Comuni anzidetti l’insegnamento verrä impartito e- sclusivamenet in lingua italiana, da tale epoca ces- serä automaticamente il regime di bilinguitä. Pertanto dal 1° ottobre p. v. anche nei tre Co muni di Bolzano, Merano e Caldaro, dovrä avere pie- no vigore la disposizione dell’articolo 1° dell’innanzi citato decreto prefettizio 28 ottobre 1923, n. 14718, riflettente l’esclusivo uso della lingua italiana in tut te le scritte e leggende, comunque rivolte o destinate al pubblico. In proposito ritengo
in conformitä delle disposizioni ricevute dalla R. Prefettura di Bol zano rendo noto Poiche col 1° ottobre p. v. in tutte le scuole di questo Comune l’insegnamento verrä impartito esclu- sivamente in lingua italiana, tutti i manifesti, avvisi, indicazioni, segnalazioni, tabeile, cartelli, insegne, e- tichette, tariffe, orari e in genere tutte le scritte e leggende comunque rivolte o destinate al pubblico, sia in luogo pubblico che aperto al pubblico, anche se concernono interessi privat!, dovranno, dal