Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
Art. 7 del Decreto 10 Ottobre. 24. 11 Ricevitore, ed i suoi Commessi, che oramef- tono di registrare la somma esatta sulla madre dei citati giornali, o di lasciare la ricevuta, che in qualunque modo esigano o ricevano ciò che non sia stato loro dato in iscossa, o maggior somma dì quella loro data ad esigere, che rilasciano delle ricevute in somme non corrispondenti a quelle delle madri del bollettario, " delle-ricevute senza bollo di controlleria, saranno pu niti secondo il prescritto
dall’Articolo 174. del Codice penale Arti, 34. del Decreto SI Mag, isti. 25. Avvertirà il Ricevitore, che le quitanze non ec cedenti le Lire dieci sono esenti dal bollo avventizio, ed obbligate al detto bollo solo allorquando si tratti di un acconto o di un soldo finale per una somma maggiore. Le altre quitanze poi eccedenti le Lire dieci, dovranno avere il bollo avventizio. Quindi il Ricevitore terrà due giornali col bollo di controlleria, l’uno senza il bollo avventizio, e l’altro col bollo avventizio
, l’importare del bollo della ricevuta è pagato dal Debitore. Art. 40 della Legge 23 Marzo 1804. Capitolo della Direzione Generale. Capitolo del Monte. Art. 13 del Decreto 10 Ottobre. 26. Spirato il termine di giorni cinque compiti, successivi a quello in cui fu invitato il debitore al pa gamento senza che siasi questo effettuato, il Ricevitore col mezzo del Cursore, al quale in caso di bisogno è prestato aiuto dalla forza armata, procede a cantare il credito mediante oppignoratone dei beni mobili
, im mobili, crediti, e rendite coinè in appresso. Art, 40. della Legge 22 Marzo 1804. 27. Nell’atto dell'oppignorazione il Cursore lascia al Debitore una Carta esprimente il Cognome, Nome, e Domicìlio del Ricevitore che la fa eseguire, quello del debitore, e suo domicilio, la somma del debito, il ti tolo del medesimo, 1 indicazione della qualità, quanti tà, e località degli effetti oppignorati, e la diffi dazione al Debitore, che non redimendoli entro il termine da prefinirsi come all’art. 29, sì passerà