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Bücher
Kategorie:
Technik, Mathematik, Statistik
Jahr:
1939
¬I¬ trasporti sull'Adige da Bronzolo a Verona e gli spedizionieri di Sacco
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Seite 94 von 133
Autor: Canali, Guido / Guido Canali
Ort: Gleno
Umfang: 130 S.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Aus: Archivio per l'Alto Adige ;34;
Schlagwort: g.Etsch;s.Binnenschifffahrt;z.Geschichte 1600-1800 ; <br>g.Etsch;s.Flösserei;z.Geschichte 1600-1800
Signatur: II 102.472
Intern-ID: 106813
92 I TRASPORTI STJLI/aMGE DA BRONZOLO A VERONA f facimento di danni causati durante la navigazione, tentò varie volte, ma più decisamente e direttamente tra gli anni 1773-77, di sottrarsi a quel Fóro (117). La Com pagnia sosteneva che pur competendo al Magistrato, in virtù dei privilegi goduti, un’ampia giurisdizione su .tutte le merci che nelle fiere di Bolzano venivano vendute e spacciate e ciò per tutto il tempo che colà si trattenevano, questa non poteva cadere sulle merci di transito

, conse gnate agli spedizioneri in Bolzano, e del pari su quelle contrattate nelle fiere, tostoché fossero uscite dalla città. Si denegava insomma, in base alPinterpretazione data dalla Compagnia del testo degli statuti nundinali, che fosse annessa al Magistrato Mercantile alcuna giurisdi zione né qualunque altra facoltà dì potersi legittimamen te ingerire in materia di transito, senza violentare lo spi rito degli stessi. U amministrazione della giustizia, nei sdizìonali competenti al Foro di Bolzano

, in rapporto a quanto sopra, stabilendo nel merito : « Non sia pregiudicato alli Privileg] del Magi strato Mercantile di Bolzano, cui in vigore del Capitolo nono de’ Regj Privilegi s’appartiene la cognizione, discussione e definizione delle differenze vertenti con li Fattori, Speditori e Conduttori, come non meno il castigarli, quando fossero trascurati nelle spedizioni delie Mer canzie, sotto di che si comprendono anche li Carrettieri, Barcaiuoli, Cavallari, che in tempo di fiera ed anco fuori

cagionassero danno alli Mercanti o loro' Mercanzie ». (117) L’occasione era stata offerta da un giudizio intentato nel 1771 da alcuni mercanti di 'Dima, avanti il Magistrato di Bolzano, contro la Compagnia saccarda, per Findennizzazione dei danni sofferti a causa del bagnamento di vari colli di mercanzie al Passo dello Scaranzano. Gli spedizionieri, condannati in prima ed in seconda istanza dal tribunale mercantile, erano ricorsi in appello al Governo dell’Austria Superiore, ma da questo venne confermata

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