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Title A - Z
Title Z - A
Books
Category:
Law, Politics
Year:
1911
Raccolta delle leggi e ordinanze agrarie per il Tirolo
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Page 334 of 531
Place: Innsbruck
Publisher: Giunta provinciale
Physical description: VIII, 520 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Recht
Location mark: II 49.494
Intern ID: 236722
rispetto ai fondi indicati nel § 8, L. Pr. C. partecipano alla procedura eli commassazione quali parti direttamente interessate, il commissario locale dovrà dare tantosto ana loga partecipazione alla Giunta provinciale per l’ invio di un delegato (§ 69, L. Pr. C.) e cosi pure per la nomina di un procuratore (§ 43, alìnea 3, L. Pr. C.). Nomina di procuratori da parte del commissario locale. § 52. L’ autorizzazione del commissario locale di nominare per gli interessati, che dimorano fuori del

distretto politico dell 5 operazione agraria (§ 47, L. Pr. C.) e per le partì collegate fra loro per un interesse comune (§ 52, L. Pr, 0.) un procuratore per prendere in consegna le intimazioni, subentra dopo decorso il termine accordato agli interessati e rispettivamente alle parti collegate fra loro per la nomina di un procuratore. Della nomina del procuratore avvenuta da parte del commissario locale si dovrà darne noti za agli interessati. Legittimazione dei rappresentanti e dei procuratori

. § 53. Tutori, curatori ed amministratori di una massa con cursu ale nominati dal giudizio dovranno comprovare in de bito modo la loro nomina ed il commissario locale riporrà negli atti copie dei loro decreti di nomina. Le altre per sone indicate nel § 50, L. Pr. C. ed inoltre il marito {§ 46, L. Pr. C.) saranno tenuti a richiesta del commissario locale a comprovare in modo opportuno la loro autoriz zazione ad intervenire. li commissario locale esaminerà le procure dei procu ratori che intervengono

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Books
Category:
Law, Politics
Year:
1911
Raccolta delle leggi e ordinanze agrarie per il Tirolo
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Page 145 of 531
Place: Innsbruck
Publisher: Giunta provinciale
Physical description: VIII, 520 S.
Language: Italienisch
Subject heading: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Recht
Location mark: II 49.494
Intern ID: 236722
la superiore approvazione. Qualora però fosse sito nel- l’interesse del minore o curando di ritirare ancor prima la decisione della commissione provinciale sull’ approvazione da darsi, o ciò si appalesasse conveniente per il corso regolare della pertrattazìone, il commissario locale dovrà ritirare V approvazione della commissione provinciale im mediatamente dopo data la relativa dichiarazione o dopo la stipulazione del compromesso o deir accomodamento, J Nomina di un delegato della Giunta

provinciale. § 45. Di tutte le divisioni e regolazioni, nelle quali è diret tamente interessato un comune (luogo), una frazione co munale (parte di luogo) od un istituto comunale, il com missario locale dovrà dare tontosto analoga partecipazione alla Giunta provinciale per rinvio di un delegato (§ 17 L. Pr. D. R.) e così pure per la nomina di un procuratore (§ 34, alinea 2, L. Pr. D. R.). Nomina di procuratori da parte del commissario locate § 46. L’autorizzazione del commissario locale di nominar© per

pii interessati, che dimorano fuori del distretto politico dell’ operazione agraria (§ 39, alinea 3, L. Pr. D. R.) e per le parti collegate fra loro per un interesse comune (§ 45 L. Pr. D. R.) un procuratore per prendere in con segna le intimazioni, subentra dopo decorso il termine ac cordato agli interessati e rispettivamente alle parti collegate fra loro per la nomina di un procuratore. Della nomina del procuratore avvenuta da parte del commissario loia!e si dovrà darne notizia agli interessati

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Books
Category:
Law, Politics
Year:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Page 42 of 53
Place: Innsbruck
Physical description: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Language: Deutsch; Italienisch
Notations: Text dt. und ital.;
Subject heading: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Location mark: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
Intern ID: 170839
GIURISDIZIONALI Art. 78* Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento ohe verrà stabilito con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal Capoluogo della Regione. Art. 79 . Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e vjc®sonciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia

, stabilite‘dall'ordinamento giudiziario. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di uscie re presso gli uffici di conciliazione é data alle persone, che hanno i requi siti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall' ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente. Nei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, vìceconciliatori, cancellieri

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