Statut und Reglement : lokales Abkommen vom 18.06.1993 in Anwendung des nationalen Kollektivvertrages vom 30.05.1991
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Author:
Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband ; Südtiroler Tourismuskasse / [Hrsg.: Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband (HGV)...]
Place:
Bozen
Physical description:
10, 10 S.
Language:
Deutsch
Notations:
Parallelt.: Statuto e regolamento. - Text dt. und ital.
Subject heading:
k.Südtiroler Tourismuskasse
Location mark:
II 135.333
Intern ID:
79891
cessiva fra i consiglieri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l’Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti Sindacali dei lavoratori e viceversa. Nell’attuazione delle delibere del Consiglio il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni
stabilite per il Presidente, Art. 12 - Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi, così designati: uno dal HGV, uno dalle categorie sindacali locali del settore e uno scelto tra gli iscritti all’albo dei Revisori ufficiali dei conti, che svolgerà le funzioni del Presidente del collegio stesso. Le stesse organizzazioni nominano, una per parte, due Revisori supplenti. I Revisori rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati, In caso di cessazione
di un membro del Collegio nel corso del mandato la sostituazione avrà luogo per il residuo periodo. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato, li Collegio esercita le funzioni di controllo della gestione e presenta al Consiglio di Amministrazio ne, al termine di ogni esercizio, la sua relazione in merito alle risultanze dell’esercizio stesso. II Collegio provvede alle verifiche di sua competenza, almeno una volta ogni tre mesi. I Revisori possono assistere
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Art. 13 - Entrate della Cassa Turìstica La Cassa Turistica provvede ai propri scopi: - con i contributi versati dalle imprese e dai lavoratori in servizio ai sensi dell'alt 6 del CCML per i dipendenti da Aziende del Turismo del Settore Turismo, cioè con il 0,40 per cento sulla paga base e contingenza e di cui lo 0,30 per cento a carico dei datori dì lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori. - con eventuali contributi erogati da enti pubblici
predisposto ed approvato dal C.d.A. entro il 30 giugno dell’anno successivo. Esso viene trasmesso entro il 31 luglio al HGV e alle categorie sindacali locali del settore, unita mente alla relazione del Collegio dei Revisori. Art. 15 - Scioglimento del Fondo La decisione circa lo scioglimento del Fondo, nonché quella relativa aita devoluzione di eventuali residui attivi compete ai HGV ed alle categorie sindacali locali dei settore, che hanno costituito la Cassa Turistica.