spedalità degli infermi che hanno dichiarato di essere nati nei Comuni stessi, non rintracciando i nomi degli infermi di cui trattasi nei propri registri di stato civile o nell'anagrafe, contestino l'addebito medesimo, solo dopo aver ricevuto gìj elenchi di spedalità che vengono ad essi rimessi pel tramite della Prefettura, con ricorsi alfe sezioni Giurisdizio nali del Consiglio di Sfato a' sensi dell'art. 5 della legge 31 maggio 1900 ; n. 211. Con ciò, a parte il notévole ritardo nel rimborso
della spedalità, si rende molto più difficile, pel tempo trascorso, l'accertamento del Comune effettivamente debitore, e si induce un maggior aggravio al l'Erario dello Stato-per rimborsi agli Ospedali romàni, ai sensi dell'art. 9 (comma 2.) della legge 18 giugno 1908, N. 286, di spedalità di in férmi, dei quali non si riesce ad accertare i! luogo di nascita.. Per ovviare a tali inconveninti, si prega di non attendere l'inviò da parte di questa Prefettura degli elenchi, ma, invece, a contestare