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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 17 of 32
Date: 31.01.1926
Physical description: 32
•predicati nobiliari tradotti o ridotti in forma straniera. La restituzione in forma italiana sarà pronunciata con decreto del Prefetto della Provincia, che sarà notificato agli interessati, pubblicato nella Gazzetta Uf ficiale del Regno ed annotato nei registri dello stato civile. Chiunque, dopo la restituzione avvenu ta, fa uso del cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000. Art. 2. — Anche all'infuori dei casi preveduti nel precedente

articolo pos sono essere ridotti in forma italiana con decreto del Prefetto i cognomi stranieri o di origine straniera, quando vi sia Im richiesta dell'interessato. Il decreto è annotato nei registri dello stato civile. Art. 3. —■ Con Regio decreto, le dispo sizioni degli articoli 1 e 2 possono esse re, in tutto o in parte, estese ad altre Provincie del Regno. Il Ministro per 'la giustizia darà le i-, struz'ioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, che sarà presenta to al Parlamento per

, e coli decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i quali per insufficiente conoscenza della lingua italiana o per altri motivi non sia no ritenuti in condizione di poter espli care le funzioni del loro ufficio. Art. 2. —■ Per accertale ili grado di co noscenza della lingua italiana di cui al l'articolo precedente, sarà indetto un e- same speciale. L'esame, che consiste in prove scritte- ed orali, è disposto con decreto Ministe riale, il quale determina il giorno utiie per la presentazione delle domande

applicato al Ministero. Saranno ammessi alle prove orali sol tanto quei candidati che abbiano conse guito (5 voti su 10 in ciascuna delle pro ve scritte. Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nello insieme delle prove non meno di 70 punti sopra cento e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali. Coloro di cui sia nota la conoscenza della lingua italiana saranno dispensati dall'esame speciale. Art. 3. — Tutti i provvedimenti indi cati negli articoli precedenti sono

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 11 of 16
Date: 15.02.1926
Physical description: 16
Per accertare tale conoscenza la .Com missione comunale potrà valersi di tutti i mezzi dii informazione all'uopo neces sari, a mente dell'art. 6. Nello stesso mo do si comporterà la.Giunta mandamen tale e la Giunta distrettuale. Le persone iscritte definitivamente nel l'elenco dei giurati, le quali si rifiutasse ro di assumere il loro ufficio, adducendo la non conoscenza della Lingua italiana, verranno denunziate al Procuratore del Re per i provvedimenti d'el caso, anche in rapporto all'art

. 210 del Codice pe nale. 8. — Per la composizione della gli uri a ] nei (Sbattimenti, che debbono svolgersi | in Corte di Assise, prima che siano for mate le nuove 'liiste dei giurati, in con formità dell'articolo precedente, i giu rati estratti che risultano non avere co noscenza della lingua italiana saranno dispensati: alla loro sostituzione si prov- vederà con una estrazione suppletiva da eseguirsi nella prima udienza della quin dicina fra i supplenti residenti nel capo luogo in cui la Corte

d'Assise ha sede. Il presente decreto sarà registrato al la Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Roma, 23 dicembre 1925. Il Ministro per le Finanze: Volpi Il Ministro Guardasigilli: Rocco ISTRUZIONE PUBBLICA Insegnamento della lingua italiana nelle scuole delle nuove Provincie non ancora trasformate in italiane Regio Decreto - 'Legge 7 gennaio 1926, N. 71. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il R. Decreto legge 22 novem bre 1925

, X. 2191; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Nostro Ministro Se gretario di Stato per la pubblica istru zione ; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo Unico. — Nelle scuole elemen tari che non siano state ancora trasfor mate a nonna dell'art. 260 del Testo Unico delle leggi per l'istruzione elemen tare, approvato con R. D. 22 gennaio 1925, N. 432, .la promozione alla classe superiore non si consegue se non supe rando una iprova di lingua italiana. A tal uopo verranno impartite

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 3 of 14
Date: 30.09.1923
Physical description: 14
PARTE I. Leggi e 145 Regio decreto 29 ,aprile 1923 N. 1283. Autorizzazione ai Prefetti competenti d,i ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento del la cittadinanza italiana nello Nuove Pro vincie, presentate fuori termine per cause di forza maggijore. VITTORIO EMANUELE III per grazia dii Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. Decreto 30 dicembre 1920 N. 1890; Visto il R. decreto legge 29 gennaio 1922 N. 43; In virtù djella delegazione

per la cittadinanza italiana a norma dei trat tati dii pace, nonché le domande per la con cessione della cittadinanza italiana a nor ma dell'articolo 8. del R. Decreto 30 di cembre 1920, numero 1890 e dell'articolo 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922 Nu-, mero 43, semprechè risulti provato, a giù- j dizio del Prefetto che gli interessati furo- : no impediti dà forza marcio re o da altra I causa indipendente dalla loro volontà, di Decreti presentare entro il termine prescritto dagli articoli

1 e 2 del citato R. decreto-legge tali dichiarazioni o domande. • Analoga facoltà è accordata al Ministro dell'interno relativamente alle dichiarazio ni dli opzione indicate all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto presidenziale 1 febbraio 1922; Gontro il provvedimento con cui in base ai due precedenti commi si dichiari irriee- vibile la. dichiarazione di elezione o di op zione oppure la domanda pcrr conferimento della cittadinanza italiana, non è ammesso alcun gravame. Sulle domande dichiarate

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 14 of 32
Date: 31.01.1926
Physical description: 32
NAZIONALE Conversione in valuta italiana dei contratti di assicurazione stipulati in corone austro ungariche nelle nuove Provincie Regio Decreto - Legge 3 gennaio 192ó, n. 19. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2227, convertito in leg ge 17 aprile 192o, il. 473, che detta nor me circa il cambio della valuta austro ungarica nel territorio di giurisdizione dei Commissari generali civili per la Ve nezia Giulia

e ia Venezia Tridentina; Visto .l'art. 17 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 739, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che reca disposi zioni circa la conversione della valuta austro-ungariea in valuta italiana nel ter ritorio della Dalmazia annesso all'Italia; Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la conversione monetaria di Fiume; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

l'economia nazionale di con certo col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. — Le assicurazioni sulla durata della vita umana stipulate in corone au stro-ungariche anteriormente al 10 apri le 1919, con persone che al 31 dicembre 1919 avevano il domicilio o la residenza abituale nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 19.20, n. 1778, e col decreto-legge 22 feb braio 1924, n. 211, e con persone che hanno acquistato la cittadinanza italiana

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 7 of 16
Date: 31.12.1923
Physical description: 16
. 2. Appena entrato in vigore l'ordinamento deilo stato civile i sindaci trasmetteranno tutti gli atti od il 'registro di cui all'artico lo precedente all'ufficiale dello stato civile per i provvedimenti di competenza di que st'ultimo. Il presento decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno. Roma, *addì 6 dicembre 1923. p. il Ministro: FINZI 191 Decreto ministeriale — 28 novembre 1923. Aisposizioni circa la surroga dello Stato e della Cassa postale di risparmio italiana ai depositanti delle

Casse postali di ri sparmio austriache. IL MINISTRO PER LE FINANZE Veduti i Regi decreti-legge 9 novembre 1921, N. 1871 e 22 luglio 1923' N. 1817, contenenti disposizioni circa la surroga dello Stato e della Cassa postale di rispar mio italiana ai depositanti della Gassa po stale di risparmio austriaca; Ritenuto che .le modalità per la esecuzio ne delle citate disposizioni ed il termine un tile per la presentazione dei libretti e dei documenti comprovanti il credito, dovranno essere stabiliti con

mio decreto di concerto col Presidente del Consiglio. e col Ministro per le poste; DETERMINA: Parte I. — Disposizioni Generali. Art. 1. Allo scopo di dar corso ai provvedimenti previsti dal Regio decreto-legge 19 novem bre 1921, N. 1871, e dal Regio Decreto-leg ge 22 luglio 1923, N. 1817, relativi alla sur roga dello Stato italiano ai depositanti del la Cassa postale di risparmio d 1 ' Vienna, la Amministrazione postale italiana è autoriz zata a provvedere, nei termini e colle mo dalità di cui

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