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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 61 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
mediante apposite marche da bollo doppie, da aipplicarsi a cura dell'esercente ò dei suoi dipenden ti, in modo che una sezione della, marca venga applicata sullo scontrino o fat tura rilasciato al cliente e l'altra sezio ne della marca sulla matrice. L'annullamento della m'arca u<*ve far si da. elvi rilascia il 'Conto mediante per forazione; transitoriamente mediante scritturazione: od impressione di.identi ca data su ciascuna sezione della marca. - Art. 4. La vendita delle marche turistiche viene

effettuata dai ricevitori del regi stro agli esercenti di alberghi e pensio ni, o direttamente o a mezao di clistvibu- tori secondari. Agli esercenti stessi ed ai distributori secondari dei valori bollati è 'attribuito l'aggio nella misura d'i L- 2 per cento sull'importo' delle marche da bollo tu ristiche che essi prelevano direttamente dall'ufficio del registro della loro renil- dtenza, semprechè tale importo non sia volta- per volta inferiore a L. 50. Art. 5. Per l'omessa ed insufficiente applica

ci oh e della tassa turistica stabilita dal l'art. 1 dèi presente decreto, è comminata una penalità in ragione di dieci volte la tassa dovuta con un minimo di L. 5, a carico dell'esercente, in solido col di pendente che fa il conto. Sono competenti all'accertamento del le .-contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, i funzionari - e gli ~a- geii.ti di che all'art. 131 della legge di .bollo. Al servizio di vigilanza per l'applica- zioai'e.. delia-tassa, possono partecipare anche appositi

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 60 of 152
Date: 31.12.1921
Physical description: 152
Ä. D. 4-54920 N; 676 (estratto). VITTORIO EMANUELE III per grazia.. di Dio e per volontà della Nazione , . : ' RE D'ITALIA Vistò, l'art. B del R. Decreto 12 otto bre 1919, IST. 2099, relativo all'istituzio ne dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche; Sentito il Consiglio dei ministri: Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di con certo col ministro per l'industria, com mercio e lavoro e col ministro del te soro; . ABBIAMO DECRETATO E DECRE

TIAMO : Art. 1. Ogni nota o •conto presentata dall'e sercente id'i alberghi e pensioni al clien te,' è soggetto indipendentemente dalle -altre tasse di bollo esistenti ad una tas sa turistica, destinata agli scopi del l'Ente nazionale creato col R. decreto 12 ottobre 1919, N. 2099, per promuovere il miglioramento dèlie comunicazioni e delle condizioni di viaggio e soggiorno in-Italia nella misura seguente; se l'importo della nota o del conto non supera le lire 50, centesimi' 10 ; se l'importo d'ella

nota o del conto supera le lire 50, ma non le lire 100, centesimi 20 ; se l'importo: della nota o del conto su pera le lire 100, per ogni 100 lire o fra zione di 100 lire, centesimi 20- La. tassa turistica è a carico dei clienti e non si applica a quella parte del. conto che co-stituisice semplice, rim borso di spese (riscaldamento, telefono, eventuali sborsi per conto dei clienti). Art. 2. Gli esercenti alberghi e pensioni sono tenuti ad esporre nel proprio esercizio in luogo visibile

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