¬Lo¬ hegelismo nella cultura di lingua italiana e nella cultura di lingua tedesca dal 1831 ad oggi (nel quadro dell'unità culturale europea) : riassunto bilingue delle relazioni del X convegno internazionale di studi italo-tedeschi, Merano, 1 - 5 aprile 1970
66) G. GENTILE, La riforma della dialettica hegeliana, cit. p. 11: «II divenire nella sua dialetticità, in quella inquietezza (Unruhe), di cui parla Hegel, non muta, né puó mutare». 67) G. MAGGIORE, Filosofia del diritto, Palermo, 1921, p. 57. 68) Cfr., del Maggiore, soprattutto, La religione di Fichte, in «Riv. di fil,», 1915, VII, 5 e Gioherti e Fichte, Palermo, 1918. Intanto, tra i filosofi del diritto italiani di questo periodo, che hanno studiato Fichte, ricordo anche il Ravà e l’Oppocher
. 69) Accenno soprattutto a F. Battaglia, autore de La crisi del diritto naturale (Vene- zia, 1929), di Diritto e filosofia della pratica (Firenze, 1932), degli Scritti di teoria dello Stato (Milano, 1939), del Corso difilosofia del diritto (Roma, 1940) 70) W. CESARINI SFORZA, II diritto soggettivo, in «Riv. it. per le scienze giuridi- che», N. S., vol. I, 1947, p. 191. 71) A. E. CAMMARATA, Contributi ad una critica gnoseologica della giurispru- denza, Roma, 1925, p. 99. 72) F. COSTA, Saggio filosofico
su la natura del diritto, Milano, 1919, p. 27. 73) U. SPIRITO, Storia del diritto penale italiano da C. Beccaria ai nostri giorni, Torino, 1932, p. 18. 74) U. SPIRITO, La proprietà privata nella concezione di Hegel, relazione tenuta al III Congresso intem. hegeliano, Roma, 1933, ora in II comunismo cit., pp. 107 - 119. Per la citazione, pp. 110 - 111. 75) Ibidem, p. 111. 76) Cfr. il mio Dal corporativismo comunista all’ umanesimo scientifico cit. 77) Crf. MARX, Poscritto alla II ed. de II Capitale (1873
), in K. MARX, II Capitale, I, I, trad. di D. CANTIMORI, Roma, 1956 4, p. 28. 78) Condivido pienamente le considerazioni del Piovani: «Dato ció, la filosofia del diritto - particolarmente interessata ad individuare i suoi autori - deve trarre dalla lezione di Hegel alimento alla propria indipendente meditazione presente e futu- ra: ma puó trarlo a condizione che consenta con Hegel nel ritenere che la ricerca filosofico-giuridica è ricerca di verità solo quando non si affidi a tecniche formule dottrinarie
, non coltivi astratti ideali, non si chiuda in una miope autonomia, che le impedisca di vedere ció che la piú modema filosofia, nonostante effimere ap- parenze, vede ormai con sempre maggiore consapevolezza: Tunità radicale della meditazione filosofica e, nell’ambito di questa, l’unione necessaria del diritto e della morale nell’indagine etica e il non meno necessario apporto dell’etica alla 147