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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 77 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
61 Commissariato Generale Civile pbu la Venezia- Tridentina N. 6901-III-3 Tronto, il marzo 1022 Vista la domanda della Società per la tutela della caccia del distretto di Me- zolombardo; ' sentito il parere dell'autorità politica di I.a istanza, ritenuto opportuno di provvedere alla tutela del ripopola mento caccia nel territorio del distretto politico di Mezolombardo ; visto l'art. 14 della propria ordinan za N. 38300 dell'8. luglio 1920; DETERMINA: A modificazione delle norme vigenti

l'esercizio della caccia, a qualsiasi spe cie di selvaggina, rimane vietato in tutto il distretto politico /di Mezolom bardo fino al giorno 25 aprile 1922. La presente determinazione entra su bito in vigore. S'intende con ciò sospesa fino allo stesso termine anche l'autorizzazione all'uccelazione di animali di rapina per parte di chiunque non appartenga alla categoria degli organi giurati di sorve glianza, II Commissario Generale Civile: COTTALASSO COMMISSARIATO GENERALE CIVILE . PER. LA VENEZIA

TRIDENTINA X. 10909 Div. I Sez. 2. IL COMMISSARIO GEN. CIVILE per la Venezia Tridentina Vista, Ha noto 27 Febbraio n. 1642 del Sindaco di Trento con cui in seguito a deliberazione dell'Aggiunta Municipale si chiede che le sospensioni degli sfratti forzosi accordata alla città di Tre'ito con ordinanza 20 settem. .1921 n. 40179 venga ulteriormente prorogata. Ritenuto che sussistono tuttora le con dizioni eccezionali che consigliarono la emissione rtiella, .succitata ordinanza DECRETA Il termine fissato

dell'art. 4 dell'ordi nanza Commissariale 29 settembre 1921 nn. 46179 Div. I Sez. 2 relativa alla so spensione degli sfratti forzosi nella città di Trento è prorogato fino al 29 setfcem- bi-e 1922. Trento li, 20 Marzo 1922. Il Commissario Generale Civile CREDARO <)3 ELENCO delle persone allie quali venne Iacono- scinta lo cittadinanza italiana dal Com missari ato Generale Civile per la Vene zia Ti/klentina ne mese di Marzo 1922, che si pubblfica agli effetti dell'art. 14 Decreto Presid. 1 Febbraio 1922

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 2 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
, della Venezia Giù. lia' e di Zara annessi al Eegnó. , Pa^. 122 50 E. D.\ 18-12-1921 N.1859 (Gazz. Uff. 18-12-1921) che elèva la misura-del contributo sulle imposte e sugli affari a favore dei' combattenti, mutilati, e vedove di guerra cori prole nelle nuoi ve Provincie. Pag. 142 51 Legge 29.12-1921 N. 2079 (Ga?z. Uff. . 17-2-1922) relativa alla concessione gratuita al comune di Trento - del Colie storico denominato «Doss Trento», r 1 '- ; 7 - Pag. 144 I. TEIL Gesetze und Dekrete 42 Kgl. Dekret Syom

Provincie. . Pag,. l'Dl 44 E. D. 19-6-1921 N. 917 (Gazz. Uff? 22-7-1921 NT. 172) concernente l'unifi cazione legislativa nelle nuove Provin- tefia di stampa. Pag. Ili 45 E. D. 8-9-1921 N. 1250 (Gazz. Uff. 18.2-19É2) concernente l'emissione • della seconda seria di buoni settenna- . li a premi. * : Pag. 112 46 E. 35. 25-9-1921 IST. 1388 ('Gazz. Uff.' 19-10.1921)* che estende nei territori annessi la legge 31-3-1912 N. 298 sul l'esercizio della odontoiatria. Pag*. 113 47 E. D. 29.9-1921 N. 1399 (Gazz. Uff

. 25-19-1921) che estende nei territori » annessi le disposizioni vigenti nel Ee- 'gno per il trasporto e la tumulazione . dei cadaveri. Pag. 115 48 E. D. 3-11.1921 N. 1611 (Gazz. Uff. 26-11-1921) che concede condono di pene pecuniarie per contravvenzioni in materia tributaria. Pag. 119 49 E. JD. 3-11.1921 N. 1734 (Gazz. Uff. - 16-12-1921) che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie ' dei caduti del cessato impero austro ungarico pertinenti^ ai territori della , 'Venezia Tridentina

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Page 40 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conver sazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri. 4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producono disturbi della masticazione; della deglutizione e della parola, con giuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui alle catego rie precedenti. nente dell'udito, non accompagnata dp 5. Le cicatrici estese e profonde de 1 cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore senza

di sturbi funzionali del cervello. 6. L'anchilosi totale del gomito sini stro in flessione completa o quasi. 7. L'anchilosi completa dell'articola zione di una mano (radio-carpica). 8. La perdita totale di quattro dita, fra lé due mani, che non siano i pollici, nè gli indici. 9. La perdita totale delle ultime tre dita di una mano. 10. La perdita totale di due indici. 11. La perdita totale del pollice destro. 12. La perdita totale del pollice della mano sinistra, insieme con quella del corrispondente

metacarpo o di una del le ultime tre dita della stessa mano. 1<3. La perdita totale di uno degli in dici, e di altre due dita fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice. 14. La perdita delle due ultime falan gi dell'indice e di quelle di altre tre di ta, fra le due mani, che non siano quel le dei pollici, o la perdita delle stesse falangi del 1 e ultime quattro dita della mano sinistra. 15. Lß, perdita della falange ungueale di cinque a tre dita delle mani, compre sa quella di due pollici

. 16. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella di un pollice. 17. La perdita della falange ungueale zun# des Hörvermögens ohne eitrige Erkrankungen des Mjittelohres, wenn die Hörweite für die gewöhnliche Sprechstimmje auf 50 Zentimeter herab gemindert ist. 4. Folgen von Verletzungen ami Murr de, die eine Behinderung des Kauen«, dies Schlucken® und djeis' Spneohensi be dingen

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Page 50 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
51 Legge 29-12-1921, N. 2079. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promul ghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a ce dere gratuitamente al Comune di Tren to lo storico colle denominato « Doss di Trento ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre ti del Regno d'Italia

, mandando a chiun que spetti di osservarla e di farla os servare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi 29 dicembre 1921. VITTORIO EMANUELE Solevi Visto il guardasigilli : Rodino. 52 R. D. 22-1-1922, N. 48. VITTORIO EMANUELE ni Ber grazia dì Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 4 della legge 26 set tembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Con siglio dei ministri, ministro

fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare leal mente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio al solo scopo del bene insepara^ bil del Re e della Patria ». Art. 2. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri prestano giuramento con la formula seguente: «Giuro di essere fe dele al I$e, di osservare lealmente lo Sta tuto e tutte le leggi del Regno e di a- dempiere da uomo di onore e di coscien za le funzioni che mi sono affidate ». Art

e dagli impie gati o funzionari dell'ordine giudiziario addetti ad uffici nelle altre Provincie del Regno' avanti ai rispettivi capi di essi. Successivamente si applicheranno per gli impiegati le norme vigenti in mate ria nel Regno per i vari rami di ammi nistrazione e per i funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri l'art. 10 dell'or dinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865 n. 2626 (serie I.a) e le disposizioni della sezione ll,a del regolamento generale giudiziario

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Page 51 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
ministro se gretario di Stato per gli affari della guerra ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : Articolo unico. Sul distintivo d'onore, per gli ex irre denti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, oltre gli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà pure ricamato lo stemma di Zara come nel disegno an nesso al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

- m munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccola ufficiale delle leggi e doi decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far- loosservaré. Dato a Roma, addi 22 gennaio 1922. VITTORIO I^LAiOTEL® Bonomi Visto, il guardasigilli : Rodino. 53 R. D. 7.1-1922, n. 66. VITTORIO EMANUELE III per Grazia di Dio e per volontà della Naaäione RE D'ITALIA Visto il R._ decréto 16 ottobre 1921. il. 1626; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro

a chiunque spetti eli osservarlo e di far lo osservare. Dato a Roma, addi 7 gennaio 1922. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Gasparotto 54 R. D. 22-1-1922, n. 86. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della . . Nazione RE D'IT AUA Vedute le leggi 26 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto l'art. 6 del Regio Decreto- Legge 31 agosto 1921, N. 1269; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno

, di concerto con il ministro dell'industria e commercio e con quello del' tesoro; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: * Art. 1. Nei territori annessi a norma delle leggi 26 settembre 1920, n. 1778; a com plemento delle norme legislative che ancora regolano le Borse di commercio, sono estese _ con effetto dal 27 dicem bre 1921 - le seguenti disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, così coor dinate : 1. I ministri dell'industria e commer cio e del tesoro possono in ogni tempo di concerto ordinare

l'industria, e com mercio, di concerto con quello del Te soro, può prendere di propria iniziati va i provvedimenti di cui al precedènte numero 2 e può estendere ad altrè Bor se quelli già adottati. . Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, m'an dando a chiunque spetti di osservarlo

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Page 52 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
55 K. D. legge 2-2-1922, n. 115. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il testo unico 27 marzo 1919, N. 4 26, sui risarcimenti dei danni di guerra e le successive modificazioni; Visto il Regio decreto-legge 28 aprile 1980, N. 579, col quale si estendono le dette disposizioni alle Provincie annes se al Regno in virtù dei trattati di pa ce di San Germano e di Rapallo;' Visto &L decreto -luigotenenziale ß giugno 1919, N. 925; Visto il R. decreto

-legge 6 ottobre 1919, N. 2094; Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, N. 523; Visto il R. decreto 6 ottobre 1921, N. 1426; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del ministro del teso ro, di concerto col presidente del Con siglio dei ministri, ministro dell'inter no, col ministro della giustizia e degli affari di culto e col ministro delle terre liberate ; ABBIAMO DECRETATO, E DECRETIAMO: Art. 1. Al fine di accertare e liquidare le indegnità dovute per risarcimento dei danni di guerra

, eseguire atti di ricognizione e di ispezione sui luoghi in cui si denuncia avvenuto il danno, esaminare -gli atti di tutti i pùb blici uffici e chiederne copia. Art. 2. All'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, N. 426, è aggiungo, dopo il secon do comma il seguente: R presidente della Commissione po trà, ove risulti necessario per il rego lare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato 'dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee

designato dal ministro di giu stizia, di quattro membri designati dal ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, dei quali due tecnici e di un membro chiamato di volto in volta dal presidente fra i desi gnati dai presidenti delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commer cio delle vecchie Provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle Ammini strazioni provinciali della Venezia Giu lia e Tridentina. Il presidente curerà possibilmente di scegliere il chiamato fra

i rappresentanti di quella Provin cia nella quale il danno su cui verte il giudizio è avvenuto. «Per ogni membro effettivo sono de signati uno su due supplenti. « La Commissione è costituita an nualmente con Decreto Deale. «Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella sua segreteria ». Art. 4. Il ministro del tesoro o quello delle terre liberate possono denunciare alla Commissione superióre per la revisione le omologazioni dei

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Page 34 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
ft. La sordità bilaterale organica asso luta e permanente. 7. Le vertigini labirintiche gravi e per manenti. 8. L'anchilosi temporo-mascellare per manente, totale o quasi. 9. La perdita della lingua, o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da o- stacolare notevolmente la favella e la deglutizione. 10. La perdita o disturbi gravi e per manenti della favella. 11. Le distruzioni di ossa dejka fac cia, specie le mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa o della

bocca, tali da ostacolare Ja ma sticazione, la deglutizione e la favella oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi. 12. L'immobilità del capo, in completa flessione od estensione, da causa ina movibile, oppure la rigidità total« e per manente o l'incurvamento notevole e permanente della colonna vertebrale. 13. Le lesioni gravi e permanenti del l'apparecchio respiratorio o di altri ap parecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi

. 14. Tutte le altre lesioni o affezioni or ganiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e per manente dissesto alla funzione respira toria. 15. Le lesioni ed affezioni del tubo ga- strico-enterico e delle glandole annesse, con grave e permanente deperimento della costituzione. 16. L'ano preternaturale, la inconti nenza delle feci, la fìstola retto-vesci- cale, la fìstola uretrale posteriore, e le fìstole epatica, pancreatica, splenica, ga strica ed intestinale, ribelli ad ogni

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Page 17 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
- ili - serto nella raccolta ufficiale delle leg gi e elei decreti del Regno dPItalia mandando a chiunque spetti di osser varlo e di farlo osservare. Dato aHoma, addi 5 maggio 1921. VITTORIO EMANUELE Giolitii - Facta - Bonomi - Croce Visto, il guardasigilli: Fera. 44 Regio Decreto 10 giugno 1921, N. 917. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 4 della legge 26 set tembre 1920, N. 1322 e 3 della legge 19 dicembre 1920, N. 1778; Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del presidente del Con siglio dei Ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministero della giustizia e gli affari di culto: ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. Sono pubblicati ed hanno vigore dì legge nelle nuove Provincie annesse in virtù delle leggi 26 settembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920, N. 1778; a) il R. editto 26 marzo 1848, N. 695 sulla stampa, con le modificazioni che derivano dalle disposizioni seguenti e salvi gli articoli

17, 27, 28 e 29 che furo no abrogati dall'art. 4 della legge 22 no vembre 1888, N. 5801; b) la legge 26 febbraio 1852 N. 1337, sull'esercizio del'azione penale nei reati previsti dall'art. 25 dell'editto; c) la legge 28 giugno 1858 N. 2876, sull'apologia dell'assassinio politico a mezzo della stampa; d) gli articoli 1, 2 e li della legge 13 maggio 1871 N. 214 (serie 2), sulle pre rogative ' del Sommo Pontefice e della Santa ßede; ben, der amtlichen Sammlung dei* Ge setze und. Dekrete de® Königreiches Ita lien

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Page 45 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
dita. a piccola distanza dall'occhio (V=dita a 50, 30, 70, 10 centimetri). Ad un .grado inferiore, il visus è ridot to alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano o di oggetti di maggiore dimensione. Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus), conseguentemente si > conside rano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui abolito il senso suddetto sussista la sola pércezione del movi mento delle mani e dei grossi oggetti, oppure

rimanga in tutto o in parte la so la sensibilità luminosa. Le affezioni dell'orecchio debbono es sere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente • quella che ri guardano e alterazioni della funzione u- ditiva. Perciò , il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito do vrà risultare da accurato e completo e- same funzionale o otoscopico. Nell'apprezzamento delle affezioni pu rulenti dell'orecchio medio è da ritener si come grave complicazione la coesi stenza

di fungosità della cassa timpani ca, di polipi, della carie degli ossicini e delle pareti, di colesteatoma. Nelle vertigini labirintiche' il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti, per dedurre il ca rattere di gravità e di rimanenza della lesione, e, in genere, dopo una osserva zione di sei mesi almeno per avere la sicurezza che le vertigini non siano di pendenti da semplice emozione labirin tica. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ministro del tesoro: De Nava. Tabella

B. Assegni di invalidità continuativi o rin novabili e aumenti provvisori di cui all'art. °L del R. decreto. Per le infermità elencate alla l.a ca tegoria gruppo A della tabella A annes- keiner änderten Wéijs/e bestimmt werden aJUs mit dem Fingerzälilen in kurzer Ent fernung; (V gleich Flingerzählen in 50, 40, 30, 20, 10 Zentimeter Entfernung). Bei einer nodi niediiiiotereii Seil vier mmö- genstufe, ist der V auf dio eü.mzisie und alleiinige Empfindung von Bewegungen der Hand oder grösserer Gegen ständia

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Page 13 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
- 1Ö7 - BIGLIETTI ORDINARI GEWOEHNLICHE KARTEN <V o <U E X C ctf •<u •4—» C/) Beitrag zur staatlichen Wohltätigkeit Gesamtbetrag der staatli chen Gebühr bei einem Preise, die staatliche Gebühr inbegriffen, von über Cent. 15 und nicht, über cent. 50 . Cent. 50 und nicht über cent. 70 . Lire 10.— und nicht über Lire 15.— Lire 15.— und nicht über Lire 20.— Lire 20 ' Art. Ii. Su ogni foglio di carta filigranata venduto dall'Amministrazione dovran no stamparsi 80 biglietti d'identico prezzo

. La stampa dovrà farsi con la stessa forma deji biglietti bollati di Stato e cioè i biglietti dovranno essere muni ti del relativo talloncino. Sui biglietti verrà impressa dagli im presari l'indicazione 'della Società o Ditta venditrice, la denominazione del cinematografo cui servono, il rei aitavo importo con l'indicazione separata (ri spettivamente del prezzo e del diritto erariale ed il numero d'ordine in bian co che potrà essere completato all'atto •della vendita. Gli impresari, eseguita la stampa

.dei fogli filigranati e prima di mette re in vendita i biglietti, devono ripre sentarli interi all'ufficio delle imposte (Ufficio del bollo); il quale riscuote l'importo del diritto erariale e munisce ciascun foglio del bollo a calendario, vcon la dichiarazione del numero e del * Art. 11. Auf jedem von. der Verwaltung ver kauften Bogen F!$ligtranpapier feind 80 Karten diesi glìediehen Preises zu zahlen. Dei* Druck muss in denselben Forni der gestempelten, staatlichen Kaa*teii ge macht werdie

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Page 68 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
- 162 - La legge 23 maggio 1873. B. L. I. n. 121 sulla formazione delle liste dei giurati è abrogata. Pino a quando non saranno formate le liste dei giurati se condo le norme della legge 8 giugno 1874, n. 1937 e del rispettivo regolamento, la giuria sara formata con le liste finora esistenti. Art. 22. Fino a che non siano istituiti nelle nuove provincie i giudici conciliatori, alla formazione delle liste dei giurati e ad ogni altra funzione, cui è chiamato a partecipare anche il giudice

concilia tore, si procederà senza l'intervento dello stesso. In luogo dei consiglieri provinciali interverrà nelle Commis sioni per la composizione delle liste dei giurati un funzionario dell'Amministrazione provinciale delegato dal capo della pro vincia. In relazione alla disposizione dell'art. 24. della legge 8 giugno> 1874, n. 1937 sui giurati, la lista dei giurati per ogni Circolo di Corte di assise nelle nuove provincie non potrà essere minore di 200 iscritti; e per il Circolo di Zara la lista dei

giurati non potrà, contenere meno di 70 iscritti. Art. 24. Per i giudizi distrettuali, nel cui territorio non abbiano la re sidenza abituale più di due persone legalmente autorizzate ad as sumere l'ufficio di difensore, il presidente della Corte d'appello, sentita sull'opportunità del provvedimento la Giunta della Camera degli avvocati, può autorizzare altre persone all'esercizio della difesa penale. L'autorizzazione può essere concessa solo ai cittadini di età maggiore, incensurati e residenti nel

territorio di giurisdizione del giudizio distrettuale. Essa è revocabile. Art. 25. La liquidazione degli onorari ai periti fatta dal consigliere delegato o dal giudice istruttore, nei casi preveduti negli articoli * 214, 368 e 399 del Codice di procedura penale, è preceduta dalle richieste del pubblico ministero. Questi deve accertarsi, con l'e- ■ same degi atti, della durata delle operazioni. Se la liquidazione sia fatta dal pretore., la ordinanza è trasmessa al procuratore del Re per il visto

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Page 33 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
pericoloso a sc od agli altri, senza rag giungere però gli estremi contemplati dal 11. 1 del gruppo a). 11. La perdita di ambo gli arti infe riori (disarticolazione o amputazione delle coscie). 12. La perdita di un arto superiore e di uno inferiore (disarticolazione o am putazione del braccio e della coscia). 13. La perdita totale di una mano e di un piede. 14. La perdita totale di due pollici e di altre sei dita, o la perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani o la perdita

totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano. 15. La- perdita totale di ambo i piedi. 16. Tutte le altre infermità e lesiq^ii organiche o funzionali, .^permanenti o gravi al punto da, determinare un'asso luta incapacità a profìcuo lavoro. SECONDA CATEGORIA. 1. Le paralisi permanenti, sia d'origi ne centrale che periferica, interessanti muscoli o gruppi muscolari che presie dono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e per la durata si giudichino inguaribili

prima, fino al limite della riduzione del l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 a 1./25 della normale, ovvero della cecità assoluta e permanente in un occhio,, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/25 e 1/12 della normale. fähiiich ist, ohne jedoch die ad 1) Grup pe a) erwähnte Schwere zu erreichen. 11. Der Verlust .beider untenen Gflied- maissen ( Desartikul ation, oder Amputa tion der Oberschenkel). 12. Der Verlust einer oberen und ein er ? unseren Eixtremftät (D4^rti)knlation des Armes

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Page 41 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
di otlo o sette dita fra le due mani, che non sia quella dei pollici. 18. La.perdita totale di tre dita tra le due mani che non siano i pollici nò indici. 19. La perdita totale di uno degli in dici o di un altro dito della stessa ma no, escluso il pollice. 20. La perdita totale del pollice sini stro. 21. La perdita delle due ultime falan gi dell'indice insieme a quella delle ul time due falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice. 22. La amputazione tarso-metatarsica

di un solo piede. 23. La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi compresi i due alluci. 24. La perdita totale di sette o sei di ta tra i due piedi, compreso un alluce, oppure di tutto o delle prime quattro di ta di un solo piede. 25. La perdita totale di otto o sette di ta fra i due piedi che non- siano gli al luci. 26. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi. 27. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei du alluci insieme con la perdita della falange ugueale

di altre otto o cinque dita dei piedi. 28. La perdita totale di cinque o quat tro dita fra i due piedi, compreso un al luce; o delle ultime quattro dita di un solo piede. 29. La perdita totale di sei o cinque dita fra i due piedi che non siano gli alluci. 30. La perdita di un alluce, o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di al tre otto a sei dita fra i • due piedi. 31. L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotarsica) senza deviazione di essi e senza notevole

disturbo della deambula zione. 32. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede senza deviazione di oder sieben Fingern beider Hände zu~ sammen — ausgenommen. die der Dau- men. 18. Gänzlicher Verlust von drei Fin gern an beiden Händen zusammen, aus genommen die Daumen und die Zeige finger. 19. Gänzüicher Verlust eimets Daumens oder eines anderen Fingers der gleichen Hand, ausgenommen der Daumen. 20. Gänzlicher Verlust de® linken Daumens. 21. Verlust der letzten zwei Endglie der des Zeigefingers

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Page 46 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
— Jtf resènte decreto-legge, assegno di inabilita continuativa, L. 4000 - Aumen- L 2000™°™° fìn ° aI 30 giu S nb 1923 ' Per le infermità elencate alla l.a cate goria gruppo B della tabella A annessa al presente decreto-legge, assegno di i- nabilità continuativa, L. 2800 - Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, Li re 1600. Per le infermità elencate alla l.a ca tegoria gruppo G della, tabella A annes sa al presente decreto-legge, assegno di inabilità continuativa, L. 2200 - Aumen

to provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 1500. i . Per le infermità elencate alla 2.a ca tegoria della tabella A annessa al pre sente decreto, assegno di inabilità conti nuativa, L. 1800 - Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 840. Per le infermità elencate alla 3.a cate goria della tabella A annessa al presen te decreto, assegno di inabilità conti nuativa, L. 1400 - Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 600. Per le infermità elencate alla 4.a cate goria della tabella.A annessa al presen

te decreto, assegno di inabilità CQnti- nuativa L. 900 - Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 400. Per le infermità elencate alla 5.a cate goria della tabella A annessa al presen te decreto, assegno di inabilità continua tiva L. 600 - Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 200. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ministro del tesoro: De Nava J Tabella C Assegni alimentari per le vedove, gli or fani ed i genitori dei militari morti o scomparsi, a sensi dell'art. 2, primo comma

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Page 37 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
12. La perdita totale della mano sini stra o delle d^ta di essa. 13. La perdita totale delle ultime quat tro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa. 14. La perdita totale di tre dita, tra le le due mani compresi «ambo i pollici. 15. La perdita totale di un pollice e . dei due indici. Iß. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi l'indice e l'altro pollice. 17. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque, dita, fra le due mani

, che non siano i pollici. 18. La perdita totale del pollice e del l'indice della mano destra. 19. La perdita totale delle ultime quat tro dita della mano sinistra o delle pri me tre dita di essa. 20. La perdita totale di ambo i pollici. 21. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita fra le due mani che non siano gli indici e l'altro pollice. 22. La perdita totale di uno degli in dici e di altre quattro dita fra le due mani che non siano i pollici e l'altro indice. 23. La perdita delle

due ultime fa langi di otto o sette dita fra le due mani che non siano quelle dei pollici. 24. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani ovve ro la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici. 25. La perdita di una coscia al terzo medio od al terzo inferiore. 26. La perdita di una gamba, o di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto-astragalica. 27. Amputazione tarso-metatarsica del due piedi. 28. La perdita totale

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Page 66 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
penale e 2 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1178. Resta abrogata l'ordinanza del Ministero di giustizia 8 dicem bre 1897, B: 0. M. G., n. 47 relativa alla scheda e ai registri pe nali, colle disposizioni .successive su tale materia. E' del pari abrogata la legge 21 marzo 1918, B.L.I, n. 108 sulla estinzione della condanna Art, 18. In relazione alla disposizione dell'art. 120 del Codice di proce di! ra penale del Regno, restano in vigore le disposizioni relative alle notificazioni e alla consegna degli

atti in materia penale per mezzo della posta (Ordinanza 15 aprile 1902, B. L. I., n. 74). Art. 19. Presso ogni Gurte d'appello è istiutita una sezione di accusa, composta di cinque membri. Essa giudica col numero di tre vo tanti. Il presidente designa ogni anuo i membri che ne devono far parte e chi la deve presiedere. •Ari. 20. La Corte di Assise è composta del presidente e dei dieci giurati costituenti la giuria del dibattimento. Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata il presidente

«lolla. Corte d'appello può destinare un presidente aggiunto che sia meno anziano di quello ordinario e clic assista al dibattimento per continuarlo in caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario.. Art. 21. E' estesa alle nuove Provincie la legge 8 giugno 1874, n. 1937 per l'ordinamento dei giurati, la formazione delle liste e la com posizione definitiva della giuria nei. giudizi avanti la corte di As sise, modificata dalla legge 19 dicembre 1886, n. 4183, dall'art. 5 della

legge 25 giugno 1909, n, 372; dall'art. 4 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728; e dal R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 che modifica le disposizioni degli articoli 29, 34, 36, 37, 39, 40 e'41 della legge medesima, e dà tutte le altre relative al medesimo oggetto. E' altresì esteso alle nuove Provincie il regolamento 1 set tembre 1874, n. 2061 pBr l'attuazione della legge suddeta, modi ficato dall'art. 56 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 negli articoli 26, 27 e 30.

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Page 54 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
ed in quale misura. Ali;. 10. Quando si tratti di mobili industriali, la deduzione per deprezzamento di ve tustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'art. 6 del testo unico 27 marzo 1919, N. 426. Art. 11. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel la Gazzetta ufficiale, del Regno 4 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle

leg gi e dei decreti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi 2 febbraio 1922. VITTORIO BMAJNUELE BonomV- De Nova - Rodino Visto: E. ßnaatiaMgül* Rodmò. 56 R. D. legge 2-2-1922 n. 160. VITTORIO EMANUELE III t per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 28 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto il Regio decreto-legge 26 set tembre 1921, N. 1289; Sentito il consiglio dei Ministri; Sulla

neces sità pei loro bilanci. Art. 2. Soino prorogati i poteri della Com missione che deve esaminare le djOr mande di anticipazione e fare le pro poste al ^Ministero del Tesoro per la re lativa concessione; la sua composizione è quella stabilita dall'art. 6 dello stesso R. Decreto-legge. Art. 3. Nello stato !di previsione della spe sa per il Ministero (Jel tesoro per l'e sercizio finanziario 1921-1922 saranno stanziati, in aggiunta ai 40 milioni di cui all'art. 7 del preedente decreto-leg ge e nella

. 4. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e isarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 2 febbraio 1Ö22. VITTORIO EMANUELE • Bonomi - De Novo Visto, il guardasigilli: Rodinò.

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Page 56 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
. r. ' _ •■■- ■: '• '^'v'- '- ' ' '. ; : ' ; . ■ -■• : ^ - m - ' 58 REGIO DECRETO 5 marzo 1922, n. 288, contenente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie per l'entrala in vigore nelle nuove Provincie dei codici penale e di procedura penale del Regno. (Pubblicato nella „ Gazzetta ufficiale' del 17 marzo 1922 N.o 64). VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 3 deliri legge 19 dicembre

1920, n. 1778; Visti i RR. decreti 19 giugno 1921, ». 917 e 23 giugno 1921, N. 887; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, mi nistro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: TITOLO I. Disposizioni per l'attuazione del codice penale. Capo I. Disposizioni di esecuzione e di coordinamento. Art. 1. E' estesa alle nuove Provincie la legge 26 giugno 1904, n. 285, sull'impiego dei

condannati alla pena della reclusione, in lavori di dissodamento e di bonificazione di terreni incolti o malarici, fino a che non siano istituiti gli stabilimenti richiesti dall'art. 13 del codice penale, concernente la pena della reclusione. Art, 2, Quando, in una disposizione che resta in vigore nelle nuove Provincie, è comminata o richiamata una determinata specie di pena, si intende corrispondente: 1. Alla pena del carcere duro a tempo, la reclusione per egual durata; 2. Alla pena del carcere

, la detenzione per egual durata ; 3. Alla pena dell'arresto quella della detenzione per egual durata se si tratti di delitto, e quella dell'arresto per egual durata »0 si tratti di contravvenzione;

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Page 9 of 83
Date: 31.03.1922
Physical description: 83
<«eoii]ferito' 'l'incarico di riscuotere per sconto dello Stato il diritto erariale di 'Cui al precedente art. 1, per il tempo ed • alle condizioni risultanti dalla conven zione allegata al R. decreto 23 gennaio 1921, N. 5. Art. 5. Il compenso nella misura del 4.50 per cento spettante alla Società ai termi r ni della convenzione di cui all'art, pre cedente verrà d'alia Società trattenuto . alll'atto di ciascun versamento. Alla fine di ogni trimestre, e sulle risultanze dei prospetti trimestrali

in viati .dalla' , Società, il Ministero dielle finanze provvederà per la liquidazione definitiva della percentuale spettante alla Società e per la conseguente re golazione nei riguardi del bilancio, delle somme ad essa dovute per poi procedere al pagamento od alla ripe tizione di ciò che .jn più od in meno risulti reciprocamente dovuto. Art. 6. Nel caso di mancato pagamento da parte deliPi/mpresa fiel diritto Erariale o di constatata frode od alterazione nel la compilazione dei « bordeoreau » l'au

torità di pubblica sicurezza, a richiesta del .rappresentante della Società italia na degli autori, provvederà per la chiu sura del teatro o altro locale. Art. 7. La vigilanza sui teatri per l'applica zione del diritto erariale di cui al pre cedente articolo 1, è affidata, non solo ai rappresentanti della società italiana degli autori, ma anche ai funzionari ed agenti; indicati nell'art. 131 del testo unico delle leggi sul bollo (• gennaù 1918, N. 135. A tale effetto gli impresari hanno l'obbligo

di ■ rilasciare, per ciascun tea tro, due tessere gratuite ^ad uso dei funzionari dell'Amministrazione fi nanziaria. Con decreto del ministro delle finan ze sarà inoltre nominata una Com missione centrale di vigilla'nza gratui ta. I membri della detta Commissione 1. Februai* 1891, N. 58, iìst der Auftrag* erteilt, für! Rechnung Kies Staates die sitaàtlL'idhe Gebühr von der im vorher gehenden Artikel die Rede ist, für die Zeät naive zu den Bedingungen einzui lieben, welche ams den* diem kgl. Dekrete

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