti, a scopo di lettura, nei pubblici esercizi

. Le SS. LL. vorranno dare al decreto la maggiore pubblicità e provvedere, nella loro competenza di Autorità di P. S., a farlo osservare. Il-Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 7771 Gab. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Visti i reclami pervenuti circa la mancanza, ovve ro la deficienza, di giornali italiani negli esercizi pub blici di questa Provincia ; Ritenuta la fondatezza di tali 1 reclami e la neces sità di dare alla numerosa clientela italiana, che è in continuo aumento, fino

a raggiungere altissime percentuali nella stagione estiva, la possibilità di se guire la stampa del Regno ; Tenuto cónto che si approssima l'epoca della rin novazione degli abbonamenti ai giornali ; Ritenuta, quindi, la urgente necessità di provve dere ; Veduto l'art. 3 della vigente legge comunale e pro vinciale ; DECRETA : Coloro che, nella Provincia di Bolzano, abbiano ottenuto licenza di condurlre uno degli esercizi pub blici, di cui all'articolo 84 del Testo Unico delle leggi di P. S., approvato con

R. Decreto 6 novembre 1926, N. 1848, o che, comunque, dispongano di locali pub blici od aperti al pubblico, qualora mettano a dispo sizione dei frequentatori, a scopo di lettura, pubbli cazioni quotidiane o periodiche, debbono, a far tem po dal ì° gennaio 1928, curare che quelle nazionali e redatte in lingua italiana siano in numero almeno u- guale a quelle estere o redatte in lingua straniera. Tale obbligo deve essere osservato separatamente per ogni categoria di pubblicazione (quotidiane o pe riodiche

3