Del vigore delle prove legali nel processo edittale civile austriaco
e di manifestazione di questo (§. 7); come pure dell’-oberato (§§, Zi, 3.2 e 43), in-’regola le prove-per mezzo de’ testimoni e de’ periti (§§. 8 , 9 , io, i l e 12 ), quella eziandìo per mezzo del giuramento decisorio della lite, quando i venga dal curatore della massa deferito alla parte avversaria (§§. 34, 35, 36, 3? e 38), hanno nel processo edittale gli stessi effetti, che nell’ ordina rio, Air incontro la confessione dell’ oberato depo sta dopo l’apertura del concorso (§. 23 ) , e gl’istro» menti da lui