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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Seite 61 von 135
Autor: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Ort: Roma
Umfang: [28], 40, 63 Bl.
Sprache: Italienisch
Anmerkungen: Enth.: T. 1 - 3
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Signatur: III 104.504
Intern-ID: 168827
LEGGE COSTITUZIONALE 26 Febbraio 1948, n. 5. STATUTO SPECIALE PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria <*. l’art. 116 della Costituzione; Promulga la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948 : TITOLO I Costituzione della Regione « Trentino-Alto Adige » E DELLE PROVINCIE DI TRENTO E DI BOLZANO Capo I. Disposizioni generali. Art. 1. 11 Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Provincie

di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione auto noma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi delia Costituzione e secondo il presente Statuto. La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento. Ferme restando le disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la Regione ba un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Art. 2. Nella Regione

è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e cul turali. Art. 3. La Regione comprende le provincie di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, fienale, Termeno, Ora, Bronzolo, Val- dagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, IL TRENTINO-ALTO ADIGE Trodena, Magre, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla

provincia di Bolzano. ° Cado II. Funzioni della Regione. Art. 4. In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordina mento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi inter nazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fon damentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ba la potestà di emanare nonne legislative sulle seguenti materie : 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali

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Kategorie:
Recht, Politik
Jahr:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Seite 10 von 37
Autor: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Ort: Trento
Umfang: S. 1 - 35
Sprache: Italienisch; Deutsch
Anmerkungen: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Schlagwort: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Signatur: III 109.513
Intern-ID: 219739
previsti riàlTordinamento giudiziario. ’ provvede lo stesso Presidente. Nei Comuni dei ‘territorio della provincia di Bolzano. ; per la nomina a conciliatori, viceeoncilialorì. 00110011101-1 ; ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta-In piena j conoscenza delle lingue italiana c tedesca. i Art. SO. ’ | La vigilanza sugli uffici di conciliazione è curcilala j dalle Giunte provinciali. ' , i Ari. 81. ; Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono es- i sere istituiti, con legge provinciale

precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispon denza si svolge nella lingua presunta dui destinatario. Ari. 8(i. Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbli che devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua te desca, anche la toponomastica tedesca, .se la legge pro vinciale ne abbia accertata l’esistenza ed approvala la di zione. Art. 87. lì garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle

VI e quelle deU’arl. 10 posso no essere modificale con legge ordinaria dello Sialo su concorde richieda de! Governo e della Regione. La disposizione di cui agli articoli 21 c 13. relativa al cambiamento biennale del Presidente ilei Consiglio re gionale c di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, può essere modificala con legge dello Sialo alle, condi zioni previste ne! comma precedente. Ari. DO. Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le inlegrazioni dei bilanci dei

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