' avventizi 'della Provincia di 'Bol zano. 1 Durata del contratto. Art. 'i. —''iLa durata elei presente pat to 'di lavoro sarà di anni uno, a decor- ' rere 'dall'i! novembre 1929 fino al gior no 10 novembre 1930, intendendosi ta citamente rinnovato - se una delle parti contraenti non abbia inviato regolare disdetta 1 da. darsi entro il 1 ottobre 'con lettera 'raccomandata all'altra parte, re stando salva alle parti la facoltà, dopo la disdettai di prorogarlo fino alla con- clusipriè di, un nuovo pattò
. Orario cji lavoro. Art. 2. — L'orario di lavoro • effettivo sul posto, adattandosi il criterio delle otto ore di lavoro globali viene fissato come segue: Novembre, dicembre, gennaio, feb braio ore 7. Marzo, aprile maggio, ottobre ore 8. Giugno, luglio, agosto settembre ore 9. Se il proprietario richiederà, nei me si di agosto e settembre una ora 'di la voro in più, tale ora sarà compensata a tariffa normale.; Per le ore di riposo, per il desinare e la merenda; vigono 'le , consuetudini lo cali
. . ... ' Lavoro straordinario effettivo. , Art. 3. — In caso di protrazione di o rario per raccolti pericolanti o per cir costanze ' di forza maggiore, il lavoratore nòri 'potrà' esimersi-' da' detto lavoro straordinario; le ore fatte in più dell'o ràrio 'di 1 cui all'art. 2 saranno compen sate colle seguenti pèrcentuali di mag giorazione sulle paghe fissate: a) lavoro straordinario diurno feria le '10 .per cento;' b) lavoro straordinario notturno 15 per cento; : ' ' e) lavoro ordinario diurno festivo 15 per
cento; d) lavoro ordinario notturno 20 p. c. Detto lavoro straordinario non dovrà superare le ore due giornaliere e le do dici settimanali, eccetto che pél* necessi tà ' di raccolto, per il quale, considerato il carattere di urgenza di tàlè lavóro, le parti espressamente ' convengono che il lavoro straordinàrio possa èssere proro gato a. termini dell'art. 7 del R. D. 10 settembre 1923 n. 1956. Giorni festivi. Art. 4. — Sono considerati giorni fe stivi e seguenti tutte le domeniche: 1 gennaio
di colloca mento comunali; i datori di lavoro a- vrarino facoltà di scelta fra gli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al P. Ni F. o ai $in- dacati e con precedenza per i nulla te nenti sui Diccoli proprietari, affittuari e mezzadri. Il licenziamento dovrà es sere dato con un giorno di preavviso. Tutti i lavoratori dovranno essere mu niti dèi libretto del lavoro, i datori sa ranno tenuti a farvi, le annotazioni ri guardanti le' paghe, le trattenute, le mul te ecc. Le altre