ir Ä - 62 - ntf ,-Jk ,' '} • 7 ilt f' ' **•1 w« r H.-I. ä&Y' ji^ii *dn-ü I äiijPfH lo, più favorevoli disposizioni di leggi vigenti per la corrispondenza commer ciale, alla tassa graduale (scalare) fino ad mi massimo di L. 25 e non oltre. All'infuori deille competenze di bollo espressamente accennate in questo, de creto non si deve nè commisurare nè riscuotere ialcnna tassa scalare o • per centuale dal Consorzio, in tutte le ope razioni ed in tutti i contratti co:n esso conclusa, i suoi
contraenti godono il be neficio dell'esenzione parziale da tasse e bolli spettanti allo stesso. Art. 10. In caso di mancato pagamento dei ti toli cambiari alle scadenze, tanto il Consorzio quanto i giratari possono a- giire in via cambiaria in forza d'ejlle cambiali rilasciate nella forma e nei sensi delle disposizioni sopra richiama te, secondo le norme del vigente regola mento cambiario e del vigente regola mento di procedura civile; per i pre cetti di pagamento non sarà riscossa al cuna tassa
percentuale. Art. 11. Per conseguire il pagamento delle somme dovutegli, impregiudicato il di ritto deli!a vendita in via esecutiva dei titoli, delle merci e dei beni vincolati, spetta al Consorzio e rispettivamente ai giratari dei titoli cambiari, il diritto di vendere i titoli, le merci, i materiali, i manufatti, le navm e quant'altro fosse effetto eia vincoli, pegno o privilegio, ai isensi dell'art. 310, rispetitivamiente, quando ne sussistano le premesse, anche ai sensi dell'art. 311 Codice di commer