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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 8 von 8
Datum: 01.04.1929
Umfang: 8
del 23 giugno 1927, n. 1155 o della legge del 23 marzo 1928, n. 858 circa le disposizioni per la lotta cóntro le mosche e del relativo Regolamento approvato con Decreto del Capo del Governo del 20 maggio 19.28, ov véro del Regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927 oppure di altre leg gi o regolamenti speciali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento saranno punite in conformità e con i procedimenti dell'art. 226 e seguenti della Legge comunale

e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con gli articoli 70, 71 e 72 del R. D. 30 di cembre 1923, n. 2839 e col R. D. 23 maggio 1924, n. 867. L'ammontare delle ammende per ciascuna specie delle infrazioni predette, nei limiti minimo e massimo indicati nel sucitato articolo 226, sarà stabilito dal Po destà con apposita Ordinanza emanata a sensi dell'art. 2 del precitato R. D. 23 maggio 1924. Le controversie saranno sottoposte al giudice con ciliatore. Art. 13- - La vigilanza sulla costruzione

quanto si riferisce all'applicazione del pre sente Regolamento, dovrà esplicare attiva propaganda fra i proprietari di animali, al fine di facilitare loro la conoscenza, la chiara interpretazione e l'efficace ap plicazione, a<rli effetti economico-sanitari. delle norme portate dal Regolamento e delle disposizioni legisla tive e tecniche che lo informano, le disposizioni riguar danti la concessione di prestiti da parte delle istitu zioni di credito agrario per la attivazione delle conci-, maie, di cui

all'art. 6 del Regolamento, le infrazioni, le controversie, ecc. Decr. prefettizio 1° febbraio 1928, n. 3482. Art. 14. Disposizione transitoria A norma del Decreto ministeriale 11 marzo 1929 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1929. n. 72) la distanza di 25 metri prevista col capoverso 2, comma 1°, art. 3 del presente Regolamento, è ridotta, fino al 27 marzo 1932, a dieci metri, qualora le stalle abbiano capacità non superiore a venti capi grossi, ov vero formino un sol corpo con le case

stesse. CHIARIMENTI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO > All'art. 4. Il concetto di „urbano', qualora dovesse essere identificato con „cittadino', „di città' ostacole rebbe non poco l'opera dei Podestà dei Comuni che, pur non essendo città, comprendono però importanti agglomerati di abitazioni civili, che includono a lor volta aziende rurali e scuderie e dove, assai spesso, si manifesta un forte movimento di forestieri: da ciò la necessità di attribuire alla parola „urbano' il signifi cato

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 6 von 8
Datum: 01.09.1929
Umfang: 8
Sanità pubblica K. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Laboratori Comunali e Provinciali d'IgieneVigilan za sul commercio delle sostanze agrarie e sulla torrefazione del caffè Circolare del 14 agosto 1929 (VII), n. 13023 - Sanità Ai sigg. Podestà della Provincia: Comunico la seguente circolare del Ministero del l 'Interno: „È stato chiesto al Ministero quale sia là rispettiva competenza degli ufficiali sanitari e c.ei direttori dei laboratori provinciali e comunali di profilassi c di vi gilanza

igienica, in relazione alle disposizioni dei RR. Decreti-Legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e n. 1929, di retti a combattere le frodi nel commercio dei prodol- ■ ti agrari e nella torrefazione del caffè, e dei regola menti relativi, approvati con' RR. DD. 1° luglio 1926, n. 1361, e 19 dicembre 1926, n. 2451. In proposito si deve osservare quanto segue: L'articolo 41 del R. Decreto-Leege 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente il commercio dei prodotti agrari, stabilisce che chiunque fa commercio delle

sostanze e prodotti indicati nel- Decreto stesso è tenuto a for nirne campioni, a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli altri funzionari, ivi, esplici tamente contemplati, compresi i capi degli istituti de signati dai Ministeri competenti e i funzionari dai me desimi delegati. Gli articoli 88 e 93 del regolamento approvato con R. Decreto 1° luglio 1926, n. 1361, rispettivamente, commettono alle autorità ed agli ufficiali sanitari la vigilanza sul commercio delle sostanze

. contemplate dal Decreto-Legge, per conto del Ministèro dell'Inter no, e annoverano, tra i funzionari autorizzati a pre levare i campioni, anche gli ufficiali ed i vigili sani tari dei comuni, nonché i direttori, vice-direttori ed assistenti dei laboratori provinciali e comunali di pro filassi e di vigilanza igienica. L'articolo 44 del R. Decreto-Legge n. 2033 dispone, poi, che, quando dàlie analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto od in parte, ai prescritti

requisiti, il capo del laboratorio o il capo del servizio debbono presentare circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato della eseguita ana lisi, e l'articolo 116 del regolamento conferma tale ob bligo nei riguardi dei direttori degli istituti analiz- .zatori. Dovendo, però, la disposizione del regolamento es sere interpretata sempre in relazione a quella della legge, di cui è destinata a disciplinare l'esecuzione, sembra a questo Ministero che

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 8 von 14
Datum: 01.05.1927
Umfang: 14
; b) raccogliere per ciascuno dei minorenni la foto grafia, e tutte le indicazioni che possano, comunque, servire per la loro identificazione ; c) dare agli elementi raccolti la maggiore pubbli cità ai fini del possibile rinvenimento dei genitori o di altro ascendente o dei tutori. Art. 28. E' fatto obbligo a chiunque di consegnare immedia tamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Mini stro per i lavori pubblici, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso

. All'atto della consegna, il funzionario redige, alla presenza di due testimoni, verbale di consistenza, in duplice copia; una delle quali viene rilasciata al pos sessore del materiale c del mezzo requisito. Il verbale conterrà una sommaria descrizione dei materiali e dei mezzi requisiti, la loro quantità, la qualità e la indicazione del loro stato di conservazione. Il funzionario che procede alla requisizione de termina provvisoriamente il prezzo del materiale re quisito, restando demandato

all'ingegnere, capo del Genio . civile, competente per territorio, di procedere alla liquidazione definitiva, confermando o modifi cando il prezzo stesso. Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio.civile, relativamente a] prezzo, è ammesso ri corso al Ministro per i lavori pubblici, la cui deci sione non è suscettibile di alcun gravame, nè in via .amministrativa, nè in via giudiziaria. Con le stesse norme i funzionari delegati dal Mi nistro per i lavori pubblici hanno facoltà di requisire

articoli 12 e 16. Art. 29. Alle imprese che eseguiscono lavori per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubbli ci, e che, a termini dell'art. 8 del Regio decreto 2 settem bre 1919, n. 1915, su richiesta del Ministro per i la vori pubblici, abbiano messo a disposizione dèi Genio civile, in tutto o in parte, le loro maestranze, spetta : 0 un prolungamento del termine per l'esecuzione dei lavori in corso di appalto, corrispondente al nu mero dei giorni durante i quali

le maestranze sono state a disposizione del Genio civile : 2° un compenso commisurato in ragione del 10 per cento sull'ammontare del prezzo della mano d'opera, da determinarsi sulla base della polizza di assicura zione contro gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, nel caso in cui il numero degli operai messi a disposizione risultasse di un quinto inferiore a quello rappresentante la totalità delle maestranze impiegate dall'impresa, a questa non verranno corri sposti i compensi di cui ai numeri 1 e 2 del

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 6 von 12
Datum: 01.04.1927
Umfang: 12
^ '-y — 16 - Torio presso la Seziono di li. Tesoreria Provinciale (Banca d~ Italia) e siano in possesso della relativa quietanza, debbono trasmettere alla Intendènza di Fi nanza (Sezione del Tesoro) la dicliiarazione (domanda) su 'carta bollate da 2. lire debitamente registrata per la costituzione del deposito cauzionale definitivo. La domanda dovrà essere redatta come segue: 11 sottoscrìtto ........ (nome e cognome e pater nità) domiciliato . . per cónto proprio e con denaro di sù'à proprietà

, chiede di depositari; la somma di ^nominali Lire (Lire . .'.'.) rappresentate dal certificate) provvisorio di Prestito del Littorio N. attualmente trattenuto a cauta custodia dalla E.. Teso reria di Trento, coinè da quietanza N. . . . . . del (data), quale cauzióne dovuta per l'esercizio del commercio di . . .... . in in ottemperanza al E,. D. 16 dicembre 1926, N. 2174. Chiede anche che gli interessi siano pagati a (loca lità^. (Data e ■firma completa.) Nei' casi in cui il negozio appartenga ad una

ditta o ad lina Soeislà, le parole „per conto proprio o, di sua proprietà' saranno sostituite dalle altre „per cónto e di proprietà della 'Ditta A tale domanda dovrà essere unita una marca da . bollo da 3.— Lire (tre) qualunque sia l'importo del de posito, da applicarsi sulla polizza che rilàscierà a suo tempo la Intendenza eli Finanza. b) I commercianti che non abbiano ancora deposi tato i certificati del Prestito der Littorio alla Sezione di-R. Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia), déBbono

.spedire alla Intendenza di Finanza (Sezione del Te soro): La dichiarazione di deposito: il certificato del Prestito del Littorio: le seguenti ma rché da bollò: 1. una. marca di Lire Ò.50 o da Lire 2.—, secondo che il deposito sia interiore o superiore alle 'Lire 1000. da servire per la ricevuta che rilàscierà la Sezione di 'R. -Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia') alla quale rintendenza trasmétterà i certificati dèi Prestito del Littorio; •2. una da 3.—Lire (qualunque sia l'importo del de posito

) che sarà applicata sulla polizza di deposito che Tilascierà a suo tempo la Intendenza di Finanza). . La domanda dovrà essfere compilata come segue: Alla IR. Intendenza di 'Finanza, Sezione del Tesoro. . .Trento. Il sottoscritto (nome, cognome paternità) domici liato a chiede di depositare per ' conto proprio e con denaro di sua jiroprietà, la somma di nominale Lire (Lire .. V. :) rapprésentàte dal certificato ì provvisorio del prestito del Littorio N del (data), quale cauzione dovuta per

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 12 von 20
Datum: 16.02.1928
Umfang: 20
R. PREFETTURA DI BOLZANO. Disciplina dei servizi comunali di bassa macelleria. Circolare 1° febbraio 1928 (a. VI.), N. 3087 San. Ai Signori Podestà della Provincia ^ Uno dei compiti più importanti delle Autorità co lmali, a tutela della salute pubblica e a difesa del ,trimoiiio zootecnico è quello della vigilanza, del trat ento e della utilizzazione delle carni (intese in sen- rgo) provenienti da animali infortunati o amma- morti e, comunque, delle carni non perfettamen- ali. • • A' sensi

dell'art. 8 del nuovo Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. De cretò 21 luglio 1927, N. 1586, i provvedimenti, clie de- mno da tale compito, debbono essere raccolti in spe- ialX^tegolamento, deliberato dalle Autorità comuna li. Ritenuta la necessità e l'urgenza che tale regola mento venga adottato in tutti i Comuni della Provin cia, corrisponda alle particolari esigenze locali e sia re datto con opportuna uniformità di criteri, si fa seguire uno schema, compilato dall

' Ufficio competente, che dovrà servire di guida alle SS. LL. per la compilazione del regolamento in questione. Trattandosi poi d'una materia piuttosto complessa, le SS. LL. troveranno nella parte non ufficiale del Bol lettino, il concetto generale cui il regolamento s'infor ma e alcuni chiarimenti alle singole disposizioni. A sensi dell'art. 199 T. U. delle Leggi sanitarie 1° agosto 1907, N. 636, e dell'art. 78 del R. D. 30 di cembre 1923, N. 2889, le deliberazioni delle SS. LL. di approvazione del

regolamento per ogni comune, dovran no essere trasmesse a questo Ufficio, insieme con due- copie del Regolamento approvato, subito dopo la loro regolare pubblicazione e. in ogni caso, non oltre il 15 marzo p. v. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. SCHEMA DI REGOLAMENTO SPECIALE DISCI PLINANTE I SERVIZI DI BASSA MACELLERIA DEL COMUNE DI Art. 1 1) Agli, effetti della vigilanza sanitaria sulle carni destinate alla alimentazione umana e della polizia sa nitaria, le carni di animali colpiti da infortuni o da malattie

o da particolari processi, qualora dal Vete rinario comunale vengano giudicate atte al consumo a norma del R. V. S. C. (Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con Regio Decreto 21 luglio 1927, N. 1586), sono dette di BASSA MA CELLERIA e possono essere adibite al consumo, a deroga del divieto stabilito con l'articolo 18 del predetto Regolamento e a condizione che vengano os servate speciali cautele atte a impedire che le carni stesse o gli altri prodotti dell'animale dal quale esse

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 7 von 7
Datum: 01.05.1929
Umfang: 7
Pubblica REGIA QUESTURA DI BOLZANO Istruzione per la concessione del lasciapassare per le colonie Ai sigg. Podestà della Provincia Trascrivo qui. di seguito le istruzioni impartite dall'On. Ministero competente, relative alla conces sione del lasciapassare per le Colonie: „Le autorità autorizzate al rilascio del lasciapas sare per le colonie dovranno attenersi alle seguenti istruzioni, stabilite di concerto con i RR. Ministeri degli Esteri e dell'Interno, ai sensi dell'art. 6 del R. Decreto

17 dicembre 1928, n. 3278, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio a. c., n. 22. 1. - Scopo precipuo dell'abolizione del passaporto è stato quello di favorire l'andata nelle nostre colo nie. Pertanto, il rilascio del lasciapassare deve esser fallo con sollecitudine e senza bisogno di presenta zione degli usuali documenti che si richiedono per i passaporti, osservando naturalmente le disposizioni dell'art. 4. Si richiama la particolare attenzione degli Uffici autorizzati al rilascio del

lasciapassare sulla disposi zione .del n. 5 di detto anticolo per evitare che pos sano usufruire del lasciapassare persone che per i lo ro precedenti politici, si ir.itenga opportuno tener lontani dalle colonie affinchè da queste non riescano ad espatriare. 2. - Per l'imbarco e lo sbarco non occorre il visto degli Uffici di P. S. Sarà sufficiente la presentazione del lasciapassare, oppure, per i partecipanti ad espo sizioni, fiere o congressi, delle tessere rilasciate dai rispettivi comitati

. 3. - I componenti del Consiglio Superiore Colo niale ed i RR. Funzionari del ruolo direttivo colo niale, essendo esenti del lasciapassare, ai sensi del l'art. .7, dovranno presentare all'atto dell'imbardo e dello sbarco : un. qualsiasi documento ufficiale che comprovi la loro qualità. ' 4. - Per quanto riguarda le carovane turistiche, scientifiche e consimili, l'autorizzazione del Ministe ro delle Colonie riflette soltanto Io scopo del viaggilo: spetta invece alle autorità che rilasciano il permesso collettivo

di ri chiamo di una ditta, residente in Colonia, che risulta negli elenchi che questo Ministero invierà alle auto rità autorizzate al rilascio del lasciapassare, elenchi che verranno aggiornati ogni tre mesi. Verrà pure rilasciato il lasciapassare ai.-lavoratoti manuali dietro presentazione di un documento di ri chiamo di una ditta con il visto del Governo di una delle colonie, quando la ditta non si trova compresa negli elenchi trasmessi da questo Ministero. Sicurezza 7. - Pér il rilascio del

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 6
Datum: 01.07.1929
Umfang: 6
§pg^!f^p fi- f»- ' j, j /ä: Ü i l l i r ß' -Ì *% — 87 7'X-''' t « ^ u PREFETTURA \i. Vt; i/Hr DELLA PROV. DI BOLZANO Vigilanza igienica sulle stazioni climatiche e balneari Circolare del 14 giugno 1929 (VII), n. 8945 - Sanità Ai sigg. Podestà della Provincia: Avvicinandosi il periodo dell'attività delle stazioni climatiche e balneari (Stazioni di Cura) occorre che la vigilanza sanitaria sia-in esse il più possìbile per fetta. È. perciò necessario che tutti gli alberghi ab biano assicurata

l'assistenza medica e che quelli di una certa importanza che, soli o raggruppati, sono distanti dalla sede abituale di un Medico, siano prov visti di un medico proprio per tutta la stagione di af fluenza dei forestieri. È pure indispensabile che in ogni comune sede di stazione di cura sia fino da ora impiantato e completamente arredato un locale di iso lamento per accogliervi eventuali infermi di malattie infettive o diffusive, locale imposto dall'articolo 146 del Regolamento 3 febbraio 1901

, n. 45. Richiamo le mie circolari 14 marzo u. s., n. 2845, circa gli stabilimenti termali e simili e 19 aprile u. s., n. 6302, circa le migliorie igieniche negli alberghi e, per questi ultimi, le disposizioni del regolamento 24 maggio 1925, n. 1102, e specialmente quelle degli ar ticoli 7, 9, 15 e 18 di esso. Desidero conoscere al più presto quanto sia stato fatto in ogni singolo Comune in esecuzione di quanto sopra. ' ' ' ' : : ; 11 Prefetto : G. B. Marziali Sanità pubblica R. PREFETTURA DELLA PROV

. DI BOLZANO Vigilanza igienica del latte destinato al consumo di- retto 'Circolare del 29 giugno 1929 (VII), n. 10530 - Sanità ft\f\ \V Ai sigg. Podestà \ln ottemperanza alla Circolare telegrafica del 26 giugno .1929, n. 23541, del Ministero dell'Interno, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul Regolamento per la vigilanza igienica del latte destinato al con sumo diretto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24. c. m., n. 46, e si pregano le SS. LL. di voler di sporre affinchè, nell'interesse della

pubblica igiene, che dall'applicazione del citato Regolamento vede va lidamente assicurata la sua tutela, le varie norme portate dal Regolamento, vengano attuate nel tempo ,e nei modi indicati nel Regolamento stesso. A tale effetto e nell'intento di conseguire in tut ta la Provincia un'uniforme interpretazione fonda mentale del- Regolamento, si ritiene opportuno far notare i seguenti punti da esso emergenti: 1. - La vigilanza igienica dev'essere esercitata non solo sul latte destinato al consumo

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 13 von 20
Datum: 16.02.1928
Umfang: 20
genza, -nonché di quelli morti per traumatismo, ustioni, insolazioni, colpo di calore, folgorazione, annegamento, soffocazione, asfissia, strapazzo, echi- . nococeo del cuore, aneurismi, emorragie interne da alterazioni locali -lei vasi, embolismi, cardiopatie, afta apoplettica, schok post operativi, meteorismo acuto alimentare, collasso puerperale, anafilàssi da sieri - purché si sia provveduto ad un sufficiente dissanguamento ed alla pronta evisceratone; b) le carili degli ani muli

specificati come sopra, nelle quali l'odore e il sapore risultano modificati dalla somministrazione di óerti medicamenti, dal genere di alimentazione o di altre cause (ittero non infet tivo, rottura della vescica, elmintiasi dei vitelli ecc.); - . c) le carni provenienti da animali specificati come, so pra, idroemici, denutriti e immaturi, ovvero licci si o morti in seguito ad avvelenamento (alcaloidi, sali metallici, piante velenose, ecc.) o affetti da tuber colosi, nelle forme ammesse dall'art. 23 del

, purché fuso a temperatura non inferiore agli 80°. , 2) Quando, nei casi indicati nella lettera a) del pre cedente comma e 'nei casi di macellazioni' d'urgenza. .che hanno luogo per malattie infettive dei suini e dei vitelli o per enteriti, metriti, mastiti è sierositi a ca rattere infettivo, il réperto anatomopatologico non ri sulti di assoluta perfetta chiarezza, il giudizio sulla commestibilità delle carni dovrà essere dato collegial mente, con l'intervento, a fianco del veterinario comu nale, del

veterinario provinciale o di un docente di i- spezione delle carni, oppure del direttore dei macelli pubblici di Bolzano e Merano. 3) Non entrano nel novero dei casi di cui all'art. 13 del R. V. S. C. le carni di equini morti o macellati d'ur genza per forme morbose, anche se secondarie, a carico dell'apparecchio gastrointestinale e i visceri degli ani mali colpiti da processi infettivi o tossici : le carni o i visceri predetti debbono essere sempre distrutti sotto la sorveglianza dell'Autorità sanitaria

dagli art. 18, 20, 21,' 23, 24, 25, 26, 27, 31 e 54 del R. Y. S. C., delle leggi e degli altri regolamenti sanitari iii vigore e ai concetti acquisiti dalla medicina veterinaria moderna. 2) Gli elementi relativi al giudizio e al trattamento di cui al comma precedente, dovranno essere inseriti nell'apposito verbale (.ali. A), prescritto col comma 7 dell'art. 20 del R.Y.S.C. - . 3) Le carni destinate al consumo e alla vendita qua li carili di bassa macelleria, dovranno essere bollate ton speciali

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Seite 4 von 12
Datum: 01.03.1928
Umfang: 12
ed il valore totale del fondo contenente gli appezza menti danneggiati, i diversi generi di cultura dell'in tero fondò, la descrizione, l'entità dei danni sofferti, ed il reparto dei danni stessi che valutati secondo le consuetudini locali grava su proprietario richieden te, sul colono, specificando nome, cognome, paterni tà, condizioni economiche e residenza di questi ul timi (fìttabile e colono). 4. I Comuni, ricevute le domande, ne accerteran no la regolare documentazione, uniranno tutte

le in dicazioni occorrenti per precisare le condizioni eco- noriiiclie del richiedente; ove .del caso confermeran no il reparto di cui all'ultima parte dell'articolo pre cedente, ed invieranno le domande stesse debitamen te elencate con lutti i documenti relativi, al Prefet to entro il dieci aprile 1928. Si ritiene opportuno di avvertire, che poiché il Governo non ha inteso di far luogo al risarcimento dei danni ma solamente di accordare sussidi, gli in teressati potranno ottenere aiuti proporzionali alla

gravità delle perdite sofferte. Il Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. Raccolta del materiale toponomastico italiano. Circolare del 13 febbraio 1928 (a. VI.), N. 4174 Ai Signori Podestà della Provincia. Col X® Congresso geografico italiano tenutosi re centemente a Milano, è stato votato un ordine del giorno, col quale mettendosi in rilievo lo sviluppo raggiunto dalla Raccolta del materiale toponomasti co italiano, si fanno voti perchè il lavoro che la Com missione Centrale

di Toponomastica presso il Comi tato Geografico italiano svolge al riguardo, trovi ap poggiò, per' la raccolta del materiale necessario, pres so le autorità provinciali e presso le amministrazioni degli Enti locali, delle quali si chiede il patronato. • Data là importanza che tale iniziativa riveste, nel l'interesse del patrimonio toponomastico nazionale, e la complessila del lavoro che la Commissione predet ta è chiamata a svolgere, prego le SS. LL. di coope rare neTmodo che riterranno migliore, con la com

missione stessa, per facilitarne, il compito ed esau dirne le eventuali richieste. • Il Prefetto : UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. Celebrazione del pane. Circolare 20 febbraio 1928 (a. VI.), N. 5321, Div. I. Ai Sigg. Podestà della Provincia di Bolzano. Il Direttore Generale dell'Opera Italiana Pro 0- riente, don Francesco Galloni, ha. trasmesso diretta mente alle SS. LL., la circolare 2 corrente relativa alla „celebrazione del pane' corredata di tutte le i- struzioni e modelli per

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Seite 5 von 12
Datum: 01.04.1927
Umfang: 12
, non già sulle condizio ni generali del mercato o sulla normalità di un servizio continuativo e serio, ma con 1' evidente proposito di .sfruttare determinate- e occasionali circostanze che si risolvano a vantaggio di qualche persona e a danno del la serietà del commercio, della utilità dei consumatori e della tranquillità del mercato. A questo scopo le Com missioni comunali potranno giovarsi dei pareri espressi dai delegati delle federazioni provinciali fasciste dei commercianti. Gli spacci nei

quali i lavori di sistemazione' e di apertura siano stati iniziati nel periodo precedente al la pubblicazione della legge 16 dicembre 1926, N. 2171. e che per il protrarsi di siffatti lavori si siano trovati nella condizione di dover .rimandare la loro apertura nel tempo posteriore alla pubblicazione di cui è cenno, sono da considerare agli effetti dell'applicazione del la legge, quali esercizi di vendita preesistenti. Le imprese per la posa in opera e la manutenzione di apparecchi di riscaldamento

legge. Le Casse comunali e le Casse agrarie costituite sot to forma di Società commerciali che abbiano per scopo unico o principale l'esercizio del credito, in quanto si provvedano di merci per fornirle esclusivamente ai propri soci, non sono sottoposte alla sanzione della legge 16 dicembre 1926, N. 2174, dovendosi non tanto attribuire l'esclusione nel nome e nell'indirizzo generi camente a favore dello sviluppo agrario da assegnare ai suddetti istituti: quanto nella indole dell'operazione che

rientra tra quelle di credito agrario. Il Prefetto: RICCI R. PREFETTURA DI BOLZANO. N. 054449 Amm. Bolzano, 21 marzo 1927. (a. V.) Oggetto : Norme per il rilascio (lei librétto . di lavoro. Ai sigg. Commissari Prefettizi e Podestà della Provincia. . Trascrivo per conoscenza la circolare del Ministero dell'Economia Nazionale 2 marzo u. sc., N. 1562, riflet tente l'oggetto, con preghiera di attenersi rigorosamen te alle istruzioni contenute nella stessa, allo scopo di raggiungere una uniforme

applicazione della legge. Gradirò un cenno di assicurazione. Nonostante le istruzioni ripetutamente impartite, questo Ministero ha dovuto constatare, che le vigenti disposizioni sul rilascio del libretto di lavoro sono ap plicate con inolia incortezza dalle Autorità comunali, a causa delle nuove norme circa l'istruzione elementare obbligatoria, contenute nel Testo Unico 22 gennaio 1925, N. 432. Questo Ministero pertanto ritiene oppor tuno ricordare ancora una volta che le disposizioni sul la istruzione

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 7 von 10
Datum: 16.10.1928
Umfang: 10
questa Prefettura a norma degli art. 1, 2, 3, 7, 11 e 11 del R. D. legge 17 agosto 1928, n. 1953; b) che nell'attribuire ai segretari comunali le- in dennità di caroviveri nella stessa misura stabilita per gli impiegati' governativi, il settimo comma dell'ar ticolo, 10 del citató'Ri'D. legge 17 agosto 1928, n. 1953, nulla innova alle disposizioni vigenti nei riguardi del trattaménto *di caroviveri agli altri impiegati e salaria ti i'quali continueranno a percepire, nel 1929, le in dennità

disposizioni degli articoli 5 e 7 di detto decreto ed applicare rispettivamente la tassa esercizio e rivendita e di famiglia limitatamente quest'ultima ai contribuenli non colpiti all'imposta complementare di Stato. Reputasi inoltre opportuno fare presente, che re centemente il Consiglio dei Ministri ha deliberato due provvedimenti in materia di finanza locale. Col primo vengono prorogate al 1° gennaio 1930 le disposizioni di cui al primo e ferzo, comma del l'articolo 1° del R. D. legge 27 ottobre 1927

, n. 2045, riguardanti l'inizio della riduzione delle sovrimpo ste eccedenti il secondo limite di cui all'articolo 10, secondo comma, del R. D. 16 ottobre 1924, n. 1613; col secondo provvedimento invece vengono proroga te, pel quinquennio 1929—1933, le disposizioni con tenute negli art. 7 del R. D. 24 settembre 1923, n. 2030, e 2 del R. ©. 16 dicembre scorso, n. 2720. concernen te l'ordinamento dei dazi di consumo, limitatamente all'aumento del quarto delle aliquote fissate dalla ta bella annessa

al primo dei predetti decreti. Col 31 . dicembre prossimo venturo cessa pertanto la facoltà di applicare dazi extra tariffa. In relazione alla man cata proroga di tale facoltà il provvedimento contie ne .disposizioni per là revisione dei contratti in cor so nei comuni clie abbiano dato in appalto la riscos sione del dazio e che nella determinazione del cano ne o dell'introitò minimo garantito dall'appaltatore ad aggio, abbiano conglobato il gettito dei dazi in tariffa e quello dovuto all'aumento del

attinenti ai contributi di utenza, autorizzali dagli articoli 9 e 10 dal R. D. 18 novembre 1923, n. 2338, dovranno essere ridotti alle sole quote dovute per i veicoli a trazione ani male. ' Per quanto riguarda la pubblica istruzione, nel bilancio' 1929 dovrà essere stanziato il contributo al Patronato scolastico, obbligatorio ora per legge, il quale deve comprendere : a) la somma stanziata dal comune a favore del l'assistenza scolastica al 2 febbraio 1924 (art. 223 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 557

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 6
Datum: 01.06.1928
Umfang: 6
— 98 — Sanità pubblicai R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Servizio ostetrico - Stipendi minimi - Pianta organica - Regolamento di servizio ; Ai sigg. Podestà della Provincia: Come è noto alle SS. LL., la. G. P. A. per. Ip. dispo sizioni dell'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, deve stabilire gli stipendi minimi anche per le leva trici condotte: ciò che eissa. ha fatto con decisione 10 aprite le, a. I Comuni e i Consorzi, in casi particolari o per giustificali motivi, possono fissare

stipendi od assegni superiori ai minimi suddetti; ma non possbno mai.per nessun motivo fissarne di inferiori. \ Come pure è poto alle SS. LL., l'art. 43 del citato decreto stabilisce che i Comuni e i Consorzi con appo sito regolamento devono indicare il numero delle con-' dotte sanitarie -— ivi comprese le ostetriche — e prov vedere allo stalo giuridico del personale, in analogia a quarit'o' 'e'*prescritto~dàIl'àrt: 47 <iel R. D. 30 dicem bre 1923, n. 2839. Per facilitare il compito ai Comuni

locali; molti articoli del detto schema hanno valore semplicemente indicativo; servono, cioè di semplice norma e devono essere o soppressi o so stituiti da precise disposizioni che rispecchino lo stalo di fatto; ciò vale, ad esempio, per le disposizioni transitorie e per l'art. 4 del citato schema. I Comuni che devono invece riunirsi in consorzio per provvedere al servizio ostetrico devono delibe rare: a) la costituzione del consorzio; b) lo Statuto (convenzione regolatrice) del con sorzio che deve

contenere tutte le disposizioni con template dall'art. 4 del regolamento 10 luglio 190(>, n. 466. Le deliberazioni suddette devono essere inviate subito alla Prefettura per l'esame tutorio; tutte le deliberazioni dei Comuni costituenti, un consorzio de vono essere inviate contemporaneamente. Il Consor zio non sarà regolarmeli te costituito finché non sia intervenuto il decreto prefettizio che ne approvi la costituzione e il relativo statuto (siri. 2 del Regola mento 19 luglio 1906, ii; 466 e art. 10 del

R; D- 30 di cembre 1923, n. 2839). Solo dopo ricevuto tale de creto i Comuni potrannq nominare i propri rappre sentanti nell'assemblea consorziale, inviando alla Pre fettura le relative deliberazioni per il visto, sempre contemporaneamente per tutti i, Comuni di ogni sin golo consorzio. Ottenuto il visto di queste delibera zioni, il Podestà del Comune sede del Consorzio ra dunerà subito la rappresentanza consorziale per la nomina del Presidente e per l'approvazione del; rego lamento di servizio (capitolato

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 10 von 12
Datum: 16.11.1927
Umfang: 12
bero incorrere per effetto dell'airi. 3 del R. D, Legge b) pei fabbricali L....... 1 23 ottobre 1925, N. 2289. . sono state date, alla locale Intendenza di Finanza le Ciò piremesso ritengo opportuno richiamare le se- opportune disposizioni perchè, sui ruoli principali e- guenti istruzioni : rariali del 1928 sia ripartita la sovrimposta di > ^ Parie formale Non essendo àncora stato provveduto al coordi- II bilancio dovrà essere corredato, oltre che della ngmento di' tutte le norme legislative

concernenti, la dimostrazione dell avanzo, o del disavanzo degli eser- finanza locale rimangono in vigore le disposizioni del cizi precedenti ed, in caso di avanzo, della dimostra- k . d . 20 ottobre 1925, N. 1944, e le relative norme zione della sua destinazione in conformila dell'arti- regolamentari contenute nella circolare 30 dicembre colo 194 del Regolamento comunale e provinciale: 1925 del Ministero delle Finanze. Si avverte soltanto a) di un prospetto di lulti i mutui passivi già con- c ] 1Cj

16 gennaio 1927, N. 1Ó0, convertito nella Leg- d) di un elenco dei dipendenti comunali con la g p 16 giugno 1927, N. 1123, e per la quale con R. D. indicazione del nome, cognome, grado, data di as- 12 agosto scorso N. 1763 è stato approvato il relativo sunzione, in servizio, deliberazione di nomina debita- Regolamento. Il gettito di questa tassa dovrà Tigu- mente approvata, stipendio corrisposto, altri assegni rnre per. % (quota spettante allo Stato) tra le partite eventuali e indennità di caro viveri

- imposta erariale sui terreni e lire 1.50 per ogni lira na delle annotazioni del bilancio, indicare, in cdr- di imposta erariale sui fabbricati, possono rimandare rispondenza ai vari stanziamenti, le deliberazioni re- ai 1° gennaio 1929 la riduzione prevista dal 1° com - lative debitamente approvate dall'autorità tutoria, ma dell'art. 11 del R. D. 16 ottobre 1924, N. 1613: Rammento poi, che tra le spese dovranno figuralre : qualora però l'eventuale eccedenza al limite massimo a) lo stanziamento del

canone annuo in ragione consentito dall'art. 10 del menzionato R. JD. sia vin- di' L. 2.00 per abitante, per la istruzione elementare, colata a garanzia di mutui già concessi, le relative in forza del R. D. 1° maggio 1924, N. 763, e del con tangenti, pur superando i limiti del nuovo decreto, tributo scolastico in ragione di L. 1200 per inse- potranno essere applicate peir l'intero periodo di am- gnante in dipendenza dei RR. DD. 31 dicembre 1923. mortamento salvo graduale riduzione in correlazione

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 7 von 8
Datum: 01.04.1929
Umfang: 8
3. La platea deve avere una superficie non inferiore a metri quadrati quattro per ogni capo grosso, se si tratti di stalle del piano o della collina, a metri qua drati tre. se trattisi di stalle dimontagna e può essere co struita a livello del terreno o a livello inferiore ed a- vere una pendenza del 2X> per cento circa verso uno dei lati in corrispondenza dell'apertura di comunica zione eoi pozzetto. L'opera di muratura, cemento o calcestruzzo non è necessaria quando la concimaia poggia

su suolo per sua natura impermeabile. La platea dev'essere circondata da un muro facente corpo con i lati della platea medesima e costruito con lo stesso materiale. L'altezza del muro dovrà essere tale da superare il massimo livello del letame accumulato: in tal caso la concimaia (a tipo chiuso e la più razio nale) verrà munita di coperchio totalmente o parzial mente mobile, a buona chiusura. Ove l'adozione di tal tipo di concimaia non fosse possibile, 1 altezza del muro predetto non potrà essere

munita di chiusino secondario per- l'immissione del tubo di aspirazione per la pompa di espurgo. 7. Quando la concimaia ha forma di fossa imper meabile. il pozzetto non è rigorosamente obbligatorio, purché sia evitata qualsiasi perdita di colaticcio. 8- Ove non trattisi di concimaie a tipo chiuso si dovrà provvedere a ripararle dal sole c dal vento per mezzo di tettoie o di alberi o di pergolati fron dosi. Il concime fresco dovrà essere infossato nella parte centrale del cumulo letamico. Questo dovrà

es sere mantenuto sufficientemente commesso e coperto da uno strato di terra o altro materiale idoneo. Legge 23 grugno 1927, n. 1155; Dccr. Prcfelt. 1° febbraio 1928, n. 3482. „ Art. 7. Per le concimaie del 2° itipo (concimaie per ricoveri non compresi fra le stalle rurali ricoveranti più di due capi bovini od equini adulti) non vengono imposte speciali norme costruttive e di governo; qua lora però esse, per ubicazione, costruzione e tenuta, potessero dar luogo ad inconvenienti sanitari o dar

mo lestia al vicinato, il Podestà disporrà nei loro riguardi 1 adozione di quelli fra i provvedimenti indicati nei precedenti articoli, che valgano a eliminare gli incon venienti accertati. Art. 8. Qualora nella immediata vicinanza delle concimaie tanto del 1° che del 2° tipo, di cui al precedente arti colo 5, sianvi case di abitazione civile, ospitali, case di cura e di ricovero, alberghi, pensioni, istituti di istru zione e di educazione fisica, stabilimenti per la produ zione, la raccolla

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 5 von 10
Datum: 01.08.1929
Umfang: 10
— 99 — M. V. S. N.) da richiedersi e da organizzarsi secondo lo norme in vigore. Le spese di carattere generale, incontrale dai Co muni per il funzionamento del predetto servizio, ver ranno a suo tempo rimborsate ripartendole fra tutti i Comuni che dal servizio stesso avranno tratto bene ficio. 5. - I Podestà dei Comuni interessati, i Veterinari municipali, gli Agenti tutti della Forza .Pubblica, so no incaricati, nel campo della rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente Decreto, che

dovrà esse re pubblicalo, con le norme dell'articolo 10 del suci- talo Regolamento speciale di Polizia veterinaria sii ci tato e entra subito in vigore. Bolzano, lì 20 luglio 1929 (VII). II Prefetto : G. B. Marziali R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Regolamenti» sulla vigilanza igienica del latte desti nato al consumo diretto Circolare del 20 luglio 1929 (VII), n. 11509 - Sanità Ai Sigg. Podestà. Con riferimento alla Circolare del 29 luglio 1929, n. 20530, concernente l'oggetto sopraindicato

, comu nico alle SS. LL. la seguente Circolare 7 e. ni., nu mero 24303, inviata alle RR. Prefetture dal Ministero dell'Interno per opportuna norma delle Autorità Co munali, eh biniate in prima linea ad attuare l'applica zione del nuovo Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con R. Decreto 9 maggio 1929, n. 994: „La Gazzetta Ufficiale del 24 corrente, n. 146, ha pubblicato il Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto

innova zione nella disciplina sanitaria del latte alimentare, ritiensi opportuno Svenga richiamata la particolare attenzione degli organi temili ad applicarle. Tra le disposizioni contenute nel titolo I conviene mettere in evidenza quelle relative ai ricoveri degli animali. • Una buona condizione di tali ricoveri rap presenta infatti in presupposto indispensabile per la produzione igienica del latte. È, pertanto, il Vete rinario Comunale, nella relazione che, per la parte di sua competenza, è tenuto

una eccessiva ventilazione può riuscire dannosa per la * produzione del latte, è altrettanto vero che un ade guato rinnovamento di aria riesce assolutamente in dispensabile per la buona igiene degli animali stabu lali. Nel titolo II viene fissato a quali condizioni sa nitarie debbano soddisfare gli animali per essere adi biti alla produzione del lalle destinato al consumo diretto. Conviene qui ripetere che, fra le indagini che il Veterinario deve compiere per stabilire il buo no stalo sanitario

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 6 von 10
Datum: 16.03.1928
Umfang: 10
fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte, e) Se nel restaurare o nel demolire un edificio qual siasi si venisse a scoprire qualche avanzò di pre gio artistico o storico, il Podestà ordinerà i prov vedimenti che siano richiesti dalle urgenti neces sità della conservazione del monumento od ogget to scoperto. XVII - Tra i membri della Commissione Edilizia dovrà -essere annoverato anche l'Ufficiale sanitario, giusta l'art. 38 delle Istruzioni Ministeriali sull'igiene

del suolo e dell'abitalo annesse alla circolare del Mi nistero dell'Interno in data 20 giugno 1896, N. 20900. XVIII - In esito al disposto dell'articolo 62 del K. Decreto 13 marzo 1927 (a. V.), N. 431, devono es sere incluse nel regolamento edilizio le norme di buo na costruzione di cui agli articoli da 63 a 67 del de creto stesso. Le norme di buona costruzione sono da applicarsi per tutte le opere che si eseguono nel territorio co munale a differenza delle ahre del regolamento edi lizio, che

hanno la loro efficacia limitata agli edifici siti nel perimetro dell'abitato. Sarà quindi da aggiungere in questa parte del re golamento un articolo della seguente dicitura : „Ai soli effetti dell'osservanza, delle norme di cui ai pre cedenti articoli relativi alle norme di buona costru zione, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località poste fuori del perimetro del centro abitato.' XIX - Le contravvenzioni alle norme

di buona co struzione sono - soggette alle stesse penalità stabilite per le contravvenzioni a tutte le altre prescrizioni del regola mento. Pertanto è necessario stralciare l'articolo relativo. XX - II privato può costruire in qualunque punto del proprio fondo pùrcliè non invada il suolo pubbli co, e solo in forza di disposizioni prese dall'Autorità competente in base alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità egli potrebbe essere chiamato all'ob bligo di osservare un dato allineamento per

i nuovi edifici. • XXI - Le spese relative alla formazione, conserva zione e restauro dei marciapiedi dei portici e dei la stricati delle vie o piazze pubbliche sono per legge a carico dei Comuni. Il Comune peraltro potrebbe chiamare i privati a sostenere parte delle spese stesse, sotto forma di con- tiibuto di miglioria in base ad un apposito regola mento da emanarsi a termini del R. Decreto 18 no vembre 1923, N. 2538. XXII - Quésta peraltro è materia estranea ai rego lamenti edilizi. Le spese

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Seite 5 von 6
Datum: 16.07.1929
Umfang: 6
stituiscono una categoria di esercenti privilegiati in quantochè'a minori rischi, spese e tasse di esercizio, raggiungono utili a volte rilevanti in concorrenza del commercio stabile. V. Vigilanza. Già nelle precedenti circolari si accennava all'au silio che, in materia di prezzo fisso, le Federazioni provinciali fasciste dei commercianti dovranno, col loro controllo, portare all'opera delle Autorità. È be ne qui chiarire che la vigilanza delle Federazioni de ve avere più Che altro lo, scopo

preferibilmente affidato ad agenti a cui non manchi latto e buon senso al fine di accertare che non si tratti di infrazioni dovute .a circostanze accidentali (come, ad esempio, la caduta di un cartellino), nelle quali sia assolutamente fuori causa la buona fede del commerciante, ovvero che il fatto lesivo della legge sia imputabile al commerciante e non al pro duttore. , i . , , jj : VI. Penalità e cauzioni. Poiché è stalo fatto presente al detto Ministero che le denuncie per violazioni alle norme sui prezzi

vengono fatte in base ad articoli di legge non appro priati e persino in base all'articolo 16 del Testo Uni co delle leggi di p.ubblica sicurezza, così che ne ri sulta una disparità di trattamento la quale fa si che, per la stessa contravvenzione, in alcuni Comuni, il contravventore soggiacia a sanzioni soltanto pecu niarie o amministrative mentre in altri vada incontro anche alla privazione della libertà personale, si ri tiene opportuno ricapitolare qui appresso quali sono in materia di prezzi

, i fatti contravvenzionali e le re lative sanzioni. Premesso che le violazioni in materia di prezzi non sono perseguibili in base al generico art. 16 del Testo Unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848, perchè particolarmente contemplate altrove, i fatti contravvenzionali, in questo campo, possono dunque riportarsi ai tre casi seguenti: 1. Inosservanza del, prezzo fisso. Sono applicabili le penalità di cui all'articolo 5 del R. Decreto-Legge 11 gennaio 1923,- n. 138, (ammenda da Lire

50.— a 2000.—. elèvabile a Lire 10.000 in caso di recidiva, vedi circolare 22 maggio 1928, n. 10). 2. Vendita di generi alimentari ad un prezzo su periore a quello indicato sui cartellini. Sono applica bili le penalità del sopracitato articolo 5 del R. De creto-Legge 11 gennaio 1923, n. 138, ed inoltre, nei casi più gravi, la sanzione di cui all'articolo 5 del R. Decreto-Legge 16 dicembre 1926, n. 2174, (revoca del la licenza di esercizio). 3. Vendita di generi calmierati a prezzi superiori al calmiere

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Seite 6 von 10
Datum: 16.06.1928
Umfang: 10
-* •■ ^ * S o. ,V -x. 106 — ad anticipazioni di cassa e può, in relazione al dispo sto del sesto comma dell'articolo 121 del Regolamento .comunale e provinciale, aver ben più gravi ripercus sioni. Sulle conseguenze suaccennate si pregano le LL. EE. di richiamare la speciale attenzione dei Signori Podestà, disponendo, nel contempo, che i funzionari incaricati dei servizi ispettivi estendano le proprie indagini anche alle pratiche attinenti alla compila zione dei ruoli di cui trattasi

e ne riferiscano, propo nendo, ove del caso, i provvedimenti disciplinari da adottarsi, a norma degli articoli 42, 43 e 49 del R. D. 30 dicembre 1.923, à carico del segretario o ragio niere, qualora il ritardo nella percezióne dei tributi sia da imputarsi ad essi'. Su quanto precede, richiamo la personale atten zione delle SS. LL., non senza avvertire che da patte di questo Ufficio sarà fatto luogo alla più rigorosa osservanza delle istruzioni ministeriali ed al conse guente accertamento di eventuali

responsabilità. Il Prefetto: Umberto Ricci - Economia nazionale. R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO Lavoro delle donne e dei fanciulli: registri dei libretti Circolare n. 17336/III del 1° giugno 1928, VI Ai sigg. Podestà della Provincia: Alcuni Comuni (hanno chiesto se i libretti rila sciati a donne maggiorenni devono essere registrali nel nuovo modulo dei registri dei libretti di lavoro. Poiché i nuovi moduli sono stati compilati esclu sivamente per i libretti rilasciati agli effetti della' leg ge sul

libretti rilasciati agli effetti della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il Prefetto: Umberto Rìcci R. PREFETTURA DELLA PROV: DI BOLZANO Prezzo fisso Circolare del 5 giugno 1928, anno VI Ai signori Podestà a Con la circolare n. 33468/ÌII del 5 dicembre 1927, \ Ir Con Ya. VI, u. s. richiamavo l'attenzione delle SS. LL. sugli \ intendimenti del Governo perchè, a garanzia della generalità dei consumatori, venisse adottato al più presto il prezzo fisso, nella vendita dei generi di con sumo

variazione alcuna. L'adozione del prezzo fìsso nelle vendite costitui sce una necessaria e pratica, integrazione della norma sull'obbligo della pubblicità dei prezzi per la vendita dei generi alimentari e delle merci di qualunque spe cie sancito dall'art. 4 (1° comma) del R. Decreto Leg ge 11 gennaio 1923 n. 138, e confermato dall'art. 4 (comma 2° del R. Decreto Legge 16 dicembre 1926, n. 2174. Giova in proposito ricordare che mentre affini pos sono considerarsi la funzione e gli scopi del prezzo fisso

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Seite 5 von 6
Datum: 01.08.1928
Umfang: 6
Pubblica Sicurezza- R. PREFETTURA DELLA PROV. DI BOLZANO. Associazione fra Veneti del Canton di Ginevra Circolare 16 luglio 1928 (VI), n. 11793 Gab. P. S. Ai sigg. Podestà della Provincia Risulta, che da parte dell'Associazione fra Veneti residenti nel Canton di Ginevra, vengono rivoltei a Municipi ed Enti vari del Veneto' richieste di aiuto fi nanziario per gli italiani residenti nel Cantone stesso. Poiché la predetta Associazione, diretta da ele menti antinazionali, non è altro che uno dei

tanti sodalizi regionali, senza scopi ben precisati, ma che sotto la loro veste apolitica fanno opera antipatriot tica e contraria al Regime, comunico quanto precede lille SS. LL. per opportuna norma e pei; le conseguen ti determinazioni da adottare al fine di impedire che le succitate domande di sussidio vengano comunque, prese in considerazione. Il Prefetto: Umberto Ricci REGIA QUESTURA DI BOLZANO Passaporti Circolare del 18 luglio 1928 (VI), n. 9276 Gab. P. S. Ai sigg. Podestà della Provincia

: Nonostante le mie precedenti istruzioni continua no a pervenire a questo Ufficio, non regolarmente i- xlruite, pratiche per rilascio -di passaporti, il che è causa di perdita di tempo nel disbrigo delle pratiche con-grave danno degli interessati. . Poiché'presumo che gli impiegati municipali ad detti a tale ramo di servizio non tengono presenti le norme vigenti in materia di rilascio del „nulla osta'' reputo utile trascrivere qui di seguito integralmente l'art. 3 della! legge di P. S. 31 gennaio 1901

, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiai^ 14 febbraio 1901, n. 38, ed il modulo allegalo alla delta legge, sul ri lascio del nulla osta predetto. Preflßjavorire assicurazione. p. il Questore: Messana. Art. 3 della Legge 31 gennaio 1901, n. 36, pubbli cato nella Gazztta Ufficiale 14 febbraio 1901, n. 38, circa il rilascio dei passaporti per l'estero. „È vietato di dar corso alle domande per ottenere dichiarazioni di nulla osta e di rilasciare passaporti per l'estero a persone che risultino trovarsi in una delle

categorie seguenti: 1. - coloro che, abbandonando persone per legge affid ate alle loro cure, non le lascino convehieritemèh- te affidate ad altre; — —- -- - '2: - le pèrsone' che, a norma delle leggi civili, so no sottoposte alla podestà altrui, se prive del con senso della persona di cui dipendono, o, in mancan za di essa, del Pretore nei capoluoghi dì mandamento, o altrimenti del giudice coiric.iliatore; e, trattandosi di minori di 16 anni, se vi siano ragioni per credere che jsi vogliano condurre

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Seite 10 von 11
Datum: 15.04.1927
Umfang: 11
,A1 complesso dei punti ottenuti da ciascun can didato nella prova orale e sempre che siasi raggiunta la media indicata nel 1. comma dell'articolo 39 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 2960, saranno aggiunti, ai sensi del 6 capoverso dell'art. 18 del Regolamento 20 agosto 1909, N. 666, per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza:. Ire punti di merito se il candidato dia prova di sapere correttamente e celermente ado perare la macchina da scrivere. Art. 4. Il termine per la presentazione

delle do-, mande di ammissione, corredate dai prescritti docu menti, scadrà col 31 maggio 1927. Art. 5. Gli esami scritti avranno luogo in Roma nel mese di luglio 1927, nei giorni che saranno indi cati con successivo Decreto. Il Direttore Capo Divisione del Personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente Decreto. Roma, addì 16 marzo 1927 (anno V). p. II Capo del Governo. Ministro per l'Interno : SU ARDO. Norme per l'ammissione. In relazione- al Decreto Ministeriale in data 16 marzo

1927 è aperto un concorso per esami per l'am missione di N. 400 alunni d'ordine nella carriera d'or dine di P. S., giusta le disposizioni dei RR. DD. 30 di cembre 1923, N. 2960, 11'novembre 1923, N. 2395, e R. Decreto Legge 9 gennaio 1927, N. 33. del Testo Unico delle Leggi, sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, N. 690, del Regolamento degli ufficiali ed impiegati di P. S. 20 agosto 1909, N. 666, e del R. Decreto Legge 5 aprile 1925, N. 441. Le domande di ammissione agli esami debbono

essere scritte dai concorrenti su caria da bollo da L. 3 e presentate non più tardi del 31 maggio 1927 alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono. A corredo di esse dovranno essere prodotti i se guenti documenti : . 1) Atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha com piuto l'età di diciolto anni e non oltrepassato quella di trenta alla data del Decreto Ministeriale che ban disce il concorso; salvo il disposto dell'art. 42 del R. Decreto

30 settembre 1922, N. 1290. che eleva di cinque anni il limite d'età per gli ex combattenti; per gli invalidi di cui alla Legge 21 agosto 1921, N. 1312, il limite massimo di età è elevato ad anni 39; 2) Certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra; 3) Certificato di buona condotta rilasciato dal Po destà o dal. Sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la Sua abituale residenza, debi tamente legalizzato dal Prefetto, e di data non ante riore a quella del Decreto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Datum: 16.12.1927
Umfang: 12
e la paesistica del luogo, senza un preventivo esame della competente Sovrintendenza alle antichità e l'au torizzazione di quel Ministero, come stabiliscono le vigenti norme sulla tutela del patrimonio artistico. Si prega pertanto di disporre l'immediata sospen sione, ove fossero già in cor.so lavori di intonaccàtura e di tinteggiatura di edifici di calrattere monumentale, favorendo un cenno di assicurazione. 11 Prefetto: UMBERTO RICCI. R. PREFETTURA DI BOLZANO. Uso di stemma. Circolare

13 dicembre 1927 (a. VI.), N. 8084 Gab. Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Bolzano. Trascrivo, di seguito alla circolare 3 maggio c. a., N'. 3159, per la esatta osservanza, per quanto di piro- pria competenza, la seguente circolare della Presi denza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Araldico) in data 25 novembre u. s. N. 8600.5. „Non d rado si è avuto occasione ..di notare l'uso, da parte di Enti, Associazioni ed Istituii diversi, dello stemma dello Stato e di quello de Comuni

del Regno. Allo scopo di ovvialre al grave inconveniente, fu dira mata la circolare 18 aprile u. s., N. 8600-23, con la quale si raccomandò alle SS. LL. d'impartire precise disposizioni, affinchè le Provincie, i Comuni, le Opere Pie, gli Enti morali e tutti gli Istituii o le Associazioni commerciali fossero richiamati all'osservanza delle nolrme legislative in materia. Recentemente però, essendo stati denunciati nuovi abusi del genere, verificatisi anche all'Estero, si crede necessario tornare

sull'argomento e richiamare di nuovo l'attenzione delle SS. LL. su quanto con la circolare suddetta fu segnalato; e cioè sulla rigolrosa . osservanza del R. Decreto 27 novembre 1890, N. 7282, dell'art. 2 del R. Decreto 27 marzo 1927, N. 10-18, dell'art. 19 del Massimario della Consulta Araldica. A maggiore chiarimento si Ireputa opportuno ri cordare che le Amministrazioni provinciali e comu nali, le Opere Pie e i vari Enti morali non possono usare intestazioni, emblemi, distintivi è sigilli, senza indicare

giu ridica dell'Ente ; l'attribuzione allo Stato di respon sabilità e manifestazioni non proprie : ed il conferi mento quale organo di Stato, di credito e di prestigio all'Ente, a danno della buona fede pubblica. Raccomandasi pertanto alle SS. LL. di voler di sporre, con la severità che esige la gravità della cosa, che siano dalle Questure del Regno accertati gli abusi, e che gli Enti contravventori sieno denunciati, singo larmente, a questa Presidenza, per le conseguenti contravvenzioni, ai sensi

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