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Rundschreiben des Präfekten von Bozen
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Page 4 of 5
Date: 26.05.1944
Physical description: 5
•Prefettüra Bolzano ,Bolzano li, 26.5.1944 Ufficio .Alimentazione ' . ■ . ■ . ■ Circolare n. } . .■ ( E.A* n.39) ■ ’ 1) AI COT-l'IBSARI PODSS I.AEILI della Provincia di B- 0 I S i l 0 2) Ai DELEGAT! CIBCONDAUIALI PEP 1' AGBICCLTUBA . Oggetto:/Acquisto-'dl cävalli' d 1 allevamento, da lavoro a da nacello e di muli.- - . / ■" Come e nöto ( nella Provincia ui Bolzano, 1 1 esportazio- ne di bestiame di qUalsiasi spscie e vietata. 'Affinche que- sto divieto ®enga osservato e per eliminare

un commercio in-- giustifioato dall’.e.conomia nazionaleai • renne. aecessario un controlTo nell'acquisto dei cavalli.- 1) I' acquisto di cavalli da . allevamento, da lavoro' e da macello e di muli di. quaisiasi etä es ammesso. soltanto qiia- lora l'acquireate sia provvistö. di un * auforisza^i-one d'acqui sto, rilasciata' dal competente Delegato Circondariale per 1'Agricoltura, II venditore ha l'obbligo di farsi presentare, prima della vendita,. 1 ’ autorizzazione d' acquisto che ceve firmare arli'atto

della vendita. L 1 autorizzazione d' acquisto' per de ls sua validitk 14 ; giorni dopo l'emissdohe ’e dev'essere restituita immediarameu- te dopo l'acquisto o al piü t.ardi alla s.cadenza della sua va- liciitä al Delegato Circondariale dell'Agricoltura Dio.mo in appresso il modello dell 1 autorizzazione d'acqui sto 2) II trasporto dei cavalli dev'esseie accompagnato ■dall'autorizzazione d 1 acquistoI ttasporti sprovvisti di re golare- autorizzazione-, salvo pro cediment .o penale, poseono ve- nir

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Page 5 of 11
Date: 29.05.1943
Physical description: 11
29 maggio 194S-XXI — N 96 Foglio Annunzi L'esali della Provincia di Trento Art.. 1 — Assunzione Por l'assunzione della mano d'o pera valgono le disposizioni di leggo e del regol fi mento sulla disciplina na zionale della domanda e dell'offerta di lavoro, con le preferenze ivi sta bilite per gli iscritti al P. N. F., ai Sindacati Fascisti e. por gli ex com battenti. Art. 2 — Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli. Per l'assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli

valgono le norme di legge sul lavoro per tali categorie. Art. 3 —- Documenti. Per l'ammissione, l'operaio dove presentarsi munito dei seguenti do cumenti : • 1) Libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle Assicura zioni Sociali, ove ne sia giJl prov visto. Potrfl essere richiesta all'operaio la presentazione del certificato pe nale di data non anteriore a tre me si e dei certificati • di lavoro delle eventuali occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalla registrazione del libretto di lavoro

. ■L'operaio dovrft pure dichiarare la sua residenza e clovrfl segnalare al l'azienda i successivi mutamenti. • Art, 4 —• Visita medica. L'operaio potrfl. essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore dì lavoro, visi ta che potrfl essere ripetuta tutte le volte che, per misura igienica il da tore di lavoro rìterrft opportuno. Art. 5 — Periodo di prova. L'assunzione al lavoro di ogni o- peraio è sempre fatta per un perio do di prova di una settima« ». pro lungabile di comune

la disciplina dell'apprendista to valgono le norme del B. D. L. 21- 9-1938-XV1 N. 1900. TU' apprendista colui clie, non a- vondo oltrepassato il 20.mo anno dì etfl, sia in tale qualità addetto a mansioni atte a fargli acquistare la capaciti! necessaria a divenire opera io qualificato o specializzato. Per quanto non è contemplato dal- . le disposizioni di legge e dal presen te articolo, 'il rapporto dì lavoro nel periodo dell'apprendistato è'regolato da altre norme del presente con- - tratto. Gli apprendisti

restano esclusi da ogni forma di lavoro straordinario, notturno e festivo. Oli apprendisti saranno retribuiti art economia con esclusione di qual siasi forma di cottimo. Per gli apprendisti che abbiano gift effettuato il periodo di apprendi stato in altre aziende esplicando mansioni analoghe a quelle alle qua li devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato prestato precedentemente verrà com putato ai fini della durata dell'ap prendistato. Art. 7 — Istruzione professionale

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Page 2 of 10
Date: 23.09.1942
Physical description: 10
907,35 Sostituto macchinista 643,90 Conduttore 526,85 Bigliettariò capo tronco 556,10 Personale assunto dopo il 30-9-1935- XIII. Lire mensili Sorvegliante della linea (con* fu nzioni anche di capo macchinista 1029,15 Macchinista 880,10 Sostituto macchinista 624,65 Conduttore 512,20 Bigliettariò capo tronco 539,40 Art. 5. — Lavoro straordinario. E' cot?.siderato lavoro straordinario quello ordinato ed eseguito per motivi di indole temporànea ed eccezionale ol tre la durata massima di cui all'art

nel foglio annunzi le gagli della Prefettura di Trento. Trento, li 22 giugno 1942-XX. p. il Prefetto: f.to Mazzanti Verbale di aggiornamento del Contratto collettivo di lavoro azien dale da valere per il personale dipen dente dalla funivia Zambaria-Fai-Pa- ganella (stipulato il 30 del mese di settembre 1935-XI11 e pubblicato sul F. A. L. delia R. Prefettura di Trento N. (il del^29 gennaio 1936-XV4. In Bolzano addì 15 del mese di feb braio 1941-XIX tra la Federazione Na zionale Fascista degli

provinciale di Bolzano, all'uopo debita mente autorizzato dal Segretario della predetta Federazione, Cons.. Naz, Basi- li'dé Morelli; Visto .il . R. D. . 8 Gennaio , 1931 N. 148; Visto il contratto collettivo di lavoro nazionale 30-8-1931, pubblicato nel B. U. M. C. fase. 68/del 20-4-1932 alleg. N.> 278; Visto il- contratto nazionale 14 di cembre 1938-X VII,pubblicato sul B. Ü, M. C. fase. N. 192 del ' 20^1241938*al legato N. 1468; VjstQ il contratto,, intercgnfederale del 7 marzo 1939-XVÌI, pubblicato

sul B. U. M/©: del 20^ marzo 1939-XVIl fase. N. 199 alleg. 1550; Visto il contratto collettivo di lavoro nazionale per l'aumento delle retribu zioni agli autoferrotramvieri ed autoìn- ter«avigatoriidèl'21 marzo 1940-XVHI pubblicato sul B. U. M. C. del 30 giu gno 1940-XVIII fase. N. 230 bis alleg, N. 2017} in applicazióne dèli'art. 3 lèttera b) di quest'ultimo contratto, si e prowi- spriamente stipulato il presente con» tratto che coordina, aggiorna e assor be il contratto aziendale stipulato per

la funivia Zambana-Fai-Paganella ed il dipendente personale il 30 settembre 1935-XIII pubblicata sul Foglio An nunzi Legali della R. Prefettura dì Trento N. 61 del 20 Gennaio 1936- XIV ,e l'accordo salariale 26 giugno 1938-XVI, pubblicato nel F. A. L. del la R. Prefettura di Trento N. 25 del 23 Settembre 1938r-XVi. Premesse 11 presente contratto di lavoro ha- lo scopo di regolare il pacifico e normale svolgimento del lavoro contemperando l'interesse dell'Azienda con quello del personale dipendente

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Page 3 of 5
Date: 03.04.1943
Physical description: 5
576 3 aprile 1048-XXI w N\ So Fogmo Annunzi Legali della Provincia di Trrnto 3. Kau», Coop. Brusino (Cavedine); stipendio lordo mensile L. 470: ore di lavoro settimanali 42 4. Faro; Coop. Campi (Ulva) : sti pendio lordo mensile L. 380; ore di Uivor« settimanali 3Q fi. Soc. Cons, e Hm. Cornano (Lo- maso) : stipendio lordo mensile Ì j. 380; ore di lavoro settimanali 36 fi Kam. Coup. Dorsino: stipendio tordo mensile L. 38f>; ore di la voro settimanali 42 7. Fani. Coup. Lundo (Lomaso) : sti pendio

lordo mensile L. 350 : oro di lavoro settimanali HO s. Tarn. Coop. Mala (S. Orsola) : stipendio lordo mensile L. 340 : oro di lavoro settimanali HO» n Kam. Coop. Pavillo (Tasaullo) r stipendio lordo mensile L. 420: ore di lavoro settimanali 42 U>. Fani. Coop. Pelugo (Vigo Iten-' dona) : stipendio lordo 'mensile Li 3fi0: oro di lavoro settimanali 42 11. Fani. Coop. l'uzza (Trambilleno) stipendio lordo mensile L. 480: ore di lavoro settimanali 24 12 Fani. Coop. Seviziano (Segon- mno) : stipendio lordo

mensile L. 420: ore di lavoro settimanali 42 13. Fani. Coop. Terinon (Denno) : stipendio lordo mensile L. 340: ore di lavoro settimanali 30 14 Fani. Coop. Viarago ( Porgine I : stipendio lordo mensile 'L 470: ore di lavoro settimanali 42 IH. Fani. Coop. Villa Banale (Stc- iiieo): stipendio lordo mensile L. 350: «ire di lavoro settimanali 30 Tfl. ». A. Coop. Cons. Villa Monta gna (Trento) : stipendio lordo mensile L. 400 : ore di lavoro «et- liman-ill 42. 17, Spaccio di Comasine della F. C. CelledizKo

: stipendio lordo mensi le 300; ore di lavoro settimanali ■■ ■ 30' ' . . 1S. Spaccio di Crosano della F. C. Brentonien: stipendio lordo men sile L. 440: ore di lavoro settima nali 42 li). Spaccio di Fosci IVallarsa) : della F. C. di Raossi ; stipendio lordo mensile L. 300: ore di la voro settimanali 36 20. Spaccio di Gobbera della F. C. di Prade : stipendio lordo mensile L. 470; ore rll lavoro set ti in. 30 21. Spaccio di Matasaone della F. C, di N. Aima: stipendio lordo mensile L. 150 : ore di lavoro set

timanali 15 Vii--Spaccio di MontalbUuvo della F. . C. di Valfloriana: stipendio lordo do mensile L. 300; ore di lavoro settimanali 24 23. Spaccio di Obra ( Vallarsa) del la F. C. di Riva Vallarsa; stipen dio lordo mensile L. 400; ore di lavoro settimanali 42 24. Spaccio di Pelo della F. C, di Fucine: stipendio lordo mensile di U 320; ore di lavoro settimanale .. 42 ■' 2r>. Spaccio di Prada della F. C, di Brentonico: stipendio lordo men sile L. 350: ore di lavoro settima nali 42 2«. Spaccio di Saccone

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Page 7 of 11
Date: 29.05.1943
Physical description: 11
àd iscrizioni al le Avanguardie Fasciste e purché ri sulti ufficialmente riconosciuta dal Partito. L'applicazione dei benefici deri vanti dal presente articolo, non dà tìtolo di retro attività o arretrati, Art. 20 — Trasferte e trasferi menti. All'operaio che viene comandato fuori della sua normale residenza di lavoro, verni corrisposta una inden ni Hi di trasferta nella misura se guente: . Per il primo pasto L. 12. Por il secondo pasto TU. 14. Per il pernottamento L. 12. Art, 21 — Reclami sulla paga. Non

. saranno accettati reclami sulla rispondenza delle norme paga- t( e quelle indicate sulla busta pa ga o documenti equivalenti, nonché sulla qualitfl della moneta, se non all'atto del pagamento. Art. 22 —■ Disciplina del lavoro a cottimo: a) Tutti i lavoratori dovranno es sere retribuiti q ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di ' lavoro, uniformati ai princìpii cor porativi dalle presenti disposizioni; b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire

al lavoratore il consegui mento di un guadagno non inferio re alla paga ad economia, maggiora - tn del 15 per cento. ci Agli operai interessati dovran no essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compen so unitario (tariffa di cottimo) cor rispondente. d) Dovrà poi essere comunicato agli operai, per ogni sìngolo cottimo. In qualità del lavoro eseguito o del temno impiegato. Tali comunicazioni dovranno ri manere in possesso degli operai perché essi

possano sempre compu 29 maggio 1948-XXI N, 90 716 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento tare con faciliti) ed esattezza la pro pria retribuzione. Le tariffe cosi stabilite, una vol ta superato il periodo 'di assesta mento, non potranno essere variato. Solo quando siano attuate modifi che nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potrà procedere alla va riazione delle tariffe di cottimo, in proporzione delle variazioni di tem po. che le modifiche stesse avran no determinato. La variazione

complesso del guadagno medio orario 'di due auin- dicine, una diminuzione in confron to del guadagno medio orario rea lizzato nel quadrimestre precedente. l'Organizzazione dei Lavoratori ha facoltA di intervenire presso l'Or ganizzazione dei Datori di Lavoro per accertarne le cause. Se ri sulterà. in base agfli accertamenti che saranno compiuti dalle due Organizzazioni, che la discesa del guadagno sia stata determinata, in tutto o in parte da cause non inimi tabili agli operai, le Organizzazioni

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Page 3 of 8
Date: 30.06.1943
Physical description: 8
göt ^ ' ào giugno 1943-XII — N. 10Ö Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento disciplina nazionale della domanda e dell'Qfferta di lavoro. L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la ; . qualifica che gli sono assegnati, in relazione alle mansioni' per cui è stato assunto. Art. 2. — Documenti, L'assunzione dell'operaio sarà nor malmente subordinata alla iTresentn- ziono dei seguenti documenti: a) libretto di lavoro; b) eventuali

certificati che compro vili o le precedenti occupazioni ; L'Operaio comunicherà alla Ditta Iti propria residenza ed ogni even tuale cambi amento. La Ditta potrà eventualmente chie dere anche il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. Art. 3. -—■ Assunzione delle donne e dei fanciulli. L'ammissione al lavoro e il lavo ro delle donne, dei fanciulli e dei la voratori inferiori ai 18 anni, sono regolati dalie disposizioni di legge-e da quelle contenute nel presente contratto. La mano d'opera

sostituita con quella lavorazioni proprie maschili. Art. 4. — Visita L'Operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della Ditta. Art:. 5. '— Periodo tfi prova. L'assunzione al lavoro di ogni o- peraio potrà essere subordinata ad un periodo di prova della durata massima di una settimana. Saranno esentati dall'effettuazio- Art. 0. - OASEARIA femminile sarà maschile nelle delle categorie medica . ne eli tale periodo di prova i lavo ratori riassunti presso la stessa

a- zienda con la stessa qualifica entro mi quinquennio. Durante il perìodo di prava, la ri soluzione del rapporto di lavoro po trà effettuarsi in qualsiasi momen to senssa preavviso e senza corre sponsione di qualsiasi indennità. Ne però la prova è stabilita per un rompo minimo necessario, la facoltà di recesso ndn può esercitarsi prima della scadenza del termine. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'operaio si in tenderà confermato in servizio

. Il periodo di prova va computato a tut ti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio-, All'operaio confermato al lavoro, la Ditta comunicherà la qualifica at tribuitagli e la paga da corrispon dergli con decorrenza dal primo gior no di prova. La paga non potrà es sere inferiore al minimo contrattua le previsto per la qualifica alla qua li- l'operaio verrà assegnato. L'operaio che venga licenziato o che si, dimetta durante il periodo di prova, ovvero che alla fine del pe riodo stesso non

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Page 9 of 11
Date: 29.05.1943
Physical description: 11
. E' però in facoltà dell'azienda di esonerare dal lavoro il lavoratore in ■ qualunque giorno successivo al pre avviso, pagandoli le ore di lavoro mancanti al compimento delle 48 ore di preavviso. Art. 3G — Indennità di licenzia mento o i caso di morte ed enzia- nità convenzionale. In caso di licenziamento, non ai sensi dell'articolo 33, il lavoratóre avrà diritto, dopo compiuto il primo anno di anzianità, alle seguenti in dennità: a) per il primo anno compiuto di Anzianità: la paga normale di una

719 29 maggio 1943-XXI-r- N. 9G Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento pagamento sarà fatto ìu via anlici- L»nt a. Non è ammessa la rinuncia taci- l ti. isti espressa* alle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove sia maturato il diritto alle ferie, al lavoratore spetterà il godimento delle, ferie stesse. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non ha maturato il diritto

alle ferie, spet tora la frazione di ferie, in propor zione viel bimestri interi di anzia nità. In caso di ferie collettive, al la voratore tlie non ha' maturato il di ritto alle ferie, spetterà la frazione di ferie in proporzione dei bimestri interi di anzianità. Art. 35 — Preavviso di licenzia mento. Il licenziamento del lavoratore o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno con preav viso di 4 ( s ore di lavoro da com piersi entro un periodo massimo di s giorni lavorativi consecutivi

giornata di lavoro (8 ore) ; b) per gli anni dal secondo al quinto di anzianità ininterrotta: due giorni di paga (ore 16) per ogni an no compiuto; c) per gli anni .successivi: 3 gior ni di paga (24 ore) per ogni anno compiuto. Agli operai in servizio alla data di stipulazione del presente contrat to, sarà riconosciuta l'anzianità a partire dal 28 ottobre 1922, qualora ne abbiano maturata una superiore presso la stessa azienda. In caso di morte dell'operaio, l'in dennità di cui sopra aggiunta a quel

diritti di. an . 20 maggio 1943-XXI — N. 96 7^0 u Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento zianità. Trascorso tale periodo, ove la Dit ta licenzi l'operaio oppure la malat tia non permetta all'operaio stesso di riprendere il lavoro, questi avrà diritto allo stesso trattamento che gli spetterebbe in caso di licenzia • mento. La Ditta avrà facoltà di far ac certare la malattia da un medico di .sua fiducia. Art. 30 —■ Matrimonio e mater nità. Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio

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Alpenzeitung
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Page 3 of 4
Date: 13.08.1941
Physical description: 4
und sich für die Bedürfnisse der Provinz interessierte. Immer vom Kameraden Stasi begleitet, setzte Eomm. Garatti hierauf die Fahrt nach Bolzano fort, wo er vom Prornn- zialsekretär, Kamerad Riva, empfangen wurde und sofort mit dem Verbands ekretär, ber zugleich Präsident des Dopo avoro ist, in Fühlungnahme trat. Mit hm zusammen überprüfte er die beson dere Lage der Provinz und interessierte ich für die ihm vorgelegten zahlreichen Probleme zur Förderung der Dopo lavoro-Tätitzkeit. Hieraus begab er sich, zugleich

. II»«»» Trauerfeier zum ruhmvollen Tode Bruno Mussolinis in Brunirò Der Fliegertod des zweiten Sohnes des Duce, Bruno Mussolini, hat auch in «nsecer Stadt und in der ganzen Um gebung aufrichtiges Mitgefühl und tiefes Beileid für die Familie des Duce her vorgerufen. Alle Gebäude der Fascio- organisationen, sowie viele Privatge bäude tragen Flaggenschmuck auf Halb mast. Die Ortsgruppe des Fascio veran staltete im Verein mit den dazugehörigen Jugendorganisationen und dem Dopo lavoro im großen Saale der GIL

vor gestern eine große Trauerfeier, zu der sich alle Spitzen der Behörden und alle Orga nisierten, sowie die Mitglieder des Dopo lavoro einfanden. Der politische Sekretär würduzte die hohen Verdienste des uner schrockenen Helden unseres Vaterlandes, des Ideals eines wahren Fasciste» und Väterlandskämpfers, in sehr warmen Worten, die von den Versammelten stehend angehört wurden. Mit dem Na mensaufruf nach fctsoistischem Ritus und dem Absingen eines Trauerchores schloß im Saale, der entsprechenden Trauer

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Page 6 of 11
Date: 29.05.1943
Physical description: 11
718 20 maggio 1948-XXI N. Ot) F oglio A nnunzi 1- jegali della P rovincia di T rento ' | L '-- - - ■ ■ ■■• - Iore(vnl'otlorali 10-11.-:10H!). I! lavoro straordinnrio prestalo noi modi e termini previsti tini- la logge, oH.ro lo 48 oro Hottimn- nnH o le 8 oro giornaliere ovvero oltre II maggior orarlo consentito dalle deroghe all'orario Dormalo pro visto dal prosonto contratto, saril compensato (ton In, retribuzione nor male maggioi'utu del 25%. il lavoro compiuto in giorni l'o stivi snr

.1 compensato con lu retri buzioni» normale maggiorata del 50 por conto. 11 lavoro notturno sarà compensa lo con la retribuzione normale mag «idrata del 50 per cento. Sono considerate notturno lo oro foni prese tra lo 22 e le 0. >fel solo caso di lavoro a turni con - rinviativi svolgontisl nello 24 ore, le ore di lavoro notturne saranno com pensate con la maggiorazione dol 20%. Le percentuali previsto per il la voro straordinario, per il lavoro fe stivo e per il lavoro notturno, non sono eumulabili nel

senso che la masgioro assorbe la minore. lìimnngono ferme le disposizioni di cut all'accordo intereonfederale S-11-10/50 per tutto il periodo della loro applicabilità. Per il periodo di validità della lesse 1 (>-7-1040 N. 110 varranno le nor me previste dalla lesse stessa. Art. 11 — Interruzione e sospen sione del lavoro. La sospensione di lavoro, i permes si e le assenze per malattia ed in fortunio. per richiamo alle an o nella M. V. S. X. e le assenze di qualsiasi natura che il datore di* la voro

ritensa giustificate. non in ter r rompono l'anzianità a tutti sii ef fetti del presente contratto. In caso di interruzione di lavoro di breve durata, dovuto a causa di forza massiore. dal conteggio della pasa non verranno detratte le inter ruzioni stesse, quando queste, noi loro complesso, non superino i 30 minuti nella stornata: qualora la ■Dimane, trascorsi 1 30 minuti, trat te usa il lavoratore a disposiziono, onesti avrà diritto alla correspon- «ioni» della normale retribuzione. Tx» Kfp

?so trattamento verrà usato ni lavoratore cottimista, negli stes si Mmitì quando rimansa inopero so por ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di sospensione di lavoro dio oltrepassi I 15 giorni, e salvo e- vontiuili accordi tra lo associazioni competenti per il prolungamonto di tuie termino., il lavoratore poti'fl chie derò il suo licenziamento con diritto oltro al Godimento delle ferie matu rato. intere o frazionate, alla grati fica natalizia nella misura maturata o(i aU'indennltfi costitutiva del

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Page 4 of 19
Date: 02.01.1941
Physical description: 19
417 _ Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N.-52 — 2-1-XIX Art. 4 Visita, medica L'Operàio - potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta. Art. 5 Periodo di prova L'assunzione al lavoro di ogni ope raio potrà essere subordinata ad un periodo di prova non superiore ad una settimana. Saranno esentati dall'effettuazione di tale periodo di prova i lavoratóri rias sunti presso la stessa azienda con la stessa qualifica entro un quinquennio. Durante

il periodo di prova la riso luzione del rapporto di lavoro potrà effettuarsi in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla di sdetta del rapporto, l'operaio s'inten derà confermato in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli ef fetti per la determinazione dell'anzia nità di servizio. Ali'operaio confermato al lavoro la ditta comunicherà la qualifica attribui tagli e la paga da corrispondergli con decorrenza dal primo

giorno di prova. La paga non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la qualifica alla quale l'operaio verrà as segnato. JL'operaio che venga licenziato o che si dimetta durante il periodo di pro va, ovvero che alla fine del periodo stesso non venga confermato o . che non creda di accettare le condizioni fattegli, lascierà senz'altro lo stabili mento ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute in base j alla paga fissata per la qualifica nella quale avrà prestato

l'opera sua o dal guadagno di cottimo spettantegli per il suo lavoro eseguito. Art. 6 Orario di lavoro La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal R. D. L. 29 mag gio 1937, n. 176S, fermo restando- le disposizioni sul sabato fascista. E' permesso il recupero, a regime normale, del periodo di sospensione di lavoro dovuto a causa di forza mag giore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora

al giorno. I lavori preparatori e complemen tari che possono essere eseguiti oltre _ l'orario normale di cui all'art. 5 del R. 'D. L. 29 maggio 1937, n. 1768, so no: la predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti tec nici, idraulici ed elettrici e la predi- . sposizione e lo sgombero delle materie prime deperibili. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa. Art. 7 Lavoro straordinario - Lavoro notturno (Lav.oro festivo

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Page 3 of 8
Date: 18.12.1940
Physical description: 8
Lavoratori del Commercio di Automotocicli, carburanti e lubrifi canti di Trento, assistito dal fascista .Guido Pomilio, Segretario dell'Unione Provinciale Fascista Lavoratori del Commercio di Trento e dal fascista Luigi Vannata funzionario dell'Unio- • ne stessa; sentita la Federazione Nazionale Fa scista delle Cooperative di Consumo; si è stipulato il presente contratto •'collettivo di lavoro da valere nella provincia di Trento per i lavoratori rappresentati dalla Federazione Nazio- , naie Fascista

Lavoratori del Commer cio di -^Prodotti Industriali dipendenti •da aziende commerciali rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti di Automotocicli, carburanti e lubrificanti, ad integra zione del contratto collettivo naziona le di lavoro per il personale delle a- ziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali pubblicato nel Bol lettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pub blicazione dei contratti collettivi di la voro del 30 settembre 1939

-X VII fase. 211 allegato 1693. Articolo 1 Minimi di retribuzione al lordo di R. M. Categoria B. L. mensili Gerente o gestore di negozio o filiale 976 Categoria C. L. mensili Contabile d'ordine 716 Aiuto contabile e fatturista 508 Aiuto contabile e fatturista do po due anni di ininterrotto servizio presso la stessa a- zienda , 610 Commesso 'o magazziniere 745 Dattilografo 508 Aiuto commesso all'atto di as sunzione 440 Aiuto commesso dopo 3 anni di ininterrotto servizio presso la stessa azienda 586

qualificati 2.95 Apprendisti dai 18 ai 20 anni 1.49 Apprendisti dai 16 ai 18 anni 0;77 Manovali specializzati oltre i 18 dicembre 1940-X1X — N. 49. Foglio Annunzi Legali della Provincia di Trento 425 18 anni 2.35 Manovali comuni oltre' i 18 anni 2.18 Articolo 4 E' stabilita una interruzione meri diana nell'orario giornaliero di lavoro della durata di due ore. Articolo 5 La durata massima normale della giornata di lavoro per il personale ad detto a lavoro di continuò e di sempli ce attesa e custòdia non

potrà eccè dere le 9 ore al giorno o le 54 ore settimanali effettive. . Articolo 6 I minimi di retribuzione di cui agli art, 1 e 2 per il personale addetto a lavoro continuo sono comprensive del compenso debitamente maggiorato del 15% per la nona ora giornaliera di lavoro straordinario. Articolo 7 Sono da considerarasi festivi e se- mifestivi ai fini del compenso dovuto per il lavoro prestato in tali giornate, i giorni fissati nel calendario delle fe stività approvate con il Decreto Pre fettizio

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Page 2 of 12
Date: 20.03.1943
Physical description: 12
il contratto collettivo na zionale di lavoro per i dipendenti dalle Aziende di Vendita di Merci d'TTso e Prodotti Industriali stipula to tra la Confederazione Fascista del Commercianti e la Confederazio ne Fascista del Lavoratori del Com mercio il 1 luglio 193S-XVT e pub blicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del In luglio 1»ss, fascicolo 182. allegato n ISSI»; p il contratto collettivo nazionale di lavoro per l dipendenti delle aziende esercenti 11 commercio all'ingrosso

e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi, stipulato tra le predette Confederazioni il 1 marzo 1030 e pubblicati sul Bollettino Uffi ciale (lei Ministero delle Corporazio ni li 31 maggio 1030. fascicolo n. 204, allegato Kilfl: visto il contratto collettivo nazio nale di lavoro per l dipendenti da aziende commerciali di ferro, me talli e derivati stipulato il 16 apri le 103(5 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corpo razioni del .'H luglio 1086-XVL fa scicolo n. 137. allegato 804 e suc

cessivi contratti modificativi; visti il contratto collettivo nazlo- ntle di lavoro stipulato il 21 settem bri/ 103S-XVI tra Ja Federazione Nazionale Fascista dei Commer cianti dei Prodotti per l'Agricoltura e la Federazione Nazionale Fasclstu. delie. Case di Deposito, Vendita e Spedizióne pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corpo razioni del 31 dicembre 1938-XVI1, fascicolo, 103, allegato n. 1480, non ché il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato 11 81 .marsso 1938

- XVII tra la Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti di Cerea li. Legumi e Foraggi, e la Federa zione N'azionale Fascista del Lavo ratori del Commercio Alimentare pubblicato siti Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il li» giugno 1030, fascicolo -a. 205, allegato n. 1623; si è stipulato il presente contrat to collettivo di lavoro -—ad inte grazione del contratti sopracitatl — da valere per il personale di ambo l sessi dipendenti dalle aziende e- screditi il commercio

di lavoro, o. In sua vece un suo famigliare, 'quando* adempia nor malmente le mansioni proprie del commesso). Altri impiegati con mansioni promi scue di grado comune L. 575 mensili II - Personale con mansioni non impiegatizie Categoria TX — Personale .subal terno: Portiere, custode, guardia notturna Lire 000 mensili Fattorino a) fino a 17 anni compiuti di etiY Lire 250 mensili b) dai 17 al 19 anni compiuti Lire 420 mensili ci oltre l 19 anni compiuti Li re 000 mensili Altri subalterni con mansioni ana

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Page 4 of 6
Date: 09.11.1940
Physical description: 6
362 9 novembre 1940-XIX — N. 38. Foglio Annunzi Legali Della Provincia di Trento Oggetto : Funivia Trehto-Sardagna- Monte Corno - Contratto di lavoro aggiornatilo. Delega a firmare. 11 sottoscritto, Segretario della Fe derazione Nazionale Fascista degli Autoferrotàmvieri ed Autointernaviga tori, Delega il fascista Domenico Falcone, Segre tario del Sindacato Fascista Àutofer- rotramvieri con sede in Bolzano a fir mare i documenti relativi alla stipula zione di un contratto collettivo di la voro

aggiornativi per la Funivia Tren- to-Sardagna-Monte Corno e il dipen dente personale. il Segretario della Federazione: Basilide Morelli Contratto collettivo dì lavoro azien dale da valere per il personale dipen dente dalla Funivia di Trento-Sarda- gna-Monte Corno (stipulato il 15 del mese di luglio 1938-XVI e pubblicato sul F. A. L. della R. Prefettura di Trento, N. 25 del 23 settembre 1938- XVI. /Addì 20 maggio 1940-XVIII E. F., in Bolzano tra la Federazione Nazionale Fascista de gli Esercenti Imprese

, pubblicato sul B, U, M, C. del 20 marzo 1939- XVII, Fase. 199, alleg. 1550; per l'au mento delle retribuzioni ai lavoratori dell'Industria; Si è stipulato il presente contratto che aggiorna e assorbe il contratto a- ziendale stipulato il 15 luglio 1938- XVI, pubblicato nel F. A. L. della R. Prefettura di Trento n. 25 del 23 set tembre 1938-XVI, per la Funivia Tren- to-Sardagna-Monte Como, .con sede in Trento. Premesse Il presente contratto di lavoro ha lo scopo di regolare il pacifico e norma

le svolgimento del lavoro, contempe rando l'interesse dell'Azienda con quel lo del personale dipendente e tutelan do, in ogni caso, la regolarità del pub blico servizio. Il presente contratto determina il trattamento economico del personale ordinario e straordinario in servizio presso l'Azienda alla data della sti pulazione e successivamente assunto in servizio dall'Azienda stessa. v 1 Distribuzione del Contratto. Entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sul F. A. L., copia del contratto sarà

e pubblicazione. Alle formalità del deposito del pre sente contratto per la sua pubblica zione, sarà provveduto ai sensi di Leg ge entro 60 giorni dalla data di sti pulazione. Art 1. - Qualifiche del personale. Si dà atto che l'Azienda, in relazio ne ai propri ordinamenti interni, at tribuisce al personale dipendente le se guenti qualifiche: a) Personale indicato alla lettera b) dell'art. 3 del contratto nazionale di lavoro 30 agosto 1931; Capo stazione, Contabile; b) Personale indicato alla lettera

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Page 5 of 6
Date: 10.04.1943
Physical description: 6
nazionale fascista per gli addetti ai servizi ausiliari dèi •traffico, e trasporti vari, agli effetti del presente contratto rappresentata, per delega del suo segretario, dal segre tario dell'Unione .provinciale di Bol zano della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, geom. Guido Berfarim, assistito da Giovanni An- dreani e Domenico Falcone dell'Unio ne stessa, sentita la Federazione nazionale fa scista delle cooperative di produzione e ' lavoro, è slatto stipulato il presente contrat

tò collettivo di lavoro dia valere per le aziende artigiane e cooperative eser centi, in tutto il territorio della pro vincia di Bolzano, ^ la pulitura dei ve tri, delle vetrine e' dei pavimenti ed il personale non impiegatizio dipendente. Il presente contratto sarà depositato nei niodi -stabiliti-dalle vigenti dispo sizioni statutarie e di legge entro il •termine di 60 giorni dalla sua stipu lazione. Art. 1 Categorie e minimi di paga 1) caposquadra L. 26,—- giorn. 2) pulitori: fino ai 18 anni compiuti

L. 15,— » oltre i 18 anni compiuti L. 22,— » 3) .pulitrici L. 1,50 orarie Le parli hanno inteso fissare dei minimi di paga e non già di appor tare riduzioni alle paghe corrisposte agli operai attualmente in servizio che percepiscono paghe superiori. Art. 2 Orario di lavoro L'orario normale di lavoro è di 40 ' ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste -dalla legge e ferme restando le disposizioni sul sabato fa scista. Per ir periodo di validità della leg

ge 16 luglio 1940,-n. 1109, varranno le norme della 1 legge stessa. • ' Art. 3 Lavoro straordinario, festivo e not turno •Le ore di-lavorò eccedenti i limiti di orario di cui aU'-àrticolo preceden te sono considerate straordinarie. •Le ore di lavoro straordinarie che sommate a quelle' ordinarie non por tano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere o le 4S settimanali, «saranno compensate con la maggiorazione del 10%. Il lavoro straordinario prestato nei periodi e 'termini

previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanaili o le S ore giornaliere, ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed ec cezioni previste dalla legge stessa, sa rà compensato ' con la maggiorazione del 25%. Le ore di' lavoro festivo saranno compensate con la maggiorazione del 35%. Le ore di. lavoro notturno, inten dendosi per tali le ore- comprese tra le ore 2Ùi e le 6 del mattino, saranno compensate con la maggiorazione del 35%. 'La maggiorazione per il lavoro, fe stivo e per il lavoro

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Page 3 of 4
Date: 21.12.1940
Physical description: 4
. 3 Pakete; Dopo lavoro der militärischen Körperschaften von Bolzano, 3 Pakete; Bètriebsdopola- voro der Sparkasse Bolzano, 3 Pakete; Lettiebdopolavoto der Sozialfürsorge, Bolzano 8 Pakete; Betriebsdopolavoro SA.F.F.A. Bolzano, 2 Pakete; Betrieos- dopolavoro S.I.D.I. von Cardano Bolza no. 2 Pakete; Betriebdopolavoro für Kre dit- und Versicherungswesen Bolzano. 3 Pakete; Dopolavoro von Vandoies. 8 Pa kete; Dopolavoro MoNgutlfo. 1 Paket; Dopolavoro Von Appiano, 3 Pakete; Do polavoro von Naturno, 2 Pakete

; Dopo lavoro von Terlano, 1 Paket; Dopolavo ro von Vipiteno, 6 Pakete; Dopolavoro des Bergwerkes von Monteneve, 6 Pake te. In den nächsten Tagen wird das Ver zeichnis der weiteren Spenden veröffent« licht. Bücher für àie Solàaten 6Sö Bände wurden bis jetzt abgegeben Die Büchersammlung für unsere Sol> daten schreitet im gleich begeisterten Rhythmus fort. Immer wieder ergeben sich erfreuliche kleine Episoden, wenn die Allerjüngsten, die Schüler der verschiede nen Schulen ihre Schätze sorgfältig ver

-. den Betrieb für die Bereitung von Waschmiiteln .Alto Adige', die Strumpf fabrik Pietro Gardin Und die S.I.D.Ä In diesem letzteren Betrieb überreichten ToMM. FreVerichsen und Cav. Martini deM Präsekten im Namen der Geielt- schaft den Betrag von Lire 2Z00. Der Präfekt übergab den Betrag dem Ver bandssekretär, damit er für den Dopo lavoro der Wehrmacht für Gabenpakete, die an die Soldaten gesandt werden, ver wendet werde. Bei den Besichtigungen wurden der Präfekt und der Verbandssekretär von den Leitern

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Page 2 of 5
Date: 31.07.1943
Physical description: 5
80 31 luglio 1943 — Pf. 0 Foglio Annunzi Luoali »bu.a Provincia oi Trento In pubblicazione; Veduto il It. I>. 0 maggio 102 s N. 1251; Decreta K' ordinata Ut pubblicazione tifi culli mi tu eolici i ivi» di lavoro suin dicato <• lidie relativo lettere <11 de lega m*l 1'. A. I'. della Prefettura «li Trento, Trenfu. li a 41 » giugno 1043 p. Il Prefollo: f. Mazzuoli <'i'iilfaito Collettivo rli I .divoro fin va lere per lo A^hMiih« Industriali e*. s»>reont i l'Industria degli estratti «•arni - libili

»', a- Kit effetti dol prosolilo contratto rap presentata, por dolora dol «no Kegre- tarlo, dal Comm, Dott. Fornando Ma ritio, Segretario doIl'Unlenc Fasci sta dei Lavoratori doirindtisfrla del- la Provincia di Tronto, assistito dal Sic. Rinaldo Fall, Reggente dell'Uf flcio Sindacalo dell'Unione slessa': ad Integrazione dol Contratto Collet- tlvo Nazionale dol Lavoro per gli ad dotti a II'Indili ria dol saltimi o dolio carni lavorato, stipulato H 22 marzo 1030-X Vili si stipulato il proseli to. oontnitto

collettivo di lavoro da valore per lo aziende Industriali e- seroon'tl l'Industria dogli estratti 'car ni - polli io fabbricazione dadi nella Provincia dt Tronto. Art l -— Qualifiche e minimi di paga, l'omini paga oraria Capo lavora/Jone L. 4.-- Addotti un'apparecchio di osslcazio- no a vuoto, fuochista L, 3.—■ UmbaUntorl, addetti magazzino, aiu tanti ossleazloiie L. 2,00 .Mnn(|vall (addotti lavori di carico, sonrioo. o pulizia) I/. 2,r>r> <!Invanì dai Iti al 17. anni L. 1,50 dovimi dai IT al t^ anni

e non glft di stabilire delle (ittninuzinni di salario sulle paglie dogtl operai elio attualmente perce pissero paglie superiori. Art 2 — Lavori preparatori o complementari. Il tempo entro 11 quale dovranno effettuarsi 1 lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del < <-nmiIto Nazionale, non poträ, co munque superare il limite dì 30 mi miti oltre la durata normale grior- millora «lei lavoro di cui all'art. 0 dol citato contratto Nazionale. Art, 3 — Determinazione e du rata dol lavori

discontinui. Per gli autisti i carrettieri i cu stodi od i guardiani addotti al la vori discontinui o di semplice atte sa o ciu>lodia, la durata normale del lavoro f> di 60 oro settimanali con un massimo di 10 oro giornaliere, Art. 4 -r~ Indonnitil di trasferta Poti riferimento all'articolo 2R del. Contratto Nazionale viene stabilito < luv all'operalo comandato in tra sferta dovranno essere o.orrlsposro le -eguenti indennità: T„ 10.— per II *1. iMlsto I.. 10.— ppr il 2. pasto L. 12.— per il pernottamento

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Page 3 of 8
Date: 16.01.1943
Physical description: 8
N. 49 — 16-1 -XXI Foglio annunzi legali della provincia di Bolzano 429 restando le disposizioni sul sabato fa scista. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme della legge stèssa. - Art. 3 Lavoro straordinario,.festivo e notturno' Le ore di lavoro' eccedenti i limiti di orario dii cui all'articolo precedente sono considerate straordinarie. Le ore di lavoro straordinarie che sommate a quelite ordinarie non .por tano la durata complessiva del lavoro

ad eccedere le otto ore giornaliere o le 4S settimanali, saranno compensa te, con la maggiorazione del 10%. E lavoro straordinario prestato nei modi e termini previsti dalla legge ol- . tre. le 4S' ore settimanali o le 8 ore giornaliere, ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed ec cezioni previste dalla legge stessa, sa rà 'compensato con' la maggiorazione del 25%. Le ore di 1 lavoro festivo saranno compensate cön Ja maggiorazione del 40%. , Le ore di lavoro notturno, intenden dosi per

tali le ore comprese tra le 22 e le 6' del mattino, saranno com pensate con la maggiorazione del 35%. . La maggiorazione per il, lavoro fe stivo e per il lavoro notturno non è dovuta per il lavoro festivo e per il lavoro notturno compiuto in turni re golari periodici'. Le percentuali di .maggiorazione per il lavoro straordinario. : festivo e not turno, non sono cumuiabili, intenden- • dosi—che la maggiore assorbe la mi nore. Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interconfederale dell

'8 no vembre 1939-XVTII per tutta La durata della loro applicabilità. Per il periodo di validità della leg ge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme della legge stéssa. Art. 4 Lavoro a cottimo Il lavoro a cottimo verrà compen sato con la percentuale del 10%. Art. 5 Licenziamento e dimissioni Il licenziamento del lavoratore o le sud dimissioni potranno aver luogo .in qualunque giorno mediante preavviso di una settimana. . E' in facoltà della ditta di -esonerare dal lavoro il lavoratóre in qualunque

giorno successivo al preavviso, me diante il pagamento della paga nor male per le ore di lavoro mancanti al compimento del .periodo : stesso. Art. 6 Indennità di licenziamento All'operaio licenziato non per mo tivi disciplinari, sarà corrisposta una indennità pari a due giornate di pa ga (16 ore) per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la ditta.- Agli operai attualmente in servizio ■sarà riconosciuta un'anzianità massi ma a .partire dal 21 aprile 1927, qua lora ne abbiano una maggiore

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