¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 194-8> n. 5 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l’Art.lló della Costituzione} PROMULGA la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948; TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE 'TRENTINO-ALTO ADIGE' % DELLE PROVINCIE DI TRENTO E.DI BOLZANO CAPO I. Disposizioni generali, . Art. 1 . Il Trentino-Alto Adige, comprendente
il territorio delle provinole di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personali tà giuridica, entro l’unità politica della Repubblica Italiana, una e indi- visibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto. La Regione Trentino-Alto Adige ha per oapolùogo la Città di Trento. . Ferme restando le disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Art
. 2 . Nella Regione é riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le ris pettive caratteristiche etniche e culturali. Art. 3 . La Regione comprende le provincia di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno,, Laüregno, San Pelice,. Cortaccìa, Egna, Montagna, Trodena, Magre, Salorno, Anterivo e la frazione di Slnablana del comune dì Rumo deila provincia di Trento sono aggregati alla
provincia dì Bolzano.