nazionale fascista per gli addetti ai servizi ausiliari dèi •traffico, e trasporti vari, agli effetti del presente contratto rappresentata, per delega del suo segretario, dal segre tario dell'Unione .provinciale di Bol zano della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, geom. Guido Berfarim, assistito da Giovanni An- dreani e Domenico Falcone dell'Unio ne stessa, sentita la Federazione nazionale fa scista delle cooperative di produzione e ' lavoro, è slatto stipulato il presente contrat
tò collettivo di lavoro dia valere per le aziende artigiane e cooperative eser centi, in tutto il territorio della pro vincia di Bolzano, ^ la pulitura dei ve tri, delle vetrine e' dei pavimenti ed il personale non impiegatizio dipendente. Il presente contratto sarà depositato nei niodi -stabiliti-dalle vigenti dispo sizioni statutarie e di legge entro il •termine di 60 giorni dalla sua stipu lazione. Art. 1 Categorie e minimi di paga 1) caposquadra L. 26,—- giorn. 2) pulitori: fino ai 18 anni compiuti
L. 15,— » oltre i 18 anni compiuti L. 22,— » 3) .pulitrici L. 1,50 orarie Le parli hanno inteso fissare dei minimi di paga e non già di appor tare riduzioni alle paghe corrisposte agli operai attualmente in servizio che percepiscono paghe superiori. Art. 2 Orario di lavoro L'orario normale di lavoro è di 40 ' ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste -dalla legge e ferme restando le disposizioni sul sabato fa scista. Per ir periodo di validità della leg
ge 16 luglio 1940,-n. 1109, varranno le norme della 1 legge stessa. • ' Art. 3 Lavoro straordinario, festivo e not turno •Le ore di-lavorò eccedenti i limiti di orario di cui aU'-àrticolo preceden te sono considerate straordinarie. •Le ore di lavoro straordinarie che sommate a quelle' ordinarie non por tano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere o le 4S settimanali, «saranno compensate con la maggiorazione del 10%. Il lavoro straordinario prestato nei periodi e 'termini
previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanaili o le S ore giornaliere, ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed ec cezioni previste dalla legge stessa, sa rà compensato ' con la maggiorazione del 25%. Le ore di' lavoro festivo saranno compensate con la maggiorazione del 35%. Le ore di. lavoro notturno, inten dendosi per tali le ore- comprese tra le ore 2Ùi e le 6 del mattino, saranno compensate con la maggiorazione del 35%. 'La maggiorazione per il lavoro, fe stivo e per il lavoro