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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 4 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
nello stesso articolo — conferitagli direttamente dalla legge, vijene notevolmente ampliata con la riforma (e- sercizio della vigilanza e ingerenza governativa su tutte le amministrazioni locali, esclusa la provincia, nelle sue varie forme e manifestazioni, compresa la facoltà di so- stituzion/e per mezzo di commissari, quella ispettiva, c la potestà di annullamento delle deliberazioni illegitti me di dette amministrazioni, ecc.); la seconda, attribui tagli per delegazione dal suo immediato

dei Consorzi fra comuni dello stesso Circondario, di Circondari diversi, della stessa Provin cia, di Provincie diverse, fra Provincia e comuni della medesima, ed infine fra Provincie. Non prevede il caso di consorzio fra una Provincia e Comuni di Provincia diversa, sia, per la sua rarità, sia anche perchè, ordina riamente, quando una Provincia è interessata in servizi che hanno incidenza nel territorio di unlaltra, l'accordo ai fini djella orazione di un Ente consorziale avviene fra provincia

e provincia. Consorzi obbligatori e facoltativi. Il regime dei consorzi ha fondamento sulla libera vo lontà degli enti, che sentono il bisogno di riunire le lo ro risorge per un servizio comune; essi sono perciò an zitutto volontari, per eccezione obbligatori nei casi e- spressament^ enunciati dalle leggi. Fra questi ultimi rientrano quelli disciplinati dall art. 12. (1 comma) e dall'art. 37. Il primo di detti articoli ammette la coattività d^l consorzio tra comuni per spe se o servìzi di carattere

obbligatorio, cui i comuni stes si non siano in grado di provvedere isolatamente: sif fatti consorzi, però, per espressa limitazione contenuta nello smesso articolo, non si estendono! che ai comuni appartenenti alla medesima provincia, ed inoltre, essen do la loro costituzione rimessa al potere discrezionale del Prefetto, non sono da confonderle con i consorzi per la cui costituzione il Prefetto è tenuto, in caso di omissione, a provvedere d'ufficio (art. 12, comma 2). L'art. 3~ prevede la costituzione

, nel quale si prevedono consorzi fra lo Sta to, i comuni, le Provincie e privati individui; nella legge per la lotta contro la tubercolosi, dove è previsto il consorzio tra provincia, comuni e associazioni civili, che si propongano lo scopo della lotta antitubercolare. Ma questi casi specifici sono regolati da leggi speciali, cui non fanno eccezione le norme generali del R. de creto 30. dicembre 1923, n. 2839, che rimangono ad essi applicabili in tutto ciò che le leggi speciali tacciono per quanto

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 5 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Vigilanza e tutela dei consorzi. L'articolo 10 disciplina il regime dei consorzi in rap porto alla vigilanza .ed ingerenza governativa, alla tute la amministrativa ed economica, alla giurisdizione con tabile, allo stato giuridico ed economico del'personale. Tale regime è identico a quella cui sono sottoposti i comuni e le Provincie, ,e in particolare è quello della provincia se del consorzio fa parte la provincia; se il consorzio è composto di comuni o di comuni ed altri enti, il regime

è quello cui è soggetto il comune più im portante, quello' cioè, in base alLa classificazione stabi lita dalla riforma, la cui rappresentanza è composta del maggior numero di consiglieri. L'esercizio della vigilanza c ingerenza governativa è dal citato articolo dc'erita all'autorità cui spetta la vi gilanza sul maggiore degli enti consorziati: la competen za è quindi del prefetto se del. consorzio fa parte la provincia, del sottoprefetto in ogni altro caso. Quando, però, si tratti di consorzio fra

determina la competenza degli organi tutori e di giurisdizione contabile. Le sanzioni repressive delle irregolarità e dei disordi ni amministrativi, enunciate pei consorzi nell'articolo 17, sono analoghe e quelle pei comuni (scioglimento e sospensione delle rappresentanze consorziali): soltanto, per riflesso della minore importanza dei consorzi ri spetto ai comuni ed alle Provincie, la potestà di sciogli mento delle rappresentanze consorziali è deferita al Prefetto della provincia in cui ha sede

l'amministrazione del consorzio, mentre la facoltà di sospensione è riser vata al Prefetto stesso soltanto nel caso in cui del con sorzio fa parte la provincia ed è invece attribuita al sottoprefetto in ogni altro caso. L'articolo 20 dichiara espressamente ammesso il ri corso gerarchico al Ministro dell'interno contro i prov vedimenti del Prefetto di approvazione o di negata ap- provaz'oite. relativi alla costituzione, allo statuto ed al la cessazione del consorzio. Nella parola costituzione si comprendono sia

circoscrizioni indicate nel l'art. 75, e la costituzione degli organi istituzionali della provincia, mentre il resto costituisce il necessario coor dinamento. con la nuova organizzazione, di alcune norme del testo unico 4 febbraio 1915, relative alle funzioni dell'amministrazione provinciale. Nella citata circolare del 20 febbraio, venne già posto in'rilievo come l'applicazione della maggior parte di queste norme rimanesse sospesa fino alla rinnovazione generale dei Conigli da effettuarsi (art. 115) secondo

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 44 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
sup pletorie, quando, pei- dimissioni o per altra cau sa, i membri elettivi siansi ridotti a meno della metà del numero fissato rispettivamente per le singole categorie. Art. 7. Alla elezione dei membri di cui alla lettera b) dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229 possono concorrere le Istituzioni e gli Enti agra ri ed economici della provincia, che siano iscrit ti in apposito elenco, da compilarsi ogni anno a cura del Consiglio agrario provinciale, e, la pi-i ma volta, dal Prefetto

della provincia* A tale effetto il presidente del Consiglio agra rio, ovvero il presidente della Commissione am- ministratrice straordinaria, se il Consiglio sia sciolto, o il Prefetto, se si tratti di Consiglio a- grario di prima istituzione, con avviso da pub blicarsi entro la prima decade del mese di mag gio all'albo del Consiglio agrario e nel Foglio de gli annunzi legali della provincia, inviterà le I- stituzioni e gli Enti che intendano essere iscrit ti, a domandare entro un mese la iscrizione

Foglio degli annunzi legali della provincia, entro il detto mese di luglio. Art. 8.. Nell'elenco di cui al precedente articolo, .sa ranno iscritti gli Enti e le Istituzioni: a) che, per proprio istituto, abbiano finalità e svolgano attività economiche attinenti all'agri coltura; b'i rhe esistano e funzionino effettivamente da almeno un anno; c) che facciano regolarmente bilanci annuali. Art. 9. Il diritto di voto, per la elezione dei membri di cui alla lettera b) dell'art. 4 del R. decreto

30 dicembre 1923, n. 3229, spetta ai presidenti dei singoli Enti e delle singole Istituzioni agrarie, compresi nell'elenco. Ogni votante potrà scrivere nella scheda ut numero di nomi pari a quello dei membri da nominare secondo l'art. 6 del decreto Citato e ri sulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero d'i voti. La votazione ha luogo contemporaneamente, in tutta la Provincia, nella prima domenica di settembre. Il lunedì successivo le schede saranno spedite dai votanti, in plico

raccomandato, secondo i ca si, al presidente del Consiglio Agrario Provin ciale o al presidente della'Commissione ammini stratrice straordinaria del Consiglio stesso, o al Prefetto della provincia, che provvederanno entro 5 giorni, allo scrutinio e alla formazione della li sta degli eletti, in numero doppio dei membri ria nominare, redigendo apposito verbale. Il verbale sarà pubblicato all'albo del Consi glio agrario, e vi rimarrà per 15 giorni, indi sa rà trasmesso al Ministero dell'economia nazio nale

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 48 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Capo IX. Disposizioni finali e transitorie. Ari 39. Oltre ai regolaménti speciali per le aziende industriali o commerciali, ciascun Consiglio a- grario deve deliberare un regolamento per il proprio funzionamento interno. Tale regolamen to è soggetto all'approvazione de>l Ministero del l'economia. nazionale. Art. 40. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di pri ma convocazione del Consiglio agrario, ,a ter mini dell'art. 13, cessano di funzionare, nella Provincia, i Comizi agrari (nelle nuove

precedente articolo, sono assorbiti dal Consiglio agrario provinciale, salvo il di sposto dell'art. 42. Ai fini del precedente comma saranno redatti appositi verbjalf con l 'intervento del Prefetto della Provincia o di un funzionario da lui dele gato, del presidente dell'Amministrazione pro vinciale, quale presidente del Consiglio Agrario, e del presidente dell'Ente od organo cessante. Nella, provincia di Trento, i nluogo del presidente dell'Amministrazione provinciale interverrà il precidente della

pubblicazione nelFoglio degli annun zi legali della provincia, del decreto istitutivo del Consiglio agrario, sotto pena di decadenza dalla, facoltà stessa. Per i Consorzi agrari distrettuali della provincia di Trento, tale termine decorre, invece, dalla data di pubblicazione del presente decreto. La deliberazione di cui al presente articolo deve essere presa in apposita assemblea secon do le disposizioni vigenti per gli Enti in parola Art. 44. Nella provincia di Trento, il nuovo Consiglio agrario

provinciale s'intenderà costituito dal l.u novembre 1924, per tutti gli effetti, compiasi queilli dell'art. 40, salvo il disposto dell'art. 42. A datare dal detto giorno, alla amministrazio ne del Consiglio sarà preposta una Commissio ne straordinaria nominata a termini dell'ari. 5~ Art. 45. Alla prima votazione per la nomina dei rap presentanti. nel Consiglio agrario provinciale di Trento, delle Istituzioni e degli Enti agrari ed economici delta Provincia, parteciperanno i Consorzi agrari distrettuali

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 45 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Compiuta la votazione, tutte le schede vengo no raccolte ed inviale al Comune capoluogo del la Provincia. Pi-esso di questo, il giovedì imme diatamente successivo, la Giunta municipale, in seduta pubblica, procede allo scrutinio, Collegio per Collegio, proclamando eletti coloro che nel rispettivo Collegio abbiano riportato li maggior numero di voti. A parità di voli, il maggiore di età fra gli elet ti ha l,a preferenza. Qualora risultino elette una o più persone, che siano già state nominate

provinciale, o al presidente della Commissione amministralrice straordinaria del Consiglilo stesso, o al Prefetto dell,a Provincia. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti, si dovrà provvedere alla pubblicazione del risulta to della votazione con avviso da affiggersi al l'albo del Consiglio agrario e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Contemporaneamente, ove si tratti di prima costituzione, ovvero di rinnovazione generale (per scaduto triennio o in seguito a scioglimento

dell'Amiministrazionc ordinaria) del Consiglio agrario, a cura, secondo i casi del Prefetto o del presidente del Consiglio stesso 'o del presidente della Commissione amministratrice straordina ria, sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi le gali della provincia altro avviso contenente l'e lenco Completo dei membri del Consiglio agra rio e la convocazione di quest'ultimo, per il suo insediamento, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un imese. In ogni caso dovrà essere notificata a ciascun membro

, al quale competeranno tanti voti quanti sono i con- glieri assegnati al Comune. Se sia sciolto il Con siglio del Comune capoluogo della Provincia, al le operazioni, di Cui agli articoli 12 e 13, procede il commissario Regio o prefettizio del Comune medesimo- Art. 15. Contro le operazioni per la elezione dei rappre sentanti comunali è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione elei risultato della votazione, al Consiglio agrario provinciale, il quale decide nella sua adunanza plenaria

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 3 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Prefetto al Sottoprefetto delle funzioni amministrative, che, ' non sorpassando gl'interessi della circoscrizione circondariale e non avendo ripercussione sui rapporti di enti estranei alla circcscrizicne stessa c su interassi generali della provincia, offrono la possibilità di essere trattati e de finiti nell'ufficio di Sottoprefettura- e si accennava al tresì che presupposto per l'attuazione di tale decentra mento era appunto l'istituzione del sottoprefetto anche nel circondario in cui ha sede

nei capoluoghi di provincia, le attribuzioni affidate ai sotto- precetti dai Regi decreti 30 dicembre IW23. numeri 2839, 281, 2889 ;e 3047, per i comuni e per le istituzioni pub bliche di assistenza e beneficenza del primo cirondario, continueranno ad essere esercitate dai Prefetti». Ccn tale espediente di carattere transitorio si è con seguito lo scopo di limitare gli effetti del rinvio solo parzialmente in rapporto al primo circondario di cia scuna provincia, di guisa che, per effetto di esso

, la. ri forma ha piena esecuzione a decorrere dal 1 luglio p. v. tanto per le amministrazioni comprese nel primo cir condario quanto quelle appartenenti agli altri circon dari della provincia, con questo unico temporaneo adat tamento: che per il primo circondario il Prefetto eser citerà anche le attribuzioni demandate al sottoprefetto — b|en s'intende nei modi e nelle forme stabilite col nuovo ordinamento — salvo, per i ricorsi gerarchici, il disposto del comma 2 del citato decreto-legge 2fi cor rente. sul

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 41 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
Ecooomia Nazionale N.ro 03716 - II. R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRENTO II Prefetto della Provincia di Trento Vista la circolare 19 ottobre, 1924 n. 132 del Ministero dell'Economia Nazionale contenente norme circa l'abburattamento delle farine per la panificazione e la confezione del pane popolare; Sentito il parere della Commissione Provin ciale Annonaria, istituita a sensi della circolare suddetta; Visto l'art. 3 della legge comunale e provin ciale; Decreta: Art. 1. — A datare dal

12 corrente mese e fino a nuova disposizione è resa obbligatoria, da parte di tutti i fornai della Provincia, la produzione del pane di tipo popolare, il quale dovrà essere confezionato con farina, il cui contenuto in ce neri, all'anilisi chimica, non superi l'l% su so stanza secca. Art. 2. — Per questo tipo di pane, a parte tutti gli altri requisiti cui il pane deve corrisponde re, il contenuto in ceneri, detratto il cloruro di sodio, non dovrà eccedere la percentuale del- n.05 %, e il contenuto

ed i Sin daci della Provincia sono incaricati dell'esecu zione del presente decreto. Trento, 4 dicembre 1924. J1 Prefetto: GUADAGNINI Istruzioni per i tagli e vendita di piante. Con diverse Circolari la Prefettura ha emanato recentemente istruzioni per sollecitare la defi nizione delle pratiche relative a vendita di pian te. Con circolare 18 dicembre 1923 N. 66517 ha prescritto quanto segue: 1. Gli estratti delle deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano le vendite di legname dovranno essere

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Page 8 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
. 118 ed in casi specifici, fra l'altro, negli articoli (52 (com ma ultimo) e 28 (comma ultimo) dei quali si è già trat tato nel precedente numero della presente circolare, consiste nel principio enunciato al n. 2, che impedisce un ulteriore riesame, in sede di ricorso, quando questo riesame è intervenuto a mezzo della suprema autorità gerarchica della provincia, sicché, essendo il provvedi mento di quest'ultima « definitivo» (art. 113, leti, a) esso non è ulteriormente impugnabile che nelle forme

soltanto quelli emanati dal Prefetto nell'appli cazione delle attribuzioni conferitegli dallia legge in rap porto appunto alla sua v^ste di suprema autorità ge rarchica della provincia, ma si comprendono anche quel li dal Prefetto stesso emanati per effetto del I comma del R. decreto-legge 26 corrente, n. 1032, e cioè nell'e sercizio a lui conservato delle attribuzioni del sottopre fetto in rapporto alle amministrazioni comprese nel pri mo circondario, fino a che non sarà in questo istituita jla

, anche per i ricorsi contro le decisioni della Giunta provincia le amministrativa in sede di tutela, le stesse semplifica zioni suaccennate per i ricorsi gerarchici. La formalità del decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, è quindi mantenuta soltanto per i ricorsi in via straordinaria al Re e per quelle altre ri soluzioni che il Governo centrale emana di sua iniziati va in esplicazione del proprio sindacato di vigilanza, co me ad esempio gli atti di annullamento d'ufficio, in c- gni

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 54 of 55
Date: 31.12.1924
Physical description: 55
. ........ „ 312 Parte Finanziaria. Dazi interni di consumo. Circolare del Ministero della Finanza ai Prefetti del Regno in data 29 ottobre 1924 n. 17851 • » 314 Riordinamento delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. — Regio Decreto-Legge |(i ottobre 1924 n. 1013 .......... „ 315 Lavori Pubblici. Polizia stradale — Dimensione dei cerchioni dei veicoli. — Circolare della R. Prefettu ra della Provincia di Trento in data 6 agosto 1924 n. 36342/IV .... „ 317 Circolare della R. Prefettura della

Provincia di Trento 25 ottobre 1924 n. 533J2/IV . „ 31S Sanità Pubblica. Sistemazione delle condotte mediche della Venezia Tridentina: Decreto della R. Prefettura di Trento in data 8 nov. 1924 num. .' i0624/III/A . . „ 318 Pianta organica della condotta sanitaria della Venezia Tridentina .... „ 319 Circolare della R. Prefettura di Trento in data 18 novembre 1924 n. 40624/III/A ai Sindaci dei Comuni con condotta isolata ........ „ 326 Circolare della R. Prefettura di Trento in data 18 novembre 1924

n. 40624/III/A ai Sindaci dei Comuni Capoluoghi della Condotta consorziali „ 327 Elenco delle condotte sanitarie della Provincia distinte per categoria e relativi sti pendi minimi „ 329 Regolamento (capitolato) sullo stato giuridico ed economico del medico condotto . „ 332 Modelli di verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ...... „ 330

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