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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Page 3 of 9
Date: 02.05.1928
Physical description: 9
e del verbale d'accordo 24 ottobre 1927, ri spettate le migliori condizioni individuali vigenti. Distribuzione della ; paga. Art. 18. — La paga dovrà' essere fatta fi- gli isettimamla o quindicina nei giorni fis sati, subito dopo la cessazione del lavoro. Le Aziende sono tenute a portare a cono scenza degli operai con i 'mezzi che riter ranno più opportuni gli elementi che co- stistituiiscono il complesso della paga set- timanaile o quindiciniaile. Percentrali per lo straordinario. Art

^9<S GRATUITO 2398 i pernio sarà fatta presso l'Ufficio pari e ti co Confederazione Generale Fascista dell/In- di collocamento, colle norme stabilite per dustria Italiana - Unione Industriale legge. Fascista della Provincia tli Bolzano. Le aziende hanno facoltà di scelta nel- VERBALE Di CHIARIMENTO l'ambito degli iscritti negli elenchi con In applicazione del contratto collettivo di preferenza a coloro che appartengono al lavoro, stipulato in data 11 febbraio 1928 P, N. F. e ai Sindacati

Fascisti. (VI), avente rigore per il Piemonte, la Certificati. Lombardia, le Venezie e l'Emilia, per le Art. 4. — Il personale operaio deve es- CarLiere per le quali non fossero state già sere munito dii tutti i documenti di lavo- fissate dalle competenti organizzazioni le ro previsti dalla legge e del certificato tabelle paghe allorché fu ad esse applicato medico se richiesto. il contratto d'i lavoro 1 settembre 1W2G, le Periodo di prova e computo dell'anzianità, tabelle stesse verranno fatte tenendo

I toi alla risoluzione del cionitralto, con solo d'i lavoro di cui sopra; si chiarisce che si- pagamento della retri buizioime per il tempo no a quando non saranniO in funzione gli I ini cui il lavoro è stato effettivamente pre- Uffici paritetici di collocamento, si se- stato. guiranno i sistemi sinora in uso presso o- Compiuto il periodo di prova le anzianità gni singolo stlabilimento per l'assunzione a lutti gli effetti decorrerà dal primo gior- del personale operaio. no di assunzione. Roma

, Scatolai ed Affini, rappresentato cajpacità degli apprendisti e della dispo sai Segretario Nazionale sig. Pietro Peret-1 nibilità dei pasti, li è stato stipulato il seguente contratto di Orario, lavoro, autorizzato dalle rispettive Confe- Art. 7. — La giornata lavorativa è sta- derazioni e da valere per le maestranze bilita come per legge. Per luti i reparti non addette alle Cartiere ed alla fabbrica di di turno, le ore di lavoro verranno divise pasta Legno del Piemonte, della Loinbar- in due periodi

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Alpenzeitung
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Page 3 of 4
Date: 18.09.1934
Physical description: 4
di Sotto nach Collalbo, dann über das Plateau nach Fon tana Renon, über den westlichen Teil der Hoch fläche nach Soprabolzano und über die Lehne zurück nach Bolzano führte, hatten sich 35 Gruppen gemeldet. ' ^ ... Zum Start, der um 8.25 Uhr in Rencio erfolgte, hatten sich die Vertreter von 29 Gruppen des Staffelmarsches eingefunden. Der Marsch vollzog sich in vollster Ordnung. Der erste Läufer traf um 11.27 Uhr am Ziele ein. Am Ende der ersten Teilstrecke in Collalbo langte als Erster der Dopo lavoro

von Collalbo mit einer Zeit von 54 Min. an: als Zweiter der Prooinzdopolaooro von Tre viso in 54 zwei Fünftel Min; als Dritter der Pro- vinzialdopolavoro von Vicenza in der Zeit von 55 Minuten. Im Rifugio von Fontana al Renon war die Ankunftsfolge nachstehende: Provinzialdopolavoro von Firenze, Dovolavoro von Merano, Dopo lavoro von Ortisei. In Sprabolzano: Provinzialdopolavoro von Fi renze, Dopolavoro von Merano und Dopolavoro von Ortifei. Die Gesamtklassifizierung des Stafettenmarsches, wobei

. 19. Gemeindedopolavoro Caldaro in 4 Std. 13 M. 20. Gemeindedopolavoro Appiano in 4 Std. 18 M. 21. Dopolavoro der Azienda Tram. Milano in Große Silbermedaille dem Gemeindedopolavoro von Tirolo und kleine Bronzemedaillen den Mitgliedern. Silbermedaille der Provinz Novara dem Dopo lavoro von Naturno. Silbermedaille der Provinz Pisa dem Dopo lavoro von Renon. Silbermedaille der Provinz Trieste dem Pro vinzialdopolavoro von Venezia. Silbermedaille der Provinzialverwaltung von Gorizia dem Dopolavoro von Ortisei

. Silbermedaille der Provinz Padova dem Dopo lavoro von Oltrisarco. Preiszuerkennung beim Motorrad- u. Radlreffen: Auch den einzelnen Gruppen der Motorrad fahrer und der Radfahrer wurden Preise zuge sprochen. Die Zuerkennung erfolgte nach der Entfernung, von der die Teilnehmer sich zum Treffen eingefunden, und nach der Anzahl der Teilnehmer. Die Motorgruppen erhielten folgende Preise: Provinzialdopolavoro von Ravenna: Pokal des Provinzialdopolavoro von Bergamo und Ber- mailmedaille für den Gruppenführer. Stadt

. Dopolavoro von Brunirò: Plakette und Silbermedaille für den Gruppenführer. Städt. Dopolavoro von Merano: Vermail- medaille der Provinz Ravenna. Provinzialdopolavoro Trento: Vermail medaille der Provinz Padova. Provinzialdopolavoro von Vicenza, Dopo lavoro von Lasa, Gargazone, Appiano, Caldaro. Die Klassifizierung der Nadfahrergruppen wurde nach oen gleichen Gesichtspunkten wie jene der Motorradfahrer vorgenommen u. ist folgende: Provinzialdopolavoro von Treviso: Pokal des Provinzialdopolavoro von Vicenza

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Alpenzeitung
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Page 5 of 6
Date: 19.02.1935
Physical description: 6
Fest abends seinen Ab schluß. Den S000 Dopolavoristen aus allen Teilen Italiens wird aber dieser prachtvolle Tag wohl lange Zeit in angenehmer Erinnerung bleiben. Vle Ergebnisse Patrouillen-Lauf: 1. Ex aequo mit 223 Punkten: Provinzialdoposavoro Parma, Mannschaft A: Dopolavoro „Luigi Scaraglio' Torino; Provinzialdopolavoro Vercelli, Mann schaft B; Dopolavoro Michelin' Trento: Dopo lavoro der Handelsmarine Trieste;. Provinzial dopolavoro Torino, Mannschaft B. 2. Ex aequo mit, 227 Punkten

un>d Rovigo Zahlreiche weidsre Mannschaften solgen. Beim Scheibenschießen erzielte' die Mannschaft des Dopolavoro der Handelsmarine in Trieste mit 2S Punkten die Höchstwertung. Es folgen Vicenza, Cosenza Md Torino. Rodelrennen A. Kategorie Damen: 1. Kr oll,Anna, Pro vinzdopolavoro Bolzano: 2. Paradella Gina Provinzdopolavoro Belluno; 3. Amàsi Tina, Provinzdopolayoro Nouro: , 4. Mala 'Sampietro, Provinzdopolavoro Bari. B. Kategorie Herren: 1. Hell Franz, Dopo lavoro Bolzano, absoluber Meister in 39.2 Sek

, um an diesem riesigen Winter-Tressen teilzunehmen. Auf den ausg dehnten tiefverschneiten Uebunashängen kummel ten sich Tausende und Abertausende von Dopo- lavoristen, die in ihren mannigfaltigsten Dressen dem ungeheuren Leben und Treiben ein pramt> voll-sarbenbuntes Bild verliehen, wie man es bis- her wohl noch nie zu bewundern Gelegenheit hatte. Auch der Wettergott hatte es mit den Organisa tionen gut gemeint. Am Samstag noch gab es einen reichlichen Neuschnee und man befürchtete bereits, daß die Veranstaltung

durch weiteren Schneefall beeinträchtigt werden könnte. Als sich aber am Sonntag die dunklen Morgennebel ver zogen hatten und zwischen den Spitzen des^Hau noldmassivs die ersten Strahlen der Sonne ins Tal sielen, da begann auf der blendend weißen SHnee- släche auf den Hängen und Kuppen ein Glänzen und Funkeln, ein Schillern und Leuchten von un beschreiblicher Pracht. Den Tausenden von Dopo- lavoristen, die mit Sonderzügen, Autobussen und Kraftwagen ununterbrochen eintrafen, bot sich ein Naturschauspiel

Organisation programmäßig und in vollster Ord nung. Daß bei letzterer Konkurrenz die Hoch- eticher besonders gut abschlössen, kann wohl als eine Selbstverständlichkeit betrachtet werden, über, raschend war jedoch, daß sich eine Dame aus Nuoro (Sardinien) den 3. Platz und eine andere Dopo lavoristin aus Bari den 4. Platz in der Wertung sicherten. Während sich die einzelnen Dopolavorlstengrup pen im edlen Wettstrelte um das absolute Primat der verschiedenen wörtlichen Kämpfe bewarben, versammelten

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Page 3 of 10
Date: 07.03.1928
Physical description: 10
ge, coi: un preavviso eli due mesi per u- ■ gufi le periodo, e cosi di seguitò. Controversie. Ari. 32. — Tutti i reclami di puro caratte re individuale dovranno seguir® .le con suetudinarie norme disciplinari dell'azien da e saranno risoluti dirottamente tra gli operai interessati ed i loro superiori. Le. controversie che potessero sorgere tra i lavoranti ed i datori di lavoro per que stioni collettivo e per questioni individuali sopra l'interpretazione del presente con tralto, le quali non

abbiano un evidente carattere di interesse generale per la col lettività saranno risolute di comune accor do fra le compatenti ■ organizzazioni degli industriali e digli operai. In caso che in tale sede'non si. raggiun gesse l'accordo si dovrà fare appello nl- l'inlervento delle rispettive organizzazioni superiori. La (love queste non giungessero ad una soluzione concilialivu in ultimo grado, alla magislratura del lavoro. 1786 GRATUITO 1786 CONFFDEKAZ. GENERAI,E FASCISTA DELL'INI Vi; STIVI A ITALIANA

stipulalo il seguente contralto di lavoro debitamente autorizzato dalle competenti Organizzazioni di grado supe ri ure da valere per gli addetti alla Fabbri ca ili Birra Società Anonima Birra Forst di Merano. Aldi operai che all'entrata in vigore del presente contratto•.percepiscono una paga oraria superiore a quella concordata, ver rà applicata una riduzione del 5 per cento. Tale riduzione dovrà essere applicata in maniera che, in ogni caso, la paga non di scenda al disello dei minimi fissati dallo art

. 24 de! contralto di lavoro. J\ti ■. Mario Cole.santi;-.-Enrico Zeniti. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO per gli operai della S. A. Fabbrica Birra Forst di Merano. N'orne generali. Art. 1. — Il presente contratto di lavoro allo scopo di regolare fra Industriali ed o- perai il pacifico, normale svolgimento del lavoro contempcrando gli inleressi dei da tori di lnvom con quelli dei lavoratori e tu telando in ogni caso l'interesse della pro duzione. Assunzione. Ari. 2. — In attesa che vengano costituiti 1 gli.Uffici

di collocamento di cui alla carta del lavoro, nelle assunzioni della mano d'o pera verrà data_la preferenza a. parilà de gli ali ri requisiti - degli inscritti ai Sinda cati ed al Partito. L'operaio dovrà pure dichiarare il suo domicilio, segnalandone poscia alla Dire zione i successivi cambiamenti. Art, 3, —• All'atto dell'assunzione il lavo ratore dovrà presentare i seguenti documen ti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato penale di data non anterio re ai tre

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Page 5 of 8
Date: 27.11.1926
Physical description: 8
Samstag» den 27. November IVA. .Alpenzellnng' , Intensiv« ISkigkeit d« »Dopo Lavoro'. — Er- .-nstuna dee «usschà — Emàa beim PrS- i?^iur»rommìssS<. — Beginn d« Minen» d« sasci- kilchen Sonsumvereine». Am Mittwoch, don Sä. ds>, Ankunft aller S«ktion»vorst!i»d« der sportlichen Ab» and im Naì^sanlz de« Muàipìumi «in« Zukam» cllvitg de» „Dopo Lavoro' von Bressanone Mit. «xlch gewaltig«» Wert bei uns «inen Aufschwung Mint, o«n sich vor kurzem niemand hätte auch nur .Minen lassen. Di« gesamte Sektion

, uns sportlichem Gebiets in unserer Stadt und namentlich iiber den Aufschwung des sportlichen Lebens seit Gründung der segensreichen' Institution der Opera Nazionale „Dopo Lavoro'. In warmen Worten dankte der Herr Präkekturskommisfär, be grüßte all« Erschienenen auf oas freundlichste und hob die nationale Bedeutung des Sportes hervor, dessen Hebung eines der großen.Ziele ist, dl« sich unsere «weitblickende Regierung gestellt hat. Er er innerte an das gewaltige Sportfeld, das sich die Stadt Bvlogim geschaffen

werde sich auf sportlichem Gebiets im großen nationalen Werke des „Dopo Lavoro' vereinigen. Nach -einem herzlichen Schlußworte des politischen Sekretärs des Fascio, Herr» Ingenieurs Nizzini, das freudige Perspektiven aus die Zukunft eröffnete, fand noch eine Zusammen kunft von Mitgliedern des fafcistischen Konsumoer eines statt, dessen beginnendes Wirten in den näch sten Tagen Herr Capitano Canivani ankündigte. Mit großer Genugtuung . wurde das U eberein kommen zwischen den leitenden Faktoren und dem fascisti- schen

des «Dopo La« ! 'oro' in unserer Stadt steht bekanntlich unter dem Msidlum des Herrn Podestà von Monieponent«, Tao. Usf. Ingenieur Padovan. Die Sportssektionen baben als Präsidenten Herrn städt. Tierarzt Dr. Dßdorfer. Vizepräsident ist Herr Professor Sett, Kassier Herr Kaufmann Romano Senoner, àini- »ratioer Sekretär Herr Vizesekretär ver Gemeinde Bressanone Elvio Domeniche!!!, tschnisiher Sekretär Herr Loses Greifs, Beamter des städtischen Bau» Mies. Die administrative Leitung besteht aus fol genden

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Page 2 of 10
Date: 23.09.1942
Physical description: 10
907,35 Sostituto macchinista 643,90 Conduttore 526,85 Bigliettariò capo tronco 556,10 Personale assunto dopo il 30-9-1935- XIII. Lire mensili Sorvegliante della linea (con* fu nzioni anche di capo macchinista 1029,15 Macchinista 880,10 Sostituto macchinista 624,65 Conduttore 512,20 Bigliettariò capo tronco 539,40 Art. 5. — Lavoro straordinario. E' cot?.siderato lavoro straordinario quello ordinato ed eseguito per motivi di indole temporànea ed eccezionale ol tre la durata massima di cui all'art

nel foglio annunzi le gagli della Prefettura di Trento. Trento, li 22 giugno 1942-XX. p. il Prefetto: f.to Mazzanti Verbale di aggiornamento del Contratto collettivo di lavoro azien dale da valere per il personale dipen dente dalla funivia Zambaria-Fai-Pa- ganella (stipulato il 30 del mese di settembre 1935-XI11 e pubblicato sul F. A. L. delia R. Prefettura di Trento N. (il del^29 gennaio 1936-XV4. In Bolzano addì 15 del mese di feb braio 1941-XIX tra la Federazione Na zionale Fascista degli

provinciale di Bolzano, all'uopo debita mente autorizzato dal Segretario della predetta Federazione, Cons.. Naz, Basi- li'dé Morelli; Visto .il . R. D. . 8 Gennaio , 1931 N. 148; Visto il contratto collettivo di lavoro nazionale 30-8-1931, pubblicato nel B. U. M. C. fase. 68/del 20-4-1932 alleg. N.> 278; Visto il- contratto nazionale 14 di cembre 1938-X VII,pubblicato sul B. Ü, M. C. fase. N. 192 del ' 20^1241938*al legato N. 1468; VjstQ il contratto,, intercgnfederale del 7 marzo 1939-XVÌI, pubblicato

sul B. U. M/©: del 20^ marzo 1939-XVIl fase. N. 199 alleg. 1550; Visto il contratto collettivo di lavoro nazionale per l'aumento delle retribu zioni agli autoferrotramvieri ed autoìn- ter«avigatoriidèl'21 marzo 1940-XVHI pubblicato sul B. U. M. C. del 30 giu gno 1940-XVIII fase. N. 230 bis alleg, N. 2017} in applicazióne dèli'art. 3 lèttera b) di quest'ultimo contratto, si e prowi- spriamente stipulato il presente con» tratto che coordina, aggiorna e assor be il contratto aziendale stipulato per

la funivia Zambana-Fai-Paganella ed il dipendente personale il 30 settembre 1935-XIII pubblicata sul Foglio An nunzi Legali della R. Prefettura dì Trento N. 61 del 20 Gennaio 1936- XIV ,e l'accordo salariale 26 giugno 1938-XVI, pubblicato nel F. A. L. del la R. Prefettura di Trento N. 25 del 23 Settembre 1938r-XVi. Premesse 11 presente contratto di lavoro ha- lo scopo di regolare il pacifico e normale svolgimento del lavoro contemperando l'interesse dell'Azienda con quello del personale dipendente

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Page 5 of 6
Date: 18.10.1935
Physical description: 6
erteilt, den Bericht über die Reorganisation des Dopo lavoro der Provinz und des Programmes der Funktion des städtischen Dopolavoro zu berichten. Der städtische Dopolavoro wird mit einer Ton filmanlage ausgestattet sein und durch filodrama tische Vorführungen wird er die ihm vorgesetzten Ziele erfüllen. Später wird der städtische Dopo lavoro mit einem entsprechenden Restaurant und Cafe, Lesesaal und Billardsaal ausgestattet sein, sodaß die Dopolavoristen ein Vereinsheim im Sinne des Wortes

in ihm finden werden. Der Verbandssekretär hat weiter seiner Ueber- zeugung Ausdruck verliehen, daß die Zirkel, Ver einigungen, Sportverblinde usw. sich dem Dopo lavoro anschließen werden, damit er in seiner Zweckbestimmung gestärkt wird. Die Mitglieder des Direktoriums haben ihre Mitarbeit zugesagt. Die Versammlung wurde mit dem Gruß an den Duce abgeschlossen. Sitzung des Luftschutz -Komitees Unter dem Vorsitz des Col. Filippo Giaccone trat vorgestern das Provinzialkomitee für Luft schutz zu einer Sitzung

Freitag, den là. Oktober 1S3S-Xlll .AlpenzeNnngà Sette » Aus Volzano Ltaàt unà Lanà Jer BerbmdsstttttSr M dmVM der MrewriWS-SikW »« PmWxl-DMm« Vorgestern abends hat sich unter dem Vorsitz des Verbandssekretärs am Sitze des Provinzialdopo lavoro in der Dantestraße das Direktorium der O.N.D. versammelt. Der Verbandssekretär hat sei ner Genugtuung Ausdruck oerliehen, daß auch in Bolzano die fascistische Einrichtung des Dopolavoro auf der richtigen Straße ist, jene Ziele zu errei chen

, die ihm vom Duce vorgezeichnet sind. Er hat hervorgehoben, daß kein städtischer Dopol lavoro besteht, der die Gruppen der Arbeiter in sich schließt und vereinigt und ebensowenig ist ein Vereinssitz vorhanden, der den Mitgliedern das bietet, was durch die Vereinigung angestrebt ist. Was die Mitglieder des Direktoriums betrifft, hat der Verbandssekretär ersucht, daß sie nach Mög lichkeit die Tätigkeit und die Mitgliederwerbung steigern. Dem Kameraden Righetti, Provinzial- ekretär der O.N.D., hat er den Auftrag

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Page 6 of 10
Date: 16.09.1927
Physical description: 10
R. PREFETTURA Dl BOLZANO. N. 24490/11 Bolzano, 9 settembre 1927 (A. V.) Oggetto : Orari di lavoro e pubblicazione dei contratti collcttivi di lavóro. Ai Sigg. Podestà della Provincia di Bolzano. In seguito alla emanazione della legge 3 aprile 1926, tf. 563, sulla tìisciplina giuridica dei rapporti, collettivi ;di) lavorp e del R. D. 1° luglio 1926, N. 1130, riguardante le norme per l'attuazione di.' tale legge, si .Tende necessario determinare i rapporti interce denti fra le disposizioni

da questa stabilite circa il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro e le disposizioni prescritte dai R. Decreti 10 settembre 1923, N. 1955 e 1956, del R. D. 6 dicembre 1923, N. 2657 e dal D. M. 11 gennaio 1927 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1927, N. 10) relativamente agli accordi regolatori di orari di lavoro superiori al nor male e ciò per; stabilire unità di direttive nell'applica zione delle disposizioni suddette. In argomento, è da rilevarsi che, intervenuta la legge 3 aprile

delti contratti non hanno effetto se non siano depositati o pubblicati, è evidente che gli accoTdi in materia di orari di lavoro non possono essere validi ove non ne sia seguita la procedura di pubblicazione prescritta dalla legge sin dacale, o, per lo meno, ove non si tratti di patii in esecuzione di contratti collettivi debitamente pubbli cati. Viceversa: la pubblicazione di tali atti non sana la nullità, prescritta dall'art. 8 del R. D. L. 15 marzo 1923, N. 692, delle clausole in essi inserite

in medito agli orjari di lavoro quando ad esse non sia dato il consenso delle autorità competenti o quando siano contrarie a leggi. Per ' garantire pertanto che' gli uffici chiamati a controllare la legalità dei contratti collettivi e delle norme assimilate dirigano il loro esame soltanto su quelli atti che abbiano i requisiti necessari per essere pubblicati e per assicurare altresì la coordinazione nelle procedure di deliberazione amministrativa in rapporto alle leggi sugli orari di lavorio, sulla

disci plina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, ed in genere alle altre leggi tutelatrici del lavoro, è neces sario da una parte che gli uflici competenti a control lare l'osservanza delle norme sugli orari di lavoro diano il loro visto esclusivamente agli accordi che siano stati depositati per la pubblicazione e d'altra parte che siano pubblicati, agli effetti della legge sin dacale, solo quei contratti che abbiano ottenuto il visto dell'autorità competente ove contengano clau sole

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Page 6 of 10
Date: 25.11.1926
Physical description: 10
Clemens in Charlottenburg, beabsichtigt die Gründung einer Gesellschaft zwecks Fabrikation und Ausbeutung der Erfindung, hat bereits das deutsche Reichspatent erhalten und Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. Der Tierschutzverein gu Berlin hat die Erfindung auf ihre Brauchbarkeit praktisch geprüft, und zwar mkdem durchschlagend sten Erfolg. s Spori. Dis Reservo dev Seziono Calcio der Unione sportiva „Dopo Lavoro' Bressanone, fieats heute Sonntag gegen die Reserve Sportklub „Rapid' Bolzano

mit 4:1. Hierauf folgte da» Misterschafts wettspiel d«r ersten Mannschaft de» Sportklub Rapid Bolzano gegen erste Mannschaft Sezione Cal cio Unione sportiva Dopo Lavoro, Bressanone» wo bei letztere 0:2 (0:0) unterlag. Torschützen in der 12. Mmute Dallatina, in L7. Minute Ebner» beide Rapid Bolzano. Das überaus ungünstige Regen wetter und dis daraus hervorgerufenen, geradezu trostlosen Bodenverhältnisse kamen in der großen Anzahl der Korner zum Ausdruck, mit denen sich beide Verteidigungen zu retten gezwungen

waren. Snfolae de» Unwetters war der Besuch der Sports- intersssenien natürlich flau. Am Abende fanden sich die Freunde aus Bolzano «und Bressanone zu einem gemütlichen Abends im AereinskMs Eafü Bressa, nono zusammen. Sportverein yanft — Menden Sonntag treffen ' ' ' -Wgen< Bressanone Erstes Symphoniekonzert d« Dopo Lavoro. Am ' Samstag, «abends halb S Uhr, fand im großen, vor« nehmen Saals des Hotels Excelsior das erste Sym- pboniekonzert des Sextettes des hiesigen ungemein rührigen nationalen Werkes

de» Dopo Lavoro statte Die prachtvolle musikalische Leistung stand unter de« bewährten Leitung des Herrn Direktors der musila, tischen Akademie, „Giuseppe Verdi' Arnold Becke, Als ausübende Künstler konzertierten für erste Vio linen die Herren Albert Wuvdinger und Odo Beck«, für zweite Violine Herr Dr. med. Mbll, für Cello Herr Max Becke, für Harmonium Fräulein Martha Wurdingsr» für Klavier Herr Arnold Becke. Der Be such war gut, hätte aber inoch besser sein können, wären wir rechtzeitig in der Lage

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Page 5 of 10
Date: 19.02.1930
Physical description: 10
' avventizi 'della Provincia di 'Bol zano. 1 Durata del contratto. Art. 'i. —''iLa durata elei presente pat to 'di lavoro sarà di anni uno, a decor- ' rere 'dall'i! novembre 1929 fino al gior no 10 novembre 1930, intendendosi ta citamente rinnovato - se una delle parti contraenti non abbia inviato regolare disdetta 1 da. darsi entro il 1 ottobre 'con lettera 'raccomandata all'altra parte, re stando salva alle parti la facoltà, dopo la disdettai di prorogarlo fino alla con- clusipriè di, un nuovo pattò

. Orario cji lavoro. Art. 2. — L'orario di lavoro • effettivo sul posto, adattandosi il criterio delle otto ore di lavoro globali viene fissato come segue: Novembre, dicembre, gennaio, feb braio ore 7. Marzo, aprile maggio, ottobre ore 8. Giugno, luglio, agosto settembre ore 9. Se il proprietario richiederà, nei me si di agosto e settembre una ora 'di la voro in più, tale ora sarà compensata a tariffa normale.; Per le ore di riposo, per il desinare e la merenda; vigono 'le , consuetudini lo cali

. . ... ' Lavoro straordinario effettivo. , Art. 3. — In caso di protrazione di o rario per raccolti pericolanti o per cir costanze ' di forza maggiore, il lavoratore nòri 'potrà' esimersi-' da' detto lavoro straordinario; le ore fatte in più dell'o ràrio 'di 1 cui all'art. 2 saranno compen sate colle seguenti pèrcentuali di mag giorazione sulle paghe fissate: a) lavoro straordinario diurno feria le '10 .per cento;' b) lavoro straordinario notturno 15 per cento; : ' ' e) lavoro ordinario diurno festivo 15 per

cento; d) lavoro ordinario notturno 20 p. c. Detto lavoro straordinario non dovrà superare le ore due giornaliere e le do dici settimanali, eccetto che pél* necessi tà ' di raccolto, per il quale, considerato il carattere di urgenza di tàlè lavóro, le parti espressamente ' convengono che il lavoro straordinàrio possa èssere proro gato a. termini dell'art. 7 del R. D. 10 settembre 1923 n. 1956. Giorni festivi. Art. 4. — Sono considerati giorni fe stivi e seguenti tutte le domeniche: 1 gennaio

di colloca mento comunali; i datori di lavoro a- vrarino facoltà di scelta fra gli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al P. Ni F. o ai $in- dacati e con precedenza per i nulla te nenti sui Diccoli proprietari, affittuari e mezzadri. Il licenziamento dovrà es sere dato con un giorno di preavviso. Tutti i lavoratori dovranno essere mu niti dèi libretto del lavoro, i datori sa ranno tenuti a farvi, le annotazioni ri guardanti le' paghe, le trattenute, le mul te ecc. Le altre

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Page 11 of 14
Date: 14.05.1932
Physical description: 14
di conciliazione e di. risoluzione. ' Libretto di lavoro. . Art. 26. - L'operaio all'alio dell'en trata in servìzio, od ali rinnovo del l'assunzione annuale,' dovrà ritirare dai Sindacali Fascisti dell'Agricoltura il Libretto' di lavoro contenente il testo del presente Contralto Collettivo ed i formulari per le prescritte scrit turazioni. Copia di tale Libretto sarà fornito ai dalori di lavoro dalla Fe derazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori. Dopo di aver redatto il Contrailo individuale

mensili o le sovvenzio ni settimanali. Una copia del Libretto di lavoro deve rimanere in possésso dell'operaio il quale, al momento della corrcsoon- sione delle mercedi, lo presenterà al datore di lavoro che dovrà subilo re stituirglielo, dopo avervi fallo la rela tiva registrazione. Deposito del contratto. Art. 27. - A termini dell'ari. 5 del R. D. 6 ma.-Jsio 1928, N. 1251, il pre sente Contratto Collettivo di Lavoro ner i Salariati e Braccianti fissi della Provincia di Bolzano, sarà depositalo entro

Patti speciali. Art. 23. -1 datori di. lavoro e gli operai possono concordare tra loro dei patti speciali adatti all'ordina mento tecnico-economico delle singole aziende, purché tali patti non siano in contrasto con le clausole del presente contratto collettivo e noni vulnerino lo spirito e la lettera del contratto stes so. wgiii patto speciale per essere vali do uovra venire trascritto sul libret to di lavoro ed essere vistato da -en trambe le Organizzazioni Sindacali in teressate. Diaiietta

' ' ' presente : Gontrattoi 1 ' prima di venire deferite alla Magi stratura competente, dovranno essere sottoposte all'esame delle Organizza zioni Sindacali dei dalori di lavoro e dèi lavoratori che tenteranno la conciliazione delle parti. A tal line l'Organizzazione che ri ceve la denuncia della controversia, a termini dell'art. 4 del R. D. 26 feb- - braio 1928 N. 471, dovrà darne imme diata comunicazione all'altra Orga nizzazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo, entro

15 giorni dalla data di denuncia l'interessato avrà facoltà di adire all'Autorità Giu diziaria. Per le controversie collettive che sorgessero sull'applicazione e sull'in terpretazione del presente contratto, le Organizzazioni contraenti s'im pegnano a svolgere ogni attivila al fi ne di risolverle in pieno accordo. Qualora tale accordo non fosse rag giunto, prima di adire alla Magistra tura del Lavoro, deferiranno la con troversia alle rispettive Confederazio ni Nazionali per gli ulteriori tentativi

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Page 5 of 34
Date: 15.03.1939
Physical description: 34
ri conosciuti come tali dallo Stato . agli effetti civili, oltre la festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro. II lavoro testivo sarà retribuito con una maggiorazione del 20%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo la Ave Maria fino all'alba, sarà retribui to con una maggiorazione del 20%. Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni, e per il lavoro domenicale, quando venga concesso il riposo compensativo

N. 74— 15-3-XV1I Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano 453 Ultimato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore abbia fatto alcuna comunicazione al l'altra parte, il lavoratore stesso s'in tende tacitamente confermato, e la re tribuzione spettantigli non potrà esse re inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale viene assegnato. Art. 7. Assicurazioni sociali: Per le assicu razioni sociali, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, maternità, infortuni

e as segni familiari, valgono le norme di legge. Art. 8. Donne e fanciulli: Per le donne e i fanciulli valgono le norme di legge. Art. 9. Orario di lavoro: La durata norma le del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nelle giornate sarà fatta in periodi secondo le esi genze delle singole aziende. . La durata dell'orario normale di la voro, tenute presenti le disposizioni del R. D. 10-9-1923, n. 1956, nei vari mesi dell'anno è stabilita nel

modo se guente: novembre-dicembre-gennaio ore 7 febbraio-marzQ-aprile-maggio- settembre-ottobre ore 8 giugno-luglio-agosto ore 9 11 personale addetto, alle cure, go verno ed allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo, non è soggetto alla limitazione di o- rario di cui al R. D. L. 15-3-1923 n. 692 e successivo Regolamento. Altrettanto dicasi per i lavori con nessi in quanto abbiano carattere di- - scontinuo. Art. 10. Interruzione di lavoro - Recuperi: Per quanto ,si attiene

al recupero per intemperie o cause di forza maggiore, valgono le disposizioni di legge. Art. 11. Lavoro straordinario notturno e fe stivo: Le ore straordinarie, intenden dosi per tali quelle effettuate oltre l'o rario normale, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla paga base, del 10%. Le ore di lavoro straordinario non potranno co munque eccedere i limiti .di legge e cioè: le due ore giornaliere e le do dici ore settimanali. Sono considerati festivi i giorni di domenica, quelli

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Page 5 of 6
Date: 23.04.1938
Physical description: 6
23 aprile 1938 - XVI — N. 85 Foglio Annunzi Legali della Provincia di T rento Aiuto commessi all'atto dell'assun zione, Lire 350.—-.mensili: Aiuto commessi dopo tre anni di ininterrotto servizio nella qualifica presso la stessa azienda Lire 450.— mensili. L'aiuto commesso può compiere le operazioni di vendita. In ogni azien da però non vi potrà essere più di un aiuto commesso per ogni commes so. E' considerato commesso ai fini di tale proporzione numerica anche il datore di lavoro od in sua

. 1 si intendono ridotti del 10 per centi). • Le due riduzioni sono cumulabili. Art. 4. - Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di busta paga sopra la quale dovrà essere chia ramente specificato; il periodo di la voro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura dell'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gl'i altri ele menti che concorrono a formare la sómma globale contenuta nella busta stessa. Dovranno essere pure elencate distintamente sulla busta

paga tutte le ritenute effettuate. Art. 5. - Orario di lavoro. - La dura ta normale di lavoro continuo è di ore 8 giornaliere o 48 settimanali. Per il personale addetto al lavoro discon tinuo di cui alla tabella approvata con R. E>. L.' 6-12-1923 N. 2657 il periodo massimo di lavoro non potrà superare le 9 ore giornaliere o 54 settimanali. Le paghe stabilite dagli articoli 1 e 2, per il personale addetto al lavori'» continuo con esclusione dei lavorato ri di cui all'art. 1 cat. e) sono com

- ■ prensive del compenso della nona ora giornaliera di lavoro straordinario de bitamente maggiorata del 20 per cento. Art. 6. - Il lavoro straordinario do vrà essere compensato con la paga o- raria normale maggiorata del 20 per cento. Il lavoro festivo dovrà essere compensato con la paga oraria mag giorata del 30 per cento. Il lavoro notturno (dalle ore 2 alle 5 del mat tino) dovrà essere compensato con la paga oraria maggiorata del 50 per cento. Art. 7. - In occasione di missioni o trasferimenti la ditta

. - Roma. 5 aprile 1938 XVI. Il Presidente: f.to Ugo Cavallazzi. C. F. L. C. - Federazione Nazionale Fascista'Addetti alle Case di Deposito Vendita e Spedizione. 1077-4326 Spett. Sindacato Provinciale Fasci sta Lavoratori Commercio Materiale da Costruzione - Trento. Il sottoscritto Segretario della Fe derazione Nazionale Fascista Addetti alle Case di Deposito Vendita e Spc dizione delega il Sig. Dott. i Enzo Benedetto a study lare definitivamente il contratto col lettivo di lavoro da falere per

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Page 4 of 7
Date: 31.12.1937
Physical description: 7
, Dir. Be nedetto Enzo assistilo dal Sig. Garba- rj Bruno Segretario del Sindacalo Provinciale Fascista Ausiliari del Commercio Interno ed Estero, dal Cav. Francesco Cecchini Segretario dell'Unione Fascista Lavoratori del Commercio e dai Sigg. Schmid Mario, Ma.is!ri Domenico e Gadotti Aldo. si è stipulato il presente contralto di lavoro da valere nella provincia di Trento ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale impiegatizio delle Imprese di Spedi zione stipulato il IT) novembre 1933

effetti del servizio che prestano presso la ditta e da questa richiesta L. 900 magazzinieri consegnatari, corri spondenti, contabili ed altro perso nale con mansioni di concetto Lire 775— terza categoria: aiuto conlabili, fat turisti, dattilografi, scritturali all'atto dell'assunzione L. 400 »aiuto contabili, fatturisti, dattilo grafi, scritturali dopo due anni di i- ninterrotto servizio presso la stessa a- zienda Lire 450 cassieri L. 500 altro personale con mansioni di grado comune L. 450 quarta

categoria: alunni ed appren disti fino ai Iti anni compiuti L. 100 mens. dai 10 ai 18 anni compiuti L. 150 mens.' ■ dai 18 ai 21 anni compiuti L. 250 mens. Art. 3. — I minimi d'i paga per il t ersonalc femminile della terza cate goria si intendono »ridotti del 10 per cento. Art. 4. — Le retribuzioni di cui al l'art. 2 sono fissate per nove ore di lavoro giornaliere e sono comprensi ve del compenso della nona ora ob bligatoria di lavoro straordinario de bitamente maggiorata del 30 per cento. Art

. 5. — Con riferimento agli art. 6 e 14 del contratto sopra richiamato si stabilisce che le retribuzioni do rranno essere corrisposte a mezzo di busta paga sopra la quale dovrà esse re chiaramente specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si ri ferisce, l'importo della retribuzione stessa, la misura e l'importo dell'even tuale lavoro straordinario che è re tribuito e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno pure essere

per nottamento, Lire 16.50 senza pernot tamento. Art. 7. — Con la fissazione delle re tribuzioni di cui all'articolo 2 le parti hanno inteso di stabilire dei minimi e non di ridurre le paghe in alto e- venlualmente superiori a detti minimi per le quali vigono le norme dell'art. 54 del R. D. L. 1 luglio 1926 ir. 1130. Art. 8. — TI presente contratto d'i lavoro andrà in vigore il< priiiio gior no del mese successivo a qiìello della pubblicazione sul foglio Annunzi Le gni i della provincia ed avrà

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Page 3 of 7
Date: 31.12.1937
Physical description: 7
timanali. Fattorini fino ai- 16 anni compiuti Lire 100 mensili. Fattorini dai 10 ai 18 anni compiu ti L. 150 mens. Fattorini dai 18 ai 21 anni com piuti L. 250 mens. Fattorini oltre i 21 anni compiuti Lire 450 mens. Le paghe settimanali si intendono per settimana non frazionabile. Il personale avventizio assunto per lavori di immediata urgenza dovrà es sere compensato con L. 2,50 all'ora. Art. 2. — Orario di Lavoro e riposo settimanale. — La durala massima normale dell'orario di lavoro è dì ot to ore

giornaliere e di 48 ore settima nali per i] personale a lavoro conti nuo, esclusione fatta per il personale di cui alla tabella indicante le occu pazioni che richiedono un lavoro di scontinuo o di semplice attesa o cu stodia, approvata con R. D. 6 dicem bre 1923 N. 2657, per il quale la du rata massima normale dell'orario di lavoro è di ore 9 giornaliere o 54 ore settimanali. Al personale è dovuto un riposo set timanale di 24 ore consecutive che deve ricorrere da una mezzanotte al l'altra, e dovrà essere

possibilmente in coincidenza con la domenica. Art. 3. — Lavoro straordinario. — Il lavoro straordinario dovrà essere compensato con la retribuzione oraria normale maggiorata del 20 per cento. Il lavoro notturno dovrà essere compensato con la paga oraria nor male maggiorata del 30 per cento. Si intende lavoro notturno quello effet tuato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Il lavoro festivo dovrà essere com pensato con la paga oraria normale maggiorata del 50 per cento. Art. 4. — La retribuzione oraria normale

si avrà dividendo la retribu zione mensile per 25 ed il quoziente per 9 e dividendo la rertibuzione set timanale per 6 ed il quoziente per 9. Art. 5. .— Busta paga. — Le retri buzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di busta paga sopra la quale dovrà essere chiaramente specificato il periodo di lavoro cui la retribuzio ne si riferisce, l'importo della retri buzione, la misura e l'importo dell'e ventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale

contenuta nella busta stessa. Dovranno pure essere elencate di- stintameTnte sulla busta paga tutte le ritenute effettuate. Art. 6. — Indennità di trasferta. — Al personale che per ragioni di ser vizio sia costretto a consumare i pa sti o a prendere alloggio fuori resi denza verrà corrisposto a titolo di rimborso un compenso speciale cosi stabilito: con pernottamento L. 22 al giorno; senza pernottamento Lire 13.50 al giorno. , 4 Art. 7. — Abiti di lavoro. —- Le a- ziende che intendono fare indossare

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Page 2 of 14
Date: 05.02.1930
Physical description: 14
Fascisti' di Bolzano, per esaminare, su delega, delle, rispettive Superiori Confederazioni, dell'Industria e dei Sindacati Fascisti dell'Industria Edilizia,, il verbale di disaccordo redat to addi 8 . agosto 1929 nella Sede della Unione Industriale Fascista di Bolzano in punto, di Contrailo di lavoro Edile lo cale. tra l'Unione Industriale e. l'Unione dei Sindacati Fascisti dell'Industria del la Provincia di Bolzano. Le parti, dopo ampia e cordiale di scussione, hanno convenuto quanto se gue : Art

. 1. Per quanto - riguarda 'la 7)arie regola mentare e tutte le norme non previste dal presente accordo, le parti si atter- • ranno strettamente a quanto prescritto dal Contralto. Nazionale 13 die.-1928. ■■ Art. 2. — Orario di Lavoro. Per l'orario di lavoro si fa riferimen to all'art. 26 del Contratto Nazionale di Lavoro. 1 Art. 3. -— Lavoro straordinario. E' considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario normale rli lavoro e come tale dovrà èssere ri compensato con un anniento del

15 per cento per le due prime ore e' del 25 pei le ore successive nei .giorni feriali. Le ore di lavoro eseguite nei giorni festivi verranno retribuite con un au mento del 30 per cento e le ore notturne còn il 30 per cento. Le percentuali di aumento di cui .so pra; verranno corrisposte anche al cot timista in aggiunta alla percentuale di maggiorazione.. : ' Art. 4. Lavori . speciali. Con richiamo all'art. 2S del Contratto Nazionale di Lavoro, il lavoro eseguito nei pozzi di acqua con profondità supe

il . rimborso' delle''spese di viaggio. Art. 6. — Lavoro a cottimo. Le tariffe di - cottimo dovranno essere fissate in modo*.-da consentire all'operaio laborioso di normale' capacità lavorati- vii, di conseguire un guadagno minimo dèi 10 per' cento' óltre il .salàrio'nórmalé. Art. 7. — Condizioni particolari. Nei casi di perdita ■ di tempo; esclusi i casi di forza maggióre non prevedibili, il datore di lavoro dovrà ugualmente re tribuire l'òpéraio che sia rimasto a - sua disposizione in base alla tariffa

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Page 4 of 19
Date: 02.01.1941
Physical description: 19
417 _ Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N.-52 — 2-1-XIX Art. 4 Visita, medica L'Operàio - potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta. Art. 5 Periodo di prova L'assunzione al lavoro di ogni ope raio potrà essere subordinata ad un periodo di prova non superiore ad una settimana. Saranno esentati dall'effettuazione di tale periodo di prova i lavoratóri rias sunti presso la stessa azienda con la stessa qualifica entro un quinquennio. Durante

il periodo di prova la riso luzione del rapporto di lavoro potrà effettuarsi in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla di sdetta del rapporto, l'operaio s'inten derà confermato in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli ef fetti per la determinazione dell'anzia nità di servizio. Ali'operaio confermato al lavoro la ditta comunicherà la qualifica attribui tagli e la paga da corrispondergli con decorrenza dal primo

giorno di prova. La paga non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la qualifica alla quale l'operaio verrà as segnato. JL'operaio che venga licenziato o che si dimetta durante il periodo di pro va, ovvero che alla fine del periodo stesso non venga confermato o . che non creda di accettare le condizioni fattegli, lascierà senz'altro lo stabili mento ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute in base j alla paga fissata per la qualifica nella quale avrà prestato

l'opera sua o dal guadagno di cottimo spettantegli per il suo lavoro eseguito. Art. 6 Orario di lavoro La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal R. D. L. 29 mag gio 1937, n. 176S, fermo restando- le disposizioni sul sabato fascista. E' permesso il recupero, a regime normale, del periodo di sospensione di lavoro dovuto a causa di forza mag giore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora

al giorno. I lavori preparatori e complemen tari che possono essere eseguiti oltre _ l'orario normale di cui all'art. 5 del R. 'D. L. 29 maggio 1937, n. 1768, so no: la predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti tec nici, idraulici ed elettrici e la predi- . sposizione e lo sgombero delle materie prime deperibili. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa. Art. 7 Lavoro straordinario - Lavoro notturno (Lav.oro festivo

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Page 13 of 21
Date: 30.07.1940
Physical description: 21
N. S bis — 30-/-XVIII Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano 115/13 Sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Sta to agli effetti civili e la festa del pa trono-del luogo ove si svolge il lavoro. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo l'A ve Maria fino all'alba, sarà retribuito con una maggiorazione del 20 %. Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici, e per

il lavoro domenicale quando venga con cesso il riposo compensativo. Le maggiorazioni di cui sopra, non si assommano, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Art. 12 Riposo settimanale Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di ventiquattro ore conse cutive possibilmente in coincidenza con la domenica. Art. 13 Sabato fascista A mente del R. iD. 20 giugno 1935- XIII, n. 1010, e del contratto collettivo nazionale 1-7-1935-XI1I, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle

Corporazioni, fase. 119, del 20 luglio 1935-XIII, ali. 705, il lavoro avrà ter- * mine non oltre le ore 13 di ogni sa bato. Trattandosi di un lavoro stagionale ed inderogabile, dalle disposizioni di cui sopra sarà fatta eccezione per i lavoratori di età maggiore degli an ni 21, fermo rimanendo però anche per questi l'obbligo di essere lasciati liberi per almeno 24 pomeriggi in un anno. Art. 14 Ricoveri dei lavoratori I lavoratori sono tenuti a costruirsi i propri ricoveri secondo le loro con suetudini

. I datori di lavoro sono te nuti à fornire il materiale necessario per la costruzione e la copertura dei . ricoveri stessi. Quando i ricoveri, per ordine del datore di lavoro, non vengono disfatti, verrà pagato ai lavoratori un com penso da stabilirsi volta per volta. Nel caso di trasferimento i lavora tori verranno indennizzati per la co struzione del nuovo ricoverò. Art. 15 . . Pronto. soccorso II datore di lavoro curerà . che sul luogo dei lavori si trovi pronta la cas- . setta di pronto , soccorso

ed una barel la per l'eventuale trasporto dei mala ti, feriti, ecc. Art. 16 Acqua I datori di lavoro forniranno l'acqua ai lavoratori quando la sorgènte disti più di 1500 m. dal posto di lavora zione e di attendamento, nella misura di almeno 10 litri giornalieri, per l'u so domestico di ciascun lavoratore. Art. 17 Rifornimenti viveri Nei boschi distanti dall'abitato , ol tre 3 km., il datore di lavoro è tenuto a fornire per l'alimentazione dei lavo ratori, sul posto di lavoro, generi di ' buona

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Page 4 of 6
Date: 09.11.1940
Physical description: 6
362 9 novembre 1940-XIX — N. 38. Foglio Annunzi Legali Della Provincia di Trento Oggetto : Funivia Trehto-Sardagna- Monte Corno - Contratto di lavoro aggiornatilo. Delega a firmare. 11 sottoscritto, Segretario della Fe derazione Nazionale Fascista degli Autoferrotàmvieri ed Autointernaviga tori, Delega il fascista Domenico Falcone, Segre tario del Sindacato Fascista Àutofer- rotramvieri con sede in Bolzano a fir mare i documenti relativi alla stipula zione di un contratto collettivo di la voro

aggiornativi per la Funivia Tren- to-Sardagna-Monte Corno e il dipen dente personale. il Segretario della Federazione: Basilide Morelli Contratto collettivo dì lavoro azien dale da valere per il personale dipen dente dalla Funivia di Trento-Sarda- gna-Monte Corno (stipulato il 15 del mese di luglio 1938-XVI e pubblicato sul F. A. L. della R. Prefettura di Trento, N. 25 del 23 settembre 1938- XVI. /Addì 20 maggio 1940-XVIII E. F., in Bolzano tra la Federazione Nazionale Fascista de gli Esercenti Imprese

, pubblicato sul B, U, M, C. del 20 marzo 1939- XVII, Fase. 199, alleg. 1550; per l'au mento delle retribuzioni ai lavoratori dell'Industria; Si è stipulato il presente contratto che aggiorna e assorbe il contratto a- ziendale stipulato il 15 luglio 1938- XVI, pubblicato nel F. A. L. della R. Prefettura di Trento n. 25 del 23 set tembre 1938-XVI, per la Funivia Tren- to-Sardagna-Monte Como, .con sede in Trento. Premesse Il presente contratto di lavoro ha lo scopo di regolare il pacifico e norma

le svolgimento del lavoro, contempe rando l'interesse dell'Azienda con quel lo del personale dipendente e tutelan do, in ogni caso, la regolarità del pub blico servizio. Il presente contratto determina il trattamento economico del personale ordinario e straordinario in servizio presso l'Azienda alla data della sti pulazione e successivamente assunto in servizio dall'Azienda stessa. v 1 Distribuzione del Contratto. Entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sul F. A. L., copia del contratto sarà

e pubblicazione. Alle formalità del deposito del pre sente contratto per la sua pubblica zione, sarà provveduto ai sensi di Leg ge entro 60 giorni dalla data di sti pulazione. Art 1. - Qualifiche del personale. Si dà atto che l'Azienda, in relazio ne ai propri ordinamenti interni, at tribuisce al personale dipendente le se guenti qualifiche: a) Personale indicato alla lettera b) dell'art. 3 del contratto nazionale di lavoro 30 agosto 1931; Capo stazione, Contabile; b) Personale indicato alla lettera

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Page 4 of 34
Date: 15.03.1939
Physical description: 34
452 Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bolzano N. 47 — 15-3-XVI! La qualifica di lavoratori fissi o se mifissi dovrà risultare dal contratto individuale di cui all'art. 4. Art. 3. Assunzione : La assunzione deve ave re luogo sempre per tramite dei com petenti Uffici di collocamento su ri chiesta del datore di lavoro o di un suo rappresentante, secondo le norme di legge e in conformità dell'accordo interconfederale stipulato in data 19- 4-1935-.XIII pubblicato sul Bollettino Ufficiale del

Ministero delle Corpora zioni fase. 121 in data 31-7-1935-XIII allegato 732. Pertanto le richieste dovranno es sere di regola numeriche, salvo che per le seguenti categorie per le quali potranno essere nominative: Addetti alle stalle ed al bestiame, Salariati ed obbligati (lavoratori fis si annuali e stagionali e lavoratori se mifissi od obbligati) con contratto an nuale e stagionale, che risiedono nel l'azienda, purché in case del datore di lavoro. 11 capouomo di squadre composte di almeno otto

lavoratori, quando la sua figura, ai fini dell'assunzione^ non sia considerata in contratti speciali.- 11 datore di lavoro, nel richiedere agli Uffici di collocamento i braccian ti, dovrà distintamente indicare quanti intende assumerne come fissi, quanti come semifissi e quanti come avven tizi. Quando nella mano d'opera asse gnata alle aziende fossero anche com presi lavoratori ultrasessarttacinquenni gli Uffici di collocamento sono per tanto tenuti a darne particolare avvi so agli agricoltori e ciò

a tutti gli effetti: Art. 4. Contratto individuale: Tra il datore di lavoro ed i lavoratori fissi e semi fissi, all'atto dell'assunzione, dovrà es sere redatto e firmato un contratto individuale, da valere a tutti gli effet ti di legge, conforme al modulo alle gato al presente contratto collettivo e dal quale dovrà anche risultare la data di assunzione. Art. 5. Libretto sindacale di lavoro per i fissi, semifissi od obbligati: Fino a quando non verrà reso obbligatorio e messo in distribuzione anche

in agri coltura il libretto di. lavoro istituito dalla legge 10 gennaio 1935-XIII nu mero 112, i lavoratori fissi o semifis si e i loro datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale da ri tirarsi presso le rispettive organizza zioni. Sul libretto sindacale di lavoro, ol tre alla qualifica del lavoratore, sa ranno registrate le varie prestazioni di attività, le corresponsioni e le tratte nute eseguite in dipendenza del rap porto di lavoro con la indicazione del le relative causali

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