Statuti della città di Trento : colla designazione dei beni del comune nella prima metà del secolo XIV.- (Biblioteca trentina o sia raccolta di documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento ; Dispensa 3 - 6 : Municipii e Comunità)
LIBRO III. Delle cose criminali. La legislazione criminale, contenuta in 120 capi toli del Libro terzo dello Statuto, si risente non poco della ferocia dei costumi e delle dissennate teorie dei giureconsulti criminali nel medio evo. La pena di mor te, quella della mutilazione, dell'infamia, della berlina, del bollo, della fustigazione, del bando, applicate con profusione, e la tortura, svelano abbastanza il carattere ancora barbarico di quelle leggi, e F indole e le abi tudini non meno barbare
del popolo. Non conviene però dimenticare che il nostro Statuto precedeva di ben due secoli la luce sparsa dai nostri filosofi-statisti ; e che le leggi di ben altri stati, emanate perfino alla vigilia della comparsa del Filangieri, del Beccaria e del Verri, non erano punto inferiori in crudeltà alle antiche leggi trentine. E difatti nel nostro Statuto non si scorgono le esacerbazieni alla pena di morte, non estranee a legislazioni assai più recenti; le tenaglie, i ferri roventi, le ruote
, le lunghe agonie tormentosissime, delle quali un secolo più tardi era testimonio la ora sì colta e civile patria del gran Beccaria, a Trento erano sconosciute, e la stessa tortura era stretta fra brevi limiti e moderata da savie precauzioni. A scemare il rigore delle pene concorreva il si stema, adottato da altri stati italiani, del fare la pace. In molti delitti, se l'offeso perdonava all'offensore e faceva con lui la pace, tanto la pena di morte quanto