Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
Aiti Parlamentari — 20 Camera dei Debutati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Art. 12. L’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « Nella provincia di Bolzano l’insegna mento nelle scuole materne, elementari e se condarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sìa ugualmente quella ma terna. Nelle scuole
, in italiano e tedesco. L’iscrizione dell’alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Con tro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. Per Tamminislrazione della scuola in lin gua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della
pubblica istruzione, sentilo il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico. Per l’amministrazione delle scuole mater ne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istru zione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scola stico provinciale. Per l’amministrazione della scuola di cui al secondo comma del
presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna for mata dai rappresentanti del gruppo lingui stico ladino nel consiglio scolastico provin ciale. Il Ministero della pubblica istruzione no mina, d’intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni