genza, -nonché di quelli morti per traumatismo, ustioni, insolazioni, colpo di calore, folgorazione, annegamento, soffocazione, asfissia, strapazzo, echi- . nococeo del cuore, aneurismi, emorragie interne da alterazioni locali -lei vasi, embolismi, cardiopatie, afta apoplettica, schok post operativi, meteorismo acuto alimentare, collasso puerperale, anafilàssi da sieri - purché si sia provveduto ad un sufficiente dissanguamento ed alla pronta evisceratone; b) le carili degli ani muli
specificati come sopra, nelle quali l'odore e il sapore risultano modificati dalla somministrazione di óerti medicamenti, dal genere di alimentazione o di altre cause (ittero non infet tivo, rottura della vescica, elmintiasi dei vitelli ecc.); - . c) le carni provenienti da animali specificati come, so pra, idroemici, denutriti e immaturi, ovvero licci si o morti in seguito ad avvelenamento (alcaloidi, sali metallici, piante velenose, ecc.) o affetti da tuber colosi, nelle forme ammesse dall'art. 23 del
, purché fuso a temperatura non inferiore agli 80°. , 2) Quando, nei casi indicati nella lettera a) del pre cedente comma e 'nei casi di macellazioni' d'urgenza. .che hanno luogo per malattie infettive dei suini e dei vitelli o per enteriti, metriti, mastiti è sierositi a ca rattere infettivo, il réperto anatomopatologico non ri sulti di assoluta perfetta chiarezza, il giudizio sulla commestibilità delle carni dovrà essere dato collegial mente, con l'intervento, a fianco del veterinario comu nale, del
veterinario provinciale o di un docente di i- spezione delle carni, oppure del direttore dei macelli pubblici di Bolzano e Merano. 3) Non entrano nel novero dei casi di cui all'art. 13 del R. V. S. C. le carni di equini morti o macellati d'ur genza per forme morbose, anche se secondarie, a carico dell'apparecchio gastrointestinale e i visceri degli ani mali colpiti da processi infettivi o tossici : le carni o i visceri predetti debbono essere sempre distrutti sotto la sorveglianza dell'Autorità sanitaria
dagli art. 18, 20, 21,' 23, 24, 25, 26, 27, 31 e 54 del R. Y. S. C., delle leggi e degli altri regolamenti sanitari iii vigore e ai concetti acquisiti dalla medicina veterinaria moderna. 2) Gli elementi relativi al giudizio e al trattamento di cui al comma precedente, dovranno essere inseriti nell'apposito verbale (.ali. A), prescritto col comma 7 dell'art. 20 del R.Y.S.C. - . 3) Le carni destinate al consumo e alla vendita qua li carili di bassa macelleria, dovranno essere bollate ton speciali