Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
. 1. Il Trentino-Alto Adige, comprendonio il lcriilorio del- • le provinole di Trento e di Bolzano, è cosii 1 uilo in Re gione autonoma, tornita di personalità giuridica, vn- ' Irò Lumia poliiica della Repubblica Italiana, una e indi- visibile, sulla base dei principii della Costituzione c se condo il presente Statuto. La Regione Treniino-Allo Adige ha per capoluogo ] la •città di Trento. : Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera j nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone eiì uno slem
industriale e delle, alli- vilà commerciali; 1) ordinameli lo degli enti' di credilo fondiario, di cre dilo agrario, casse di risparmio, e casse rurali, nonché ' delle aziende di credilo a carattere regionale; 5) utilizzazione delle acque pubbliche; G) assunzione direi la di servizi di iiilercs.se generale e loro gestione a mezza) di aziende speciali; 7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria; 8) opere di bonifica. La Regione comprende le provinole di Trento e di Bolzano. 1 comuni di Proves
, Scinde, Termeno, Ora, ilronzolo, àaldagno, Lauregno, San Felice, Coriacei«, 'ligna, Mon tagna, Trodcna, Magre. Salomo, Anterivo c la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregali alla provincia di Bolzano. Cado il. Funzioni della Regione. ' Art. 4. In armonia con la Costiluzioma e i principii dell ordi- rntmenlo giuridico dello Stalo c col rispetto degli obbli ghi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle nonne lonilamcntuli delle riforme economico